Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38068 del 04/07/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38068 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia nel procedimento a
carico di GORINI Giuseppe, nata a Marone il 07/08/1956
avverso la sentenza emessa in data 14/12/2017 dal Tribunale di Bergamo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso chiedendo l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di
Bergamo per l’ulteriore corso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza predibattimentale del 14/12/2017, il Tribunale di Bergamo
dichiarava non doversi procedere nei confronti di GORINI Giuseppe, in relazione
al reato di ricettazione a lui ascritto, ritenendo sussistente la causa di non punibilità
di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Data Udienza: 04/07/2018
2. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di
Brescia, sollecitando l’annullamento della sentenza perché la causa di non
punibilità era stata applicata in difetto delle condizioni di legge, non operando, per
ragioni edittali, con riferimento al reato di ricettazione.
3. Il ricorso è fondato. L’art. 131-bis cod. pen. prevede la possibilità di
applicare la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto nei reati per
i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni: limite
largamente superato nell’ipotesi della ricettazione.
il Tribunale di Bergamo ha ritenuto applicabile l’istituto richiamando il fatto che la
ricettazione è inserita nell’elenco dei reati di cui all’art. 550, comma 2, cod. proc.
pen. (reati per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio). Tuttavia, tale elenco
viene in rilievo non già per l’istituto qui in discussione, bensì per individuare il
novero dei reati per i quali può applicarsi la sospensione del procedimento con
messa alla prova.dell’imputato (cfr. art. 168-bis, primo comma, cod. pen.).
4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, e la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo per nuovo
giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti
al Tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.
Così deciso il 4 luglio 2018
Come fondatamente osservato dal Procuratore Generale nei motivi di ricorso,