Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38067 del 11/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38067 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

ORDINANZA-

sul ricorso proposto da:
DI RISIO ANTONIO N. IL 13/07/2012
avverso l’ordinanza n. 1/2012 GIP TRIBUNALE di CHIETI, del
15/06/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA
ANDRONIO ;
lette/sefttitele conclusioni del PG Dott. \I vr\g
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 11/06/2013

4
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ordinanza del 15 giugno 2012, il GIP del Tribunale di Chieti ha
convalidato il provvedimento del Questore di Chieti del 5 giugno 2012, notificato
all’interessato il 12 giugno 2012, con cui – per quanto qui rileva – si è disposta la
misura dell’obbligo di presentazione presso la polizia giudiziaria in corrispondenza con
le partite di calcio della squadra del Casalbordino.
2. – Avverso l’ordinanza l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso

relativamente ai presupposti della misura disposta; 2) la manifesta illogicità e la
carenza della motivazione circa l’individuazione delle partite amichevoli della squadra,
piccola compagine locale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3.

– Il ricorso è inammissibile, perché basato su motivi manifestamente

infondati.
3.1. – Manifestamente infondato è il motivo sub 1).
È sufficiente, sul punto, rilevare che l’ordinanza impugnata si sofferma
analiticamente sulla fondatezza dei motivi del provvedimento questorile, indicando le
ragioni dell’ascrivibilità della condotta all’istante e della sua pericolosità, e descrivendo
lo svolgimento dei fatti quale emerge dal decreto e dalle relazioni di polizia giudiziaria.
In particolare, con motivazione ampiamente sufficiente e logicamente coerente su
tutti i profili oggetto di doglianza, si evidenzia che: a) il prevenuto aveva insultato i
tifosi della squadra avversaria e aveva scaraventato giù dagli spalti il Presidente di
detta squadra, facendolo cadere a terra e provocandogli un trauma cranico e un breve
svenimento; b) aveva poi preso parte ai tafferugli tra le opposte tifoserie generati da
tale gesto; c) la richiesta di convalida è supportata dall’analitica descrizione dei fatti
con l’individuazione dei soggetti responsabili, senza che sia necessario procedere alla
valutazione delle registrazioni video effettuate; d) tale analitica descrizione emerge, in
particolare dalle testimonianze dei soggetti presenti, tra cui Calabrese; e) la condotta
dimostra inequivocabilmente la propensione a porre in essere atti lesivi dell’integrità
fisica dei partecipanti alle manifestazioni sportive.
3.2. – Manifestamente infondato è anche il motivo sub 2).
Questa Corte ha più volte rilevato (ex multis, sez. 3, 8 marzo 2007, n. 9793;
sez. 3, 8 marzo 2007, n. 9798; sez. 3, 16 febbraio 2011, n. 8435, Rv. 249363; sez. 3,
n. 20528/2011) che il riferimento, contenuto nel citato art. 6, a «manifestazioni
sportive specificamente indicate» richiede non che queste siano indicate

per cassazione, deducendo: 1) la manifesta illogicità e la carenza della motivazione

nominativamente (il che sarebbe impossibile, sia per la evidente lunghezza della
elencazione, sia perché non è dato sapere, in relazione alla possibile lunga durata
della prescrizione, quali incontri verranno disputati da una squadra), ma che esse
siano determinabili, con certezza, dal destinatario del provvedimento, il quale ha
l’onere di tenersi informato sul punto. Tale determinabilità va verificata in concreto,
caso per caso, non potendo essere valutata aprioristicamente in astratto, con la
conseguenza che, per quelle partite (in particolare, amichevoli) che siano decise in

la carenza di previa conoscibilità incide inevitabilmente sull’esigibilità dell’obbligo di
presentazione all’autorità di pubblica sicurezza, mancando il requisito della
determinabilità da parte del destinatario dell’obbligo medesimo.
Il giudice ha fatto tale corretta applicazione di tali principi convalidando il
provvedimento del Questore che, nel disporre l’obbligo di presentazione alla polizia
giudiziaria, si riferisce in generale alle partite della squadra.
4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che,
nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il
ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità»,
alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod.
proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della
somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’11 giugno 2013.

rapporto ad esigenze peculiari del momento e senza una preventiva programmazione,

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