Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38056 del 05/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38056 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: DE CRESCIENZO UGO

SENTENZA A rICTIVAZIONE
SEMPLINCATA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI RESTA BARBARA N. IL 11/02/1985

avverso l’ordinanza n. 779/2017 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del
29/11/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott.(—–D
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/04/2018

RITENUTO IN FATTO
DI RESTA Barbara, tramite il difensore, ricorre per Cassazione avverso l’ordinanza 22.11.2017 con la quale il
Tribunale di Roma in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti cautelari reali, ha dichiarato
inammissibile l’appello proposto dalla ricorrente avverso il provvedimento riettivo dell’istanza di dissequestro
dell’immobile sito in Roma, v. Cristoforo NUMAI 49 int. 5 di proprietà della ATERP.
La difesa chiede l’annullamento del provvedimento impugnato deducendo i seguenti motivi così riassunti
entro i limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
1) Vizio di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato che “stride”

RITENUTO IN DIRITTO
Ex art. 325 cod. proc. pen. sono ricorribili per Cassazione i provvedimenti cautelari reali solo nel caso di
violazione di legge. Per pacifica e uniforme giurisprudenza di questa Corte i vizi di motivazione ex art. 606
comma 1 lett. e) cod. proc. pen. non rientrano fra le ipotesi di violazioni di legge, con la conseguenza che il
ricorso in esame è stato propostio fuori dei casi previsti dalla legge.
Il ricorso va pertanto rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 5.4.2018

con il provvedimento di sequestro dell’immobile.

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