Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38059 del 09/05/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38059 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: VERGA GIOVANNA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LUKIANENKO OKSANA N. IL 04/03/1983
avverso l’ordinanza n. 89/2017 TRIB. LIBERTA’ di COSENZA, del
08/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
letfe/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

4-

J

L.

Data Udienza: 09/05/2018

MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per Cassazione LUKIANENKO Oksana avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame
di Cosenza che l’8 settembre 2017 ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso
dal GIP del Tribunale di Paola del 10.7.2017 avente ad oggetto le disponibilità finanziarie
portate da somme di denaro liquide, saldi su conti correnti bancari, titoli, valori mobiliari,
beni immobili e/o qualsiasi altra utilità economica nella sua disponibilità fino alla
concorrenza di C 1.613.338,60 (importo corrispondente al profitto dei reati di cui agli artt. 2

Consorzio Form.A.Re e della ISEST Ente Morale, in concorso con Vadacchino Maurizio e
Giusta Rocco)
Deduce la ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta in particolare, dopo
avere riportato testualmente passi dell’ordinanza impugnata, l’omesso esame di punti
decisivi per l’accertamento del fatto richiamando giurisprudenza di questa Corte e
riportandosi a quanto relazionato in merito alla posizione del coindagato Vadacchino. Precisa
inoltre che tutte le società/associazioni a lei riconducibili dall’anno 2014 non hanno gestito
ne’ usufruito di alcun finanziamento pubblico.
Il ricorso è inammissibile.
In tema di riesame delle misura cautelari reali, nella nozione di “violazione di legge” per cui
soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325 c.p.p., comma 1,
rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente
apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali; ne consegue
che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della
motivazione, atteso che nel predetto concetto di “violazione di legge”, come indicato
nell’art. 111 Cost. e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), non rientrano anche la
mancanza e la manifesta illogicità della motivazione, che sono invece separatamente
previsti come motivo di ricorso (peraltro non applicabile al ricorso ex art. 325 c.p.p.)
dall’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (Cass. SS.UU., 28.1.2004 n. 5876).
Il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha pertanto un
orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, alla
assoluta mancanza di motivazione ovvero alla presenza di motivazione meramente
apparente. E la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo altresì di evidenziare con
riferimento alla problematica del riesame delle misure cautelari, che il legislatore ha in tal
modo inteso sanzionare l’elusione da parte del giudice del riesame del suo compito
istituzionale di controllo “in concreto” del provvedimento impugnato, riconducibile alla
prescrizione dell’obbligo di motivazione di cui all’art. 125 c.p.p., comma 3, sanzionato a
pena di nullità, e dunque deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606 c.p.p.,
comma 1, lett. c). Deve aggiungersi che la verifica delle condizioni di legittimità della
1

D.Lgs n. 74/200 e 640 bis c.p. nei suoi confronti ipotizzati, quale rappresentante p.t. del

misura, da parte (prima) del Tribunale e (poi) della Corte di legittimità, non può tradursi in
un’anticipata decisione della questione di merito, concernente la responsabilità del soggetto
indagato, in ordine al reato oggetto di investigazione, ma deve limitarsi al controllo di
compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione
prioritaria dell’antigiuridicità del fatto. Non vi può infatti essere alcun dubbio in ordine alla
differenza dei presupposti necessari per l’applicazione delle misure cautelari personali e di
quelle reali. In effetti, come è stato ribadito anche dalla Corte Costituzionale (vedi ordinanza

