Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38067 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38067 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MAMELI DANIELA N. IL 08/01/1977
avverso la sentenza n. 4561/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
01/07/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Marilia Di Nardo, conclude chiedendo
l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Mameli Daniela propone personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza
pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino, in data 10 luglio 2014, che confermava la
decisione emessa dal Gup presso il Tribunale di Pinerolo che aveva affermato la

suocera, Cinguetti Anna e per il reato di lesioni personali gravi, in danno della
medesima persona offesa (capo B).
2. Il ricorso è strutturato in quattro motivi con i quali si lamenta vizio di motivazione:

riguardo al valore probatorio del certificato medico;

in ordine alla sussistenza del nesso eziologico, tra la condotta e l’entità delle lesioni
subite;

sulla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi riguardo al reato di lesioni;

riguardo alla sussistenza dei presupposti per il reato di minaccia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione riguardo al valore
probatorio del certificato medico che avrebbe dovuto essere riscontrato da altri
elementi, tali non potendosi ritenere soltanto le dichiarazioni della persona offesa.
2. Il motivo è inammissibile perché fondato su una errata inversione del valore probatorio
degli elementi. La Corte territoriale ha correttamente posto a sostegno dell’affermazione
di responsabilità le dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenute intrinsecamente ed
estrinsecamente attendibili ed ulteriormente riscontrate dal certificato medico che,
quale dato documentale, costituisce idonea conferma alla versione fornita dalla persona
offesa, la quale ha trovato ulteriore riscontro nell’ammissione, da parte dell’imputata, di
avere colpito la parte lesa sulla guancia destra.
3. Con il secondo motivo la deducente rileva vizio di motivazione in ordine alla sussistenza
del nesso eziologico tra la condotta e l’entità delle lesioni subite. In particolare, la Corte
non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza che la persona offesa si era recata
presso il nosocomio soltanto il giorno successivo ai fatti e che dall’esame obiettivo del
certificato medico emergeva che la membrana del timpano era apparentemente integra.

responsabilità dell’imputata per il reato di minaccia grave (capo A) in danno della

4. Il motivo è infondato poiché la Corte territoriale ha preso in esame la circostanza
evidenziata dalla ricorrente, rilevando che il fatto che la persona offesa si fosse recato il
giorno dopo in Ospedale non toglie nulla all’evidenza delle lesioni cagionate
dall’imputata, le quali emergono dalla certificazione medica che attesta la perforazione
della membrana timpanica destra, con ciò superando anche la non dimostrata esistenza
di una certificazione medica che attesterebbe, secondo la ricorrente, che la membrana

5. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla valutazione
delle dichiarazioni rese dai testi Torchio Roberto e Prola Pierpaolo, escussi riguardo al
reato di lesioni, evidenziando, in particolare, che le dichiarazioni rese dal teste Prola
erano soltanto de relato.
6. Il motivo è inammissibile che perché privo di specificità, non consentendo alla Corte di
legittimità di valutare la presunta contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testi,
poiché tale profilo non viene neppure esplicitato dalla ricorrente.
7. Con l’ultimo motivo l’imputata rileva vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dei
presupposti per il reato di minaccia.
8. Il motivo è manifestamente infondato poiché la prova delle espressioni minacciose
proferite dall’imputata trova riscontro, come sinteticamente, ma adeguatamente
evidenziato dalla Corte territoriale, proprio nelle dichiarazioni della persona offesa,
ritenute assolutamente attendibili per le ragioni già espresse con riferimento al primo
motivo di impugnazione.
9. Alla pronuncia di inammissibilità consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare
equo determinare in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 5/05/2015

risultava integra.

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