Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38054 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38054 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Taib Natale, nato il 18.02.1983
avverso l’ordinanza n.1485/2017 del Tribunale del riesame di Catanzaro , del
07.11.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio Romano
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Ettore Francesco Zagarese, che ha concluso per l’accoglimento
del ricorso

Data Udienza: 29/03/2018

MOTIVI della DECISIONE

Avverso l’ordinanza indicata in epigrafe,che ha confermato l’ordinanza del GIP del
Tribunale di Castrovillari, del 17.10.2017che ha applicato la custodia in carcere a carico
Taib Natale per i delitti di cui agli artt.110,81 cpv,605,629 comma II in relazione
all’art.628 comma II nn.1 e 3) quinques cod.pen. propone ricorso l’imputato per mezzo
del suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti

Mancanza di gravi indizi e mancanza delle esigenze cautelari
Deduce il ricorrente che la condotta del Taib era diretta a recuperare una somma di
denaro, con violenza e minaccia; che non puo’ configurarsi il reato di cui all’art.605
cod.pen perché la privazione della libertà si articolo’ in modo frammentario, perché la
p.o. consegno’ spontaneamente il cellulare e raggiunse spontaneamente l’abitazione della
Pometti.Non sussistono le esigenze cautelari perché l’ordinanza è intervenuta un anno e
mezzo dopo i fatti e le indagini non sono state in alcun modo ostacolate; non sussistono
elementi dai quale desumere il pericolo di fuga. Non sussiste il fumus del reato neanche
nella forma tentata sicché la misura custodiale disposta è inconciliabile con la reale
situazione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile sotto tutti i profili dedotti.
Il GIP,nell’ordinanza impugnata, ha dato conto degli elementi di fatto da cui sono
desunti i gravi indizi di colpevolezza nonché delle esigenze cautelari, e pure dei motivi
per cui, secondo il suo necessario apprezzamento, essi assumono rilevanza nella
predetta valutazione. Quanto alla censura secondo cui l’ordinanza impugnata non
prevedrebbe la data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere,
essa non è pertinente al caso in esame, non essendo stata la misura disposta al fine
di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274.
Fuori contesto anche l’allegazione difensiva circa la mancanza di motivazione del
provvedimento impugnato sul pericolo di fuga, avendo il G.I.P. ravvisato unicamente a
carico degli indagati l’esigenza cautelare del pericolo di reiterazione criminosa.
E’ inammissibile il motivo di ricorso che rivendica l’insussistenza dei reati di cui alle
imputazioni perché il ricorrente non deduce vizi della motivazione né si correla alle
argomentazioni del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria ma si limita a prospettare
una diversa ricostruzione dei fatti e a sostenere la ricorrenza di elementi che consentono
di qualificare i fatti in termini meno gravosi per l’indagato. Tale operazione ermeneutica
non assume,pero’ rilevanza avanti a questa Corte perché in tema di sindacato del vizio

strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

della motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la
propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle
fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a
loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva
e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le
regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di
determinate conclusioni a preferenza di altre. n. 930 del 13/12/1995

Tribunale,infatti,ha dato ampio riscontro alle relative censure difensive, affermando che.
appaiono condivisibili le considerazioni già svolte dal giudice per le indagini preliminari
che al riguardo ha valorizzato l’estrema gravità della condotta contestata ai
ricorrenti, sintomatica di indubbia pericolosità sociale. Si legge nel provvedimento
impugnato che dalla complessa vicenda emerge la personalità senza scrupoli dei
concorrenti, spregiudicati nel ricorrere a gravi delitti contro la persona pur di
raggiungere i propositi delittuosi, non esitando a coinvolgere nella vicenda anche terze
persone estranee, per di più ultrasessantacinquenni, quali i genitori del Maceri, ed a fare
ricorso all’uso di armi come forma di intimidazione. Le condotte criminose, spalmate
nel corso di più giornate, denotano una pervicacia non comune e una ferma convinzione
nel fare ricorso al crimine per realizzare i propri obiettivi. Tali considerazioni inducono
a ritenere sussistente un pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quelli per i
quali si procede. Cio’ vale in particolar modo per Taib Natale, che ha dato sfoggio di
non comune caratura criminale e si è dimostrato del tutto indifferente rispetto ai codici
comportamentali connaturati alla funzione ricoperta, oltre che alle regole della civile
convivenza. Ne consegue che, per quanto riguarda l’odierno ricorrente, l’unica
misura idonea ed adeguata a far fronte alle rilevantissime esigenze specialpreventive è
quella, già in essere, della custodia cautelare in carcere, dal momento che appare
necessario limitare la libertà di movimento del Taib, la cui spiccata pericolosità sociale
appare, tra l’altro, estremamente attuale —non sono condivisibili le argomentazioni della
difesa sul punto- essendo il predetto imputato e sottoposto a misura cautelare anche per
altri gravi delitti contro la persona e la libertà individuale, quali minacce e lesioni gravi,
aggravati dall’abuso dei poteri inerenti la sua qualifica di pubblico ufficiale, commessi
successivamente ai fatti oggetto del procedimento per cui vi è cautela.

3

Del tutto infondate sono le censure relativa alla motivazione delle esigenze cautelari.I1

Il ricorso deve essere ,pertanto, dichiarato inammissibile, ai sensi dell’articolo 616 cod.
proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo
ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché
– ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum
della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro duemila alla cassa delle ammende. Manda alla
cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co- 1-ter disp-att. cod.proc.pen.

Motivazione semplificata
Così de9iso in Roma, camera di consiglio del 29 marzo 2017
tensore

Il Presidente

stima equo determinare in euro 2000,00 (mille/00).

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