la questione di legittimità costituzionale dell’art. 324 c.p.p. in relazione all’art. 111 Cost.,
comma 2, nella parte in cui limiterebbe i poteri del Tribunale del riesame alla verifica della
sola astratta possibilità di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato), per le
misure cautelari reali non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato,
invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità, pure di rango
costituzionale, dei valori coinvolti. Tale ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato
giurisdizionale relativo alla verifica della base fattuale richiesta per l’adozione delle misure
cautelari, valendo il paradigma della qualificata probabilità di responsabilità nelle misure
cautelari personali ed il diverso metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri. Del
resto una tale prospettiva interpretativa trova conforto anche nella interpretazione letterale
delle norme che disciplinano l’applicazione delle misure cautelari perché l’art. 321 c.p.p. non
menziona gli indizi di colpevolezza fra le condizioni di applicabilità del sequestro, ne’ è
possibile ritenere applicabile, come si è già notato, alle misure cautelari reali l’art. 273
c.p.p., dettato per le misure cautelari personali e non richiamato in materia di misure
cautelari reali (vedi ex multis, oltre a SS.UU. penali 25 marzo 1993, Gifuni, già citata, anche
Cass. Sez. 6 penale, 9 luglio 1999 – 5 agosto 1999, n. 2672, CED 214185). I principi
enunciati non comportano, però, che il sindacato giurisdizionale operato dal Tribunale del
riesame e dalla Corte di Cassazione sulla compatibilità tra la fattispecie concreta e quella
legale debba essere meramente astratto e puramente cartolare, disancorato da ogni
valutazione della effettiva situazione concreta.
La Corte costituzionale con la sentenza n. 48/1994 in tema di misure cautelari reali aveva
già affermato che “il controllo che il giudice è chiamato a operare è tutt’altro che
burocratico, dovendosi invece incentrare sulla verifica della integralità dei presupposti che
legittimano la misura”, precisando che “neppure è però a dirsi che il controllo del giudice
non possa in alcun modo spingersi all’esame del fatto per il quale si procede”.
Sulla scia di queste importanti affermazioni, le Sezioni unite di questa Corte hanno meglio
definito il potere del giudice in tema di sequestro probatorio o preventivo, affermando che il
giudice, nel compiere il controllo di legalità che gli spetta, non deve limitarsi a “prendere
atto” della tesi accusatoria, ma, senza spingersi sino a una verifica in concreto della sua
fondatezza, deve valutare se gli elementi di fatto rappresentati consentono di sussumere
2
t/L,-

n. 153 del 2007 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato manifestamente inammissibile

l’ipotesi formulata in quella tipica, “tenendo nel debito conto le contestazioni difensive
sull’esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che
legittimano il sequestro” (Sez. Un. n. 23 del 20.11.1996, dep. 29.1.1997, Bassi, rv.
206657; Sez. Un. n. 7/2000).
E’ stato così affermato che l’unica differenza che corre tra giudice cautelare e giudice del
merito è che il primo non ha poteri di istruzione e di valutazione probatoria, che sono
incompatibili con la natura cautelare del giudizio, ma che tuttavia conserva in pieno il potere

reato contestato. Si tratta di una valutazione provvisoria dettata dalla urgenza, che dovrà
essere approfondita dal giudice di merito dopo il compimento della istruzione probatoria, ma
che deve essere reale, al fine di evitare che il controllo di garanzia del giudice sia vanificato,
lasciando così al solo Pubblico Ministero il potere di espropriare unilateralmente, sia pure
non a tempo indeterminato, diritti patrimoniali garantiti dalla Costituzione.
Nel caso di specie il giudice del riesame ha fatto corretta applicazione del principi espressi
dando atto di avere esaminato e valutato tutti gli elementi accusatori e quelli prospettati
dalla difesa e all’esito di essere pervenuto alla affermazioni di sussistenza del fumus di cui
ha dato conto nel provvedimento in questa sede censurato di cui ha dato conto nel
provvedimento in questa sede censurato richiamando gli esiti di una complessa attività di
indagine ( con acquisizione di fatture, analisi della documentazione contabile e dei bonifici
pervenuti sui conti correnti delle società e associazioni coinvolte nel periodo compreso tra
gennaio 2008 e marzo 2015, esame della documentazione cartacea relativa ai corsi) che ha
permesso di ricostruire un complesso sistema di false fatturazioni emesse ed utilizzate da
società facenti capo direttamente o indirettamente al Vadacchino e o a soggetti allo stesso
legati, quali l’attuale ricorrente (che hanno assunto di volta in volta la veste di legali
rappresentanti di società in realtà gestite di fatto dal ricorrente) che hanno pure
illegittimamente ottenuto negli anni cospicui finanziamenti pubblici per la realizzazione di
corsi di formazione mediante la produzione di documentazione attestante spese in realtà
mai sostenute. Ha precisato come la donna fosse consapevolmente coinvolta nell’attività
illecita in argomento realizzata attraverso l’utilizzazione delle società di cui la stessa era
divenuta rappresentante legale, sostituendo il Vadacchino, cui era legata sentimentalmente,
e quindi firmataria degli atti, non senza sottolineare come era altresì emerso che
quest’ultimo stava ponendo in essere un sistematico svuotamento delle casse aziendali con
versamento di somme su conti esteri intestati alla LUKIANENKO divenuta rappresentante
legale della OPITREND
Le censure mosse all’impugnato provvedimento, sotto l’apparente deduzione di vizi attinenti
alla violazione di legge, prospettano una generica richiesta di rivalutazione del merito
inammissibile in questa sede dove deve essere apprezzata solo la presenza di seri indizi
della sussistenza del funnus e del periculum, delle quali la piena prova è riservata al merito.
3

di valutare in punto di diritto se sulla base delle prospettazioni hic et inde dedotte ricorra il

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una
somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 2.000,00 .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Così deliberato in Roma il 9.5.2018

processuali e della somma di € 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA