Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38057 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38057 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BRIGATTI MATTEO MARIA EMILIO N. IL 10/09/1977
avverso l’ordinanza n. 500238/2017 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del
23/11/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCNZO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO

Matteo Maria Emilio Brigatti, tramite il difensore, ex art. 325 cod. proc. pen. ricorre per Cassazione avverso
l’ordinanza 23.11.2017 con la quale il Tribunale di Torino ha confermato il sequestro preventivo disposto dal
Giudice delle indagini preliminari con decreto 2.11.2016.
La difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, deducendo i seguenti motivi così riassunti
entro i limiti previsti dall’ad. 173 disp. att. cod. proc. pen.
1) Ex ad. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.: 1) inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 120 cod.
pen. poichè il reato ascritto all’indagato è improcedibile. La difesa mette in rilievo che la querela per la
violazione dell’ad. 646 aggravato è stato esercitato da un soggetto non legittimato, trattandosi di atto

RITENUTO IN DIRITTO

Dalla lettura dell’ordinanza impugnata e del ricorso, in fatto si desume quanto segue.
BRIGATTI Matteo, figlio dell’ex convivente di Alessandra Oddone (deceduta il 9.8.2017) era cointestatario
(dal maggio del 2016) con la suddetta persona, del conto corrente di corrispondenza n. 1025007-4 acceso
presso la Banca Ifigest s.p.a.
Nel periodo compreso tra il 19 e il 27.7.2017 il ricorrente, mentre l’Alessandra Oddone era ricoverata in
ospedale in gravi condizioni a seguito di un incidente stradale, prelevava dal conto la complessiva somma di
€ 693.000,00.
In data 9.8.2017 l’Alessandra Alessandra Oddone decedeva.
In data 17.10.2017 Paola Oddone (sorella della deceduta) proponeva querela nei confronti del BRIGATTI
denunciandolo per il delitto di appropriazione indebita dell’intera somma di € 693.000,00 prelevata nel
periodo di tempo intercorrente tra il 19 e il 27.7.2019.
In data 26.10.2017, la Paola Oddone integrava la querela allegando documentazione bancaria. Il Pubblico
Ministero disponeva quindi il sequestro preventivo delle somme giacenti sul conto personale dell’indagato.
Questi, tramite il difensore proponeva istanza di riesame ex art. 324 cod.proc. pen.
Il Tribunale di Torino, con il prowedimento qui impugnato, confermava il sequestro preventivo delle somme
fino alla concorrenza di € 693.000,00 dichiarando legittima la querela proposta dalla Paola Oddone siccome
soggetto passivo del reato, ancorché non proprietaria delle somme di denaro delle quali, in ipotesi di accusa,
si era appropriato il ricorrente.
Contro quest’ultimo provvedimento, ex art. 325 cod. proc. pen. ha proposto ricorso il BRIGATTI, insistendo
nella tesi della non perseguibilità del fatto ascritto, per mancanza di una valida querela e conseguentemente
per la violazione dell’ad. 120 cod. pen.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Va in primo luogo osservato che ex art. 1298 e 1854 c.c. le somme giacenti su un conto cointestato, fino a
prova contraria, sono di legittima spettanza, in parti uguali, a ciascuno dei contestatari. Di qui discende che,
in assenza di prova contraria, il BRIGATTI era comunque legittimato a prelevare il 50% del saldo delle
somme giacenti sul conto corrente cointestato con la Alessandra Oddone.
Di qui consegue che il sequestro preventivo fino alla concorrenza del 50% delle somme è illegittimo,
riguardando beni propri del Brigatti, fino a prova contraria.
Per la residua parte della somma è astrattamente rawisabile a carico del cointestatario Brigatti il delitto dì
appropriazione indebita, in quanto abbia effettuato prelievi eccedenti la propria quota senza il consenso

compiuto da Paola ODDONE, erede di Alessandra ODDONE

espresso o tacito degli altri cointestatari [Cass. sez. 2 n. 16655 del 20.4.2010, in Ced Cass. rv 247024]; nel
caso in esame nulla è dato sapere in ordine agli accordi intercorrenti fra i cointestatari del conto e neppure
se l’indagato abbia agito quantomeno con il consenso tacito della cointestaria Alessandra Oddone o contro
la sua volontà
Nel caso in cui il prelievo sia stato compiuto in assenza del consenso dell’avente diritto, l’azione del Brigatti
è sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 646 cod. pen. che è reato a consumazione istantanea
consumato in epoca compresa tra il 19 e il 27.7.2017, essendo in vita la cointestataria del conto Alessandra
Oddone. Quest’ultima pertanto è la parte offesa del reato, nella specie perseguibile a querela in assenza di
contestazione dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.
competeva in via esclusiva il diritto di querela (art. 120 cod. pen.) da

ritenersi estinto alla data del 9.8.2017 a seguito del decesso della legittimata (art. 126 cod. pen.).
Dall’applicazione delle suddette norme consegue che l’atto di querela, con il quale ha avuto inizio il
procedimento penale, è stato proposto da persona non legittimata siccome riguardante un fatto commesso
in danno di altra persona (Alessandra Oddone) vivente al momento della consumazione dell’illecito ed
essendo quest’ultima l’unica titolare del relativo potere esercitabile, stanti le sue condizioni fisiche anche
tramite un curatore o un tutore.
La Paola Oddone, (nella ipotesi che i prelievi siano stati compiuti dal Brigatti in assenza di un valido
consenso) è al più persona danneggiata dal delitto di appropriazione indebita, come tale priva di un
autonomo potere di querela.
L’assenza di una valida querela rende pertanto il reato, ab initio, improcedibile con conseguente illegittimità
del disposto sequestro preventivo che deve essere annullato unitamente all’ordinanza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro del 2.11.2017 del GIP di Torino per non
essere il reato procedibile per mancanza di valida querela ed ordina la restituzione della somma in sequestro
allo avente diritto

Così deciso in Roma il 5.4.2018

Pertanto alla Alessandra Oddone

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