Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38063 del 05/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38063 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: AMOROSO GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari
nel procedimento penale nei confronti di LONGO Raffaele, n. a Fasano il giorno
19.3.1960,
avverso la sentenza del 10.7.2012 del g.i.p. presso il tribunale di Bari
Udita la relazione fatta in camera di consiglio dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Lette le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott.
Giuseppe Volpe che ha concluso per l’annullamento dell’impugnata sentenza;
la Corte osserva:

Data Udienza: 05/06/2013

2e

RITENUTO IN FATTO
1. LONGO Raffaele, n. a Fasano il giorno 19.3.1960, era imputato del
reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., 2 co. I e I-bis del D.L. 463/1983 convertito in L.
11/11/1983 or. 638, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, nella qualità di Legale Rappresentante della ditta “LONGO RAFFAELE”
con sede legale in Monopoli (Ba) – Via G. Vera Consoli or. 18, omesso di versare
all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni
corrisposte ai lavoratori dipendenti per l’importo complessivo di C. 1.890,00 nei

febbraio 2007 a novembre 2008).
All’esito delle indagini preliminari era emesso decreto penale di condanna
al P.M. alla pena di C 960,00 di multa nei confronti dell’imputato Longo Raffaele.
Proposta tempestiva opposizione, il difensore, munito di procura speciale,
ha avanzato istanza di definizione del procedimento mediante il patteggiamento.
A tal fine la pena da irrogare era quantificata nella misura di C 674, 00 di multa
(a seguito di conversione della pena di giorni 14 di reclusione ed C il 142,00 di
multa).
La richiesta veniva subordinata alla sospensione condizionale della pena e
della concessione del beneficio di cui all’art. 175 c.p Il P.M. prestava il
consenso.
Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bari in data
10.7.2012 ha pronunciato la relativa sentenza nei confronti del LONGO
ritenendo che la sua richiesta potesse trovare accoglimento non ricorrendo i
presupposti per addivenire ad una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art.
129 c.p.p..
Secondo il g.i.p. era condivisibile la determinazione della pena base,
tenuto conto dei criteri di cui all’art. 133 c.p., nella misura di giorni 24 di
reclusione ed C 240. 00 di multa. In ragione della modesta entità degli addebiti
e dello stato di incensuratezza era possibile riconoscere le attenuanti generiche
e, pertanto, determinare la pena nella misura di giorni 16 di reclusione ed C
160, 00 di multa. La pena finale – fissata nella misura di cui sopra per effetto
dell’aumento per la continuazione (giorni 21 di reclusione ed C 213.00 di multa)
e la successiva riduzione per il rito (giorni 14 di reclusione ed C 142, 00 di multa)
– era congrua tenuto conto dei criteri di determinazione stabiliti dall’art. 133 c.p.,
nonché pienamente compatibile con la finalità rieducativa sancita dall’art. 27,
comma 3 cost.. Tale pena è stata convertita a norma dell’art. 53 L. 689 81 in C
674, 00 di multa. Inoltre è stato riconosciuto il beneficio della sospensione
condizionale della pena e della non menzione della sentenza nel certificato del
casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.
47/46/2 r.g.n

2

c.c. 5 giugno 2013

mesi di gennaio 2007, luglio 2007, da luglio a ottobre 2008 (acc.to in Bari da

2. Avverso questa pronuncia il Procuratore Generale presso la Corte di
Appello di Bari propone ricorso per cassazione lamentando il carattere illegale
della pena perché inferiore al minimo di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari propone ricorso
per cassazione avverso la sentenza n. 783/12 Reg. Sent. (19177/11 R.G. G.i.p.)
emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Bari in data 10.7.2012, depositata in

sensi dell art. 444 c.p.p., previa concessione delle attenuanti generiche, ritenuta
la continuazione, e con la diminuente del rito, la pena di giorni 14 di reclusione
ed euro 142,00 di multa, convertita nella pena pecuniaria di C 674,00 di multa
per l’imputazione di omesso versamento di contributi (ai sensi dell’art. 2 D.L.
463/1983) a lui in rubrica ascritta. Il Giudice di primo grado ha, però, inflitto
una sanzione che, per effetto dei meccanismi di riduzione della pena in virtù
della concessione delle attenuanti generiche e di quella del rito, risulta essere
inferiore al minimo assoluto previsto dall’art. 23 del codice penale (giorni 15 di
reclusione). Ciò ha comportato, conseguentemente, l’irrogazione di una pena
illegittima.
3. Pertanto il ricorso va accolto con conseguente annullamento, senza
rinvio, della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Bari.
P.Q.M.
la Corte annulla, senza rinvio, la sentenza impugnata con trasmissione
degli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013
Il Consigliere estensore

data 16.7.2012, con la quale nei confronti di Longo Raffaele veniva applicata, ai

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