Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38053 del 29/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38053 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Riviera Angelo, nato il 07.02.1972
avverso il decreto n.93/2015 della Corte d’appello di Torino, del 05.02.1972;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Franca Zacco , che ha concluso per l’inarnmissibilità del ricorso

1

Data Udienza: 29/03/2018

MOTIVI della DECISIONE
Avverso il decreto indicato in epigrafe che ha confermato l’analogo provvedimento del
Tribunale di Torino in data 18 maggio 2016,che ha imposto a Rivera Angelo la misura di
prevenzione della sorveglianza speciale di PS,per la durata di tre anni, con obbligo di
soggiorno nel Comune di Volvera e di versamento di cauzione propone ricorso l’imputato
per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei
limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

dell’art. 4 D.L.vo 159/2011 in relazione alla presunta attualità della pericolosità sociale
Il ricorrente lamenta che la motivazione sulla pericolosità del proposto si basa su mere
congetture e sospetti e che manchi il riferimento all’attualità della pericolosità stessa.
Con i motivi nuovi ha chiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale
dell’art.75 comma 2 D.Lgs n.159/2011° di sospendere il giudizio in attesa della decisione
della Corte in merito alla questione posta con l’ordinanza Cass sezione 2 n.49194
/ 2017.
Il procuratore Generale , ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso, tenuto conto
che in materia prevenzionale, il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo
per violazione di legge, con ciò dovendosi intendere la mancanza assoluta di
motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, ma non anche la
sua illogicità manifesta, ai sensi dell’art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente espresso l’iter logicoargomentativo su cui riposa la decisione, evidenziando che non poteva essere accolta la
richiesta della difesa di semplice aggravamento della precedente misura , perché
l’attuale giudizio verte principalmente su plurime condotte criminose
commesse nel 2015, successivamente al termine della precedente misura,
condotte idonee a fondare un nuovo ed autonomo giudizio di pericolosità sociale.
La durata della misura appare adeguata all’intensità della pericolosità
sociale, quale desumibile dalla specifica “professionalità” nei reati contro il
patrimonio, dall’ampiezza dei precedenti penali e giudiziari, e dalla constatata
inefficacia deterrente dei periodi detentivi e di sottoposizione alla precedente misura di
prevenzione personale.
La diversificata localizzazione dei reati commessi nel 2015 palesa un’elevata
mobilità del proposto sul territorio nazionale, a fini delittuosi, sicché l’obbligo di
soggiorno nel Comune di residenza deve ritenersi indispensabile per l’effettività
specialpreventiva della misura.

2

I

Nullità del decreto per violazione di legge ex art. 606, lett. B) c.p.p. e segnatamente

La Corte,pertanto,ha fondato il giudizio su una motivazione ampia ed esaustiva ,fondata
su elementi di fatto sintomatici e sull’apprezzamento dell’attualità della pericolosità
,rapportata all’intensità dei sintomi di devianza riscontrati e alla loro prossimità
temporale al momento della decisione.
Alla luce delle precedenti considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile:ai sensi
dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il
ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese

di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende di una somma
che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in curo 2000,00 (mille/00).

P.Q.M.

del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Motivazione semplificata
Così cis in Roma, camera di consiglio del 29 marzo 2018
Il Co i siglier j etnsore

M.B.

Il Presidente

D allo

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