Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38064 del 28/06/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 38064 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DI PAOLA SERGIO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DRAGOMIR MIRCEA nato il 05/06/1976

avverso la sentenza del 26/01/2018 della Corte d’appello di Milano
sentita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Milano con sentenza del 36 gennaio 2018, in parziale
riforma della sentenza pronunciata dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 19.9.2017
per i reati di rapina impropria e lesioni.
2. Ha proposto ricorso per cassazione personalmente l’imputato, lamentando
l’omessa diversa qualificazione dei fatti contestati.
3.11 ricorso è inammissibile.
L’ impugnazione è stata proposta in violazione del disposto dell’art. 613 cod.
proc. pen., così come modificato dall’art. 1, comma 63, I. 23 giugno 2017 n. 103
(applicabile tenuto conto della data di emissione della sentenza impugnata e di
proposizione del ricorso), trattandosi di ricorso proposto personalmente dalli
imputato, modalità non più consentita in sede di legittimità come statuito dalle
Sezioni unite (sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

Data Udienza: 28/06/2018

3. All’ inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal
ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che
ritiene equa, di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 28/6/2018.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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