Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38062 del 09/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38062 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASLOHI SAMIRA N. IL 01/01/1984
avverso l’ordinanza n. 74/2017 TRIB. LIBERTA’ di BERGAMO, del
26/10/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lege/sentite le conclusioni del PG Dott.
2-“S’

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 09/05/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ricorre per Cassazione MASLOHI Samira avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di
Bergamo che il 26.10.2017 ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame avanzata
avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale di Bergamo in data
21 luglio 2017 perché depositata in cancelleria il 19 ottobre 2017 e quindi oltre il termine di

Deduce la ricorrente che il Tribunale del Riesame ha errato nel dichiarare l’inammissibilità
del ricorso per tardività perché non ha considerato che la data del 19 ottobre era relativa al
giorno in cui aveva ricevuto l’istanza trasmessagli per competenza dal Tribunale di Cremona
dove era stata depositata, ai sensi dell’art. 582 co 2 c.p.p., in data 9.10.2017
Il ricorso è fondato. Risulta dagli atti che l’istanza di riesame è stata depositata il
9.10.2017,ai sensi dell’art. 582 co 2 c.p.p., presso la cancelleria del Tribunale di Cremona.
Le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 47374 del 2017 hanno affermato che in
tema di misure cautelari reali, la richiesta di riesame può essere presentata, oltre che nella
cancelleria del tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l’ufficio che ha
emesso il provvedimento impugnato, anche nella cancelleria del tribunale o del giudice di
pace del luogo in cui si trovano le parti private o i difensori, diverso da quello in cui fu
emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all’estero perchè la
richiesta di riesame delle misure cautelari reali di cui all’art. 324, al pari di quella di cui
all’art. 309 cod. proc. pen. in materia di misure cautelari personali, costituisce un mezzo di
impugnazione e ad essa è pertanto applicabile la disciplina generale sulle impugnazioni
prevista dal codice di rito (Libro IX) e l’art. 582 cod. proc. pen. è norma compresa nel Titolo
I, recante, appunto “Disposizioni generali”. Inoltre in entrambe le norme la indicazione
principale si completa con il richiamo all’art. 582 cod. proc. pen. L’art. 324, al comma 2,
recita infatti: «La richiesta è presentata nelle forme previste dall’art. 582»; mentre l’art.
309 dispone, nel secondo periodo del comma 4: «Si osservano le forme previste dagli artt.
582 e 583». Anche sul rapporto tra gli artt. 309 e 582 cod. proc. pen., sono intervenute le
Sezioni Unite, affermando il seguente principio:”Il rinvio che in tema di presentazione della
richiesta di riesame l’art. 309, comma 4, cod. proc. pen. fa alle forme dell’art. 582 stesso
codice comprende anche il comma 2 del medesimo art. 582, secondo il quale le parti private
e i difensori possono presentare l’atto di impugnazione anche nella cancelleria della pretura
in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero
davanti ad un agente consolare all’estero. Una volta avvenuta la presentazione della
richiesta o dell’appello in tali ultimi uffici nel termine di dieci giorni di cui al comma 3
dell’art. 309 cod. proc. pen., è del tutto irrilevante, al fine della tempestività, che l’atto

10 giorni dalla notificazione del provvedimento avvenuta il 30 novembre 2017.

raggiunga o meno entro lo stesso termine la cancelleria del tribunale indicato nel comma 7
dello stesso art. 309 cod. proc. pen.” (SS.UU n. 11 del 18/06/1991, D’Alfonso, Rv. 187922).
La richiesta di riesame non era pertanto tardiva. Il provvedimento impugnato deve essere
annullato e gli atti trasmessi al Tribunale di Bergamo per l’esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bergamo per

Così deliberato in Roma il 9.5.2018

l’esame.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA