Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3806 del 15/11/2013
Penale Sent. Sez. 1 Num. 3806 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
n. il 3 aprile 1954
Gerbino Grazio Salvatore
avverso
l’ordinanza 20 novembre 2012 — Corte di Appello di Caltanissetta;
sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di
Caltanissetta per nuovo esame;
Data Udienza: 15/11/2013
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
Ritenuto in fatto
1. — Con ordinanza deliberata in data 20 novembre 2012, depositata in cancelleria il 6 dicembre 2012, la Corte di Appello di Caltanissetta, quale giudice dell’esecuzione, rigettava, tra l’altro, la richiesta di anticipazione della decorrenza della espiazione della pena nonchè di applicazione dell’indulto e dell’amnistia per reati
Il giudice argomentava la propria decisione rilevando, quanto al primo punto,
che le determinazioni prese dal Procuratore Generale della Corte di Appello di Milano con provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso in data 9 gennaio
2003, essendo stato detratto il presofferto, doveva necessariamente essere diversa
(e più avanzata) la data di inizio della espiazione e, quanto al secondo punto, che il
prefato non aveva interesse all’applicazione dei benefici richiesti.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Gerbino Grazio Salvatore chiedendone l’annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali.
Osserva in diritto
3. — Il ricorso è fondato e merita accoglimento (ancorché parziale): l’ordinanza
impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Caltanissetta nei limiti di cui in motivazione.
3.1 — Le argomentazioni difensive volte, tra l’altro, a valorizzare che era stata
la stessa Procura Generale della Corte di Appello di Milano con provvedimento 12
maggio 1998 a fissare quale periodo di presofferto quello sino al 27 agosto 1993,
non tiene conto che il provvedimento di cumulo del 2003 calcola il periodo di presofferto successivo, vale a dire quello maturato tra il 28 agosto 1993 e il 2 luglio
1996, proprio al fine di poter calcolare, con cumulo parziale diverso, la sentenza di
condanna 10 luglio 2000 (per reato commesso durante l’esecuzione del cumulo precedente) posto che il principio da applicarsi nella fattispecie è quello secondo cui
non è possibile includere tutte le pene in un cumulo indiscriminato e globale soggetto all’unitaria detrazione del presofferto dal momento che, in tal maniera, si imputerebbero periodi di carcerazione a reati ancora non commessi (Cass., Sez. 1, 11
maggio 2006 et ceteris) creando una sorta di inammissibile credito di pena. Sotto
Ud. in c.c.: 15 novembre 2013 — Gerbino Grazio Salvatore —
RG: 16279/13, RU: 11;
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commessi le cui pene erano state espiate.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Prima Sezione penale
questo profilo, pertanto, il ricorso non appare correlato al contenuto del provvedimento gravato.
32 — Meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo di gravame volto
all’applicazione dell’indulto e dell’amnistia per reati commessi e per i quali lo Gerbino è stato condannato. L’indulto, come da giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve essere applicato anche se è terminata l’esecuzione della pena, a richie-
ottobre 2009, n. 41582, rv. 245056, Persiano) e tale interesse nello specifico andava ravvisato nella possibilità che la pena condonata possa essere imputata ad espiazione di altra pena in esecuzione (Sez. 1, 24 giugno 1996, n. 4301, rv. 205693,
Nardecchia) oltre che eventualmente per qualsivoglia altro effetto favorevole al
condannato favorevole (Sez. 1, 23 ottobre 2008, n. 43055, rv. 241566, Zeni).
4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell’art. 623 cod. proc.
pen. come da dispositivo
per questi motivi
annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di
Caltanissetta.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 15 novembre 2013
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Il onsigliere
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estensore
Il Presidente
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sta del condannato, sempre che sussista un suo concreto interesse (Cass., Sez. 1, 1