Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38060 del 09/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38060 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MOLLICA LAURA N. IL 19/05/1969
avverso l’ordinanza n. 97Ì2017 TRIB. L1BERTA di COSENZA, del
08/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
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Data Udienza: 09/05/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione MOLLICA Laura avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di
Cosenza che 1’8 settembre 2017 ha confermato il decreto di sequestro preventivo (per
equivalente) emesso dal GIP del Tribunale di Paola del 10.7.2017 avente ad oggetto le
disponibilità finanziarie portate da somme di denaro liquide, saldi su conti correnti bancari,
titoli, valori mobiliari, beni immobili e/o qualsiasi altra utilità economica nella sua
disponibilità fino alla concorrenza di C 1.613.338,60 (importo corrispondente al profitto dei

Premesso che nei suoi confronti si procede solo per violazione dell’art. 8 D.Lgs n. 74/2000 la
ricorrente deduce violazione di legge. Rileva in particolare:

che le è stato contestato il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti in
qualità di legale rappresentante della C.B.A Associati DGE Bruxelles nell’anno di
imposta 2012, mentre l’ordinanza impugnata fa riferimento a fatture emesse nel
2008 e 2010;

che il Tribunale non ha risposto alle doglianze difensive relative al fatto che nel capo
di imputazione sono richiamate fatture emesse da diverse società, la CBA Studioconsultino of Business Administration A.a.s. che non ha alcun collegamento con la
C.B.A Associati DGE Bruxelles;

che il sequestro ha investito il profitto conseguito dai reati per cui si procede senza
considerare che alla ricorrente è contestata solo la violazione dell’art. 8 D.Lgs n.
74/2000

La ricorrente depositava memoria con la quale sviluppava ulteriormente i motivi di ricorso.
Il ricorso è fondato.
Con riguardo ai primi due motivi di ricorso deve rilevarsi che il Tribunale ha dato atto che
attraverso l’analisi della documentazione contabile delle diverse società coinvolte e la
ricostruzione dei movimenti finanziari registrati sui conti correnti dei soggetti implicati nelle
indagini era stato possibile accertare che le società riconducibili direttamente o
indirettamente al Vadacchino, tra cui anche la C.B.A Associati DGE Bruxelles, della Mollica,
avevano prodotto una mole considerevole di fatture per operazioni inesistenti, emesse e
ricevute reciprocamente dalle società oggetto di accertamento, regolarmente registrate nei
libri contabili e riportate nelle dichiarazioni fiscali, utilizzate dalle predette società per
contenere la pretesa erariale abbattendo la base imponibile e creare un indebito credito Iva.
Nel corso degli anni oggetto di attività di indagine il Vadacchino, all’evidente fine di
mascherare la riconducibilità alla sua persona di tutte le società coinvolte, ha dismesso la
veste di legale rappresentante di una parte di esse facendo assumere la relativa carica, tra
gli altri alla ex moglie MOLLICA Laura che è stata consapevolmente coinvolta nell’attività
illecita realizzata attraverso l’utilizzazione della società di cui la stessa era rappresentante
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reati per cui si procede)

legale. E ha precisato che la C.B.A Associati DGE Bruxelles risultava avere emesso, tra le
altre, nell’anno 2008 le fatture di vendita n. 3 in favore della Ulisse Associazione No Profit e
nell’anno 2010 le fatture di vendita numero 2,4 e 5 nei confronti della EBLUNET S.r.l.
Il Tribunale con riguardo alla posizione della MOLLICA non si è confrontato con le deduzioni
difensive che investono la correlazione tra la motivazione del provvedimento impugnato e
l’addebito provvisorio e i rapporti fra la la C.B.A Associati DGE Bruxelles e la CBA Studioconsultino of Business Administration A.a.s.

Questa Corte ha affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato di emissione
di fatture per operazioni inesistenti non può essere disposta sui beni dell’emittente per il
valore corrispondente al profitto conseguito dall’utilizzatore delle fatture medesime, poiché il
regime derogatorio previsto dall’art. 9 D.Lgs. n. 74 del 2000 – escludendo la configurabilità
del concorso reciproco tra chi emette le fatture per operazioni inesistenti e chi se ne avvale
– impedisce l’applicazione in questo caso del principio solidaristico, valido nei soli casi di
illecito plurisoggettivo (Sez. 3, n. 42641 del 26/09/2013 – dep. 17/10/2013, Alonge, Rv.
257419; identicamente anche Sez. 3, n. 15458 del 04/02/2016 – dep. 14/04/2016,
Carlovico, Rv. 266832 ). In tal senso anche Sez. 3 n. 43952 del 05/05/2016 , P.M. in proc.
Sanna e altro Rv. 267925 che in motivazione ha chiarito che il sequestro preventivo,
astrattamente consentito dall’art. 143 della legge n. 244 del 2007, nei confronti
dell’emittente le fatture per operazioni inesistenti deve essere relativo al solo profitto
(prezzo del reato) per il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti, da
dimostrarsi in sede di sequestro relativamente a qualsiasi utilità economica valutabile ed
immediatamente o indirettamente derivante dalla commissione del reato”. Il Tribunale nella
sua decisione non si è attenuto al principio indicato.
L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza per
un nuovo esame.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame. Con integrale trasmissione degli
atti al Tribunale di Cosenza (Sezione per il Riesame delle misure coercitive)
Così deliberato in Roma il 9.5.2018

Anche il terzo motivo di ricorso è fondato.

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