Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3805 del 17/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3805 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIRRI GABRIELE N. IL 19/04/1985
avverso la sentenza n. 1880/2010 CORTE APPELLO di PERUGIA, del
09/06/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per .12

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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 17/12/2014

RITENUTO IN FATTO

La corte d’appello di Perugia, con sentenza pronunciata in data 9 giugno 2014, confermava la
sentenza in data 14 giugno 2010 del tribunale di Orvieto emessa nei confronti di Pirri Gabriele
per il reato di cui all’articolo 186, commi 1,2 lett. b e 2 sexies del codice della strada perché si
era posto alla guida di autoveicolo in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico accertato
pari a grammi 1,44 per litro e grammi 1,47 per litro; con l’aggravante di aver commesso il

all’imputato era stata irrogata la pena di 20 giorni di arresto ed euro 600,00 di ammenda, con
applicazione ella sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni uno.
Avverso la sentenza della corte d’appello proponeva ricorso per cassazione Pirri Gabriele a
mezzo del proprio difensore.
Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 453 c.p.p., per avere il giudice di primo grado
proceduto con il giudizio immediato nonostante il reato oggetto di imputazione prevedesse
l’esercizio dell’azione penale mediante la citazione diretta a giudizio. Sosteneva il ricorrente
che non si era verificata la sanatoria della nullità a seguito della scelta del giudizio abbreviato e
chiedeva fosse dichiarata la nullità del provvedimento di accoglimento del giudizio immediato,
con conseguente annullamento delle sentenze.
Con il secondo motivo deduceva la mancanza di motivazione per non aver la corte esposto
argomenti rilevanti o decisivi ai fini della valutazione della nullità derivante dall’inosservanza
della regola sulla competenza funzionale tra i giudici dei procedimenti di cui agli articoli 453
cod. proc. pen. da un lato ed il giudice di cui agli articoli 549 e 550 cod.proc.pen. dall’altro.
Con il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per aver la corte
territoriale confermato la sentenza di primo grado in punto di durata della sanzione accessoria
della sospensione della patente di guida, determinata nel massimo, benché si trattasse di
soggetto incensurato e che aveva tenuto una condotta collaborativa nel corso degli
accertamenti.
Con il quarto motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza laddove
non era stato tenuto conto che l’apparecchio utilizzato dal comando della stazione dei
carabinieri di Orvieto per l’accertamento del tasso alcolemico non era del tipo idoneo a dare
risultati attendibili.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, afferente l’incompetenza funzionale del giudice per le indagini
preliminari, è fondato.
Occorre, invero, stabilire se sia legittima o meno una decisione emessa dal GIP all’esito di un
giudizio abbreviato celebrato a seguito di giudizio immediato disposto a richiesta del P.M. per
reati per i quali si sarebbe dovuto procedere, invece, con citazione diretta.
1

fatto dopo le 22:00 e prima delle 7:00. Il fatto era stato accertato in Orvieto il 10.1.2010 ed

Ora, il giudizio immediato concerne i soli reati per i quali è prevista l’udienza preliminare; esso
non rappresenta, quindi, un’alternativa per le fattispecie per le quali è prevista, come modo
ordinario di esercizio dell’azione penale, la citazione diretta a giudizio. Nel caso in esame, il
G.I.P., anziché respingere, come avrebbe dovuto, la richiesta di giudizio immediato in quanto
avente ad oggetto un reato per il quale era prevista la citazione diretta, ha invece emesso il
relativo decreto ed in seguito ha celebrato il giudizio con il rito abbreviato a richiesta
dell’imputato. Le conseguenze di questa catena di errori sono evidenti in quanto, da un lato, il

conclusione delle indagini preliminari (che deve precedere, a pena di nullità, il decreto di
citazione diretta a giudizio e che non è invece richiesto nel procedimento per giudizio
immediato); dall’altro, il G.I.P. ha determinato il mutamento del giudice naturale del rito
abbreviato: non più il giudice del dibattimento, come sarebbe stato se l’azione penale fosse
stata correttamente esercitata, ma il G.I.P.. E, seppure è stato affermato che la violazione
dell’art. 415 bis c.p.p. integra una nullità a regime intermedio che resta sanata dalla scelta del
rito abbreviato ( