Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38066 del 04/07/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38066 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
SENTENZA
sul ricorso propo:no dal Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Salerno
nel procedimento a carico di:
DESIDERIO Piero, nato ad Agropoli il 06/08/1992
avverso la sentenza emessa in data 01/02/2017 dal G.i.p. del Tribunale di Salerno
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Delia Cardia, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 01/02/2017, il G.i.p. del Tribunale di Salerno ha applicato
a DESIDERIO Piero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen„ la pena concordata con
il Pubblico Ministero in relazione ai reati di cui agli qrtt. 176 d.l.v1 n. 42 del 2004
e 648 cod. pen.
2.
Avverso tale provvedimento, propone impugnazione il Procuratore
Generale presso la Corte d’Appello di Salerno, deducendo erronea qualificazione
Data Udienza: 04/07/2018
giuridica rilevabile ictu ocull e perciò deducibile anche in relazione a sentenze di
patteggíamento.
In particolare, il ricorrente evidenzia il rapporto di reciproca esclusione tra i
reati di illecito impossessamento di beni archeologici e quello di ricettazione, e
l’applicabilità di quest’ultimo solo fuori dai casi di concorso nel reato presupposto:
situazione verificatasi nel caso di specie, essendo stato contestato al DESIDERIO
l’illecito impossessamento delle monete antiche cui si riferisce la ricettazione di cui
al capo B).
Suprema Corte ha sollecitato l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, per le ragioni esposte in ricorso.
ro
SE C,:
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con requisitoria de124/06/2018, il Procuratore Generale presso questa
CANCELLERI
IZ’ONE PENALE
-O-7442.4,918_
li Cancellier€
CAN
1 15s
1. Il ricorso è fondato.
2. Come correttamente evidenziato dal ricorrente, il rapporto tra le due
fattispecie criminose ascritte al DESIDERIO è di reciproca esclusione, nel senso
che la configurabilità della ricettazione postula che il suo autore non si sia reso
anche responsabile del “furto archeologico” (in argomento, cfr. Sez. 2, n. 49413
del 10/12/2003 , E., secondo cui «in tema di beni culturali, il reato presupposto
del delitto di ricettazione di reperti archeologici consiste nel delitto di illecito
impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato (c.d. furto archeologico,
previsto dall’art. 125 D.Lgs. n. 490 del 1999, in precedenza sanzionato dall’art. 67
legge n. 1089 del 1939)». Nella specie, al contrario, al DESIDERIO è stato ascritto
al capo A) proprio il furto di monete antiche: ciò che esclude la configurabilità, a
suo carico, anche del delitto di ricettazione.
3. Si è dunque in presenza di una errata qualificazione giuridica dei fatti
rilevabile ictu ()culi, che impone l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero presso il Tribunale di
Salerno per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al
P.M. presso il Tribunale di Salerno per l’ulteriore corso.
Così deciso il 4 luglio 2018
,IERE
,•)’1.7■ /N/