Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38066 del 05/05/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 38066 Anno 2015
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: POSITANO GABRIELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
OBLATORE SERGIO N. IL 14/02/1937
avverso la sentenza n. 6487/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
05/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/05/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 05/05/2015

Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, dr Marilia Di Nardo, conclude chiedendo
l’inammissibilità del ricorso
Per il ricorrente è presente l’Avvocato Vincenzo Buonaiuto, il quale chiede l’accoglimento del
ricorso.
RITENUTO IN FATTO

pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano, in data 14 luglio 2014, che confermava la
decisione emessa dal Tribunale di Como, in data 28 maggio 2013. L’imputato era stato
tratto a giudizio per avere cagionato il fallimento di quattro società, la S.r.l.
Tuttorisparmio, la S.r.l. TR 10, la S.r.l. TR 20 e la S.r.l. TR 30 per effetto della
commissione di reati previsti all’articolo 2621 del codice civile (capi A e B), nonché della
bancarotta semplice relativa all’omessa tempestiva richiesta di fallimento, con
aggravamento del dissesto, con riferimento alle medesime società (capi B e C).
2. Dalle risultanze processuali era emerso che l’imputato era stato il commercialista delle
quattro società, domiciliatario delle stesse e socio al 25% di ciascuna; inoltre, era stato
anche l’amministratore unico di Tuttorisparmio, fino al t0 2004, successivamente,
Presidente del consiglio di amministrazione di tale società, dal 30 ottobre 2006 al 2
agosto 2008. Con riferimento alla S.r.l. TR 30 era stato Presidente del Consiglio di
amministrazione dal 3 aprile 2007 al 2 ottobre 2008. Si trattava di società amministrate
dagli stessi soggetti, poste in liquidazione nel giugno 2009 e dichiarate fallite nel
dicembre successivo. Oltre alla gestione unitaria delle società da parte di un trio di
persone, tra le quali l’imputato, vi erano stati scambi continui di merci e finanziamenti
reciproci. Sulla base di questi elementi il Tribunale aveva riconosciuto all’imputato il
ruolo di amministratore di fatto anche delle società all’interno delle quali non aveva
ricoperto incarichi documentali.
3. Con il ricorso per cassazione il difensore lamenta:

vizio di motivazione per avere la Corte territoriale omesso di considerare le censure
relative al fatto che l’affermazione di responsabilità si era basata esclusivamente sulle
conclusioni del curatore fallimentare senza prendere in esame le risultanze della
relazione tecnica di parte;

vizio di motivazione riguardo al ruolo di amministratore di fatto che avrebbe svolto
l’imputato nell’ambito delle società TR 10 e TR 20 per il quale la Corte territoriale, a
fronte delle censure del ricorrente, ha prospettato l’ipotesi di responsabilità concorrente
quale extraneus, sulla base di mere congetture. Quanto alla bancarotta semplice, la
Corte territoriale non avrebbe esaminato le risultanze della consulenza di parte.

1. Il difensore di Oblatore Sergio propone ricorso per cassazione contro la sentenza

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente lamenta che i giudici di merito sarebbero
pervenuti alla dichiarazione di colpevolezza basandosi esclusivamente sulle conclusioni
del curatore fallimentare, senza prendere in considerazione la relazione del consulente
tecnico della difesa, è inammissibile poiché assolutamente generico e avente ad oggetto

solo dati fattuali, attraverso i quali si richiede al giudice di legittimità un’inammissibile
rivalutazione del compendio probatorio di fatto esaminato dai giudici di merito. Nello
stesso modo, la doglianza con la quale il ricorrente lamenta l’omessa valutazione, da
parte della Corte territoriale, dei motivi di appello è inammissibile poiché la difesa non
ripropone in questa sede l’oggetto specifico delle censure, con ciò impedendo alla Corte
di legittimità di operare la doverosa valutazione sulla congruità della motivazione da
parte del giudice di appello.
2. Anche il secondo motivo è destituito di fondamento in applicazione del consolidato
indirizzo giurisprudenziale che esclude la mancanza o vizi della motivazione allorquando
i giudici di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza
dell’indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, seguano
le grandi linee del discorso del primo giudice. E invero, le motivazioni della sentenza di
primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato
organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della
congruità della motivazione (Cass, sez. II, 15 maggio 2008, n. 19947).
3.

Nel caso di specie la Corte territoriale ha adeguatamente evidenziato l’attribuzione del
ruolo di amministratore di fatto nella premessa della sentenza di appello, richiamando e
facendo propria la valutazione operata dal primo giudice, li dove afferma che Oblatore
era il commercialista delle quattro società, era domiciliatario delle società e socio al 25%
di ciascuna. Aveva ricoperto incarichi formali di gestione nelle s.r.I Tuttorisparmio e TR
30 (amministratore unico della prima e Presidente del consiglio di amministrazione,
della seconda). Correttamente il giudice di appello evidenzia che, in assenza di elementi
da cui desumere l’interruzione dei rapporti tra i tre originari coimputati, deve
presumersi che gli stessi, e quindi anche il ricorrente, rivestissero il ruolo di
amministratori di fatto.

4.

Dall’esame delle decisioni di merito appare correttamente argomentato che le società in
questione, anche se non costituivano tecnicamente un “gruppo”, venivano però gestite,
di fatto, come un’unica realtà imprenditoriale. Tale assunto si fondava su quattro
elementi oltremodo significativi: erano amministrate dagli stessi tre soggetti; erano

/4

state messe liquidazione tutte nel giugno 2009; erano state dichiarate fallite tutte nel
dicembre 2009; presentavano interscambi continui di merci e finanziamenti reciproci.
5. Sulla base di questi elementi la Corte territoriale ha dimostrato in positivo, con
spiegazione immune da vizi logici e giuridici, la sufficiente consistenza e l’assorbente
concludenza delle prove già acquisite nei confronti dell’imputato, estendendo il ruolo di
amministratore formale, ricoperto per talune società, anche agli altri periodi o alle

seconda parte del secondo motivo, relativo ai capi C e D, la censura è infondata, poiché
la motivazione è implicita nel riconoscimento del ruolo di amministratore di fatto nei
termini indicati in premessa, con riferimento a tutto il segmento temporale, con ciò
rendendo irrilevante il periodo della sottrazione del capitale sociale che, secondo il
ricorrente, sarebbe da collocare quasi a ridosso della dichiarazione di fallimento.
6. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5/05/2015

società nelle quali non rivestiva alcun ruolo. Pertanto, anche con riferimento alla

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