Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38055 del 29/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38055 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 29/03/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Buonaguro Salvatore nato il 04.08.1965
avverso l’ordinanza n. 716/2017 del Tribunale del riesame di Catanzaro, del
07.11.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano
, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

i r■

udito per l’imputato, l’avv. Ettore Francesco Zagarese, che ha concluso per raccoglimento
del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe,che ha sostituito la misura della detenzione

l’obbligo di dimora nel comune di residenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
Violazione di legge e vizio di motivazione avendo il Tribunale tratto il convincimento della
gravità indiziaria esclusivamente dalla dichiarazioni della p.o. Tali dichiarazioni sono
smentite dagli elementi emersi dall’interrogatorio di garanzia e sono in contrasto con le
acquisizioni probatorie relative alla captazione di messaggi e telefonate dai quali emerge
lo spirito amicale del Buonaguro verso la p.o.Contraddittoria ,con riguardo alle
acquisizioni probatorie è anche la qualificazione giuridica dei fatti in termini di estorsione
aggravata e sequestro di persona, quando più coerente con lo svolgersi dell’azionesarebbe
stato ravvisare l’esercizio arbitrario aggravato dall’uso dell’arma.
Errata è anche la motivazione della sussistenza delle esigenze cautelari mancando del
tutto il requisito dell’attualità né si giustifica il giudizio di pericolosità sociale a fronte del
modesto profilo criminale dell’indagato.
Il ricorso prospetta motivi di merito e deve,pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Le censure mosse con il ricorso espongono critiche che si fondano su un confronto
diretto con i dati processuali e non già con la motivazione della sentenza secondo il
paradigma stabilito dall’art. 606 I” comma lett. e) cod. proc. pen., in forza del quale il
vizio della motivazione per avere rilievo in sede di legittimità deve essere desumibile dal
testo del provvedimento impugnato. La inosservanza della regola comporta che le
censure attengano al merito della decisione impugnata, introducendo una rivalutazione
in fatto che è preclusa nel giudizio di legittimità. Nè maggior fondamento può avere
l’opinione che, ai fini dell’evidenziazione del vizio di motivazione, il raffronto può essere
condotto anche in riferimento a specifici atti. Si tratterebbe della deduzione del vizio del
travisamento della prova che impone la specifica allegazione dell’atto oggetto di
travisamento, il punto oggetto di erronea percezione da parte del giudicante e la
dimostrazione della efficacia determinante dell’atto travisato ai fini della decisione. Nel

carceraria imposta con ordinanza del GIP del Tribunale di Castrovillari del 17.10.17con

caso in esame la difesa non ha rispettato la regola indicata con riguardo alle censurate
dichiarazioni della p.o. , con conseguente vizio di genericità del motivo, conducente alla
declaratoria di inammissibilità. Nè maggiore spessore hanno le censure rivolte alla
motivazione delle esigenze cautelari che il Tribunale individua nella indubbia pericolosità
sociale degli indagati quale emerge dalle specificità della condotta posta in essere.,indice
anche di pericolo di reiterazione di condotte analoghe. Il giudizio sulle esigenze permane
, pertanto, anche se il Tribunale ha ritenuto adeguata una meno invasiva misura

p.o.
Il ricorso per i motivi che precedono si appalesa inammissibile: ai sensi dell’articolo 616
cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che
lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
– al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del

dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di
colpa, si stima equo determinare in curo 2000,00 (mille/00).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata
Code `iso in Roma, camera di consiglio del 29 marzo 2018

esclusivamente sul rilievo che l’indagato dimora in un comune diverso da quello delle

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA