Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38065 del 16/09/2016

Penale Sent. Sez. 7 Num. 38065 Anno 2017
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: GENTILI ANDREA

ha pronunciato la seguente

$g.tii- e h 2., Ait

sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza n. 3721/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 17/11/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 16/09/2016

a

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 novembre 2014 la Corte di appello de L’Aquila, in
parziale riforma della sentenza emessa il precedente 4 aprile 2013 dal
Tribunale di Chieti, ha rideterminato nella misura di mesi 4 di arresto ed euro
3000,00 di ammenda, per effetto della avvenuta assoluzione da uno dei reati
contestati, la pena inflitta a A.A. in ragione della affermazione
della sua penale responsabilità in relazione al reato di cui all’art. 256, lettere

raccolta non temporanea di rifiuti consistenti in batterie esauste di autoveicoli
ed altri rottami provenienti dalla demolizione di quelli.
Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il
prevenuto deducendo ben 6 motivi di impugnazione.
Col primo ed il secondo ha dedotto la erronea applicazione dell’art. 256,
comma 1, lettera b), del dlgs n. 156 del 2006 in relazione all’art. 183 del
medesimo testo legislativo, nonché la carenza o manifesta illogicità della
motivazione sul medesimo punto, per avere la Corte abruzzese escluso la
sussumibiluità della fattispecie nell’ambito del deposito temporaneo.
Il terzo ed il quarto motivo di impugnazione hanno ad oggetto la
violazione di legge e la omessa motivazione in relazione alla mancata
concessione delle attenuanti generiche
Il quinto e il sesto ed ultimo motivo di impugnazione riguardano sempre
sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione la mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
Osserva la Corte, esaminando per economia di giudizio, stante la
maggiore complessità dei primi due motivi di impugnazione, le assai più
liquide ragioni impugnatorie aventi ad oggetto la mancata concessione della
sospensione condizionale della pena e il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche, che queste non appaiono infondate.
In effetti per quanto emerge dalla documentazione contenuta nell’atto di
impugnazione presentato dal ricorrente, questi aveva ,in sede di gravame,
impugnato la sentenza del giudice di primo grado anche con riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche, al fine di mitigare la

a) e b) , del dlgs n. 152 del 2006, per avere il medesimo svolto un’attività di

sanzione a lui inflitta, nonché in ragione della mancata applicazione della
sospensione condizionale della pena e del beneficio della non menzione della
sentenza di condanna.
Su ambedue i punti la sentenza della Corte aquilana è del tutto silente.
Tale omissione, in assenza di fattori che portino a ritenere prima facie
manifestamente inammissibili o manifestamente infondati i descritto motivi di

impugnata con rinvio per la integrazione della motivazione sui punti
manchevoli; osserva, tuttavia, il Collegio, tenuto conto della natura
contravvenzionale del reato contestato e del fatto che lo stesso risulta essere
stato commesso sino al 26 gennaio 2010, che ad oggi il medesimo è
prescritto, essendo ampiamente decorso il termine massimo ordinario di
prescrizione pur in presenza di fattori interruttivo dello stesso.
In applicazione, pertanto, dell’art. 129 cod. proc. pen., non risultando
immediatamente elementi per potere giungere ad una assoluzione del
prevenuto con formula più favorevole, la Corte annulla senza rinvio la
sentenza impugnata per essere in residuo reato estinto per prescrizione.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato residuo estinto
per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2016
Il Consigliere estensore

il Presidente

gravame, avrebbe comportato il necessario annullamento della sentenza

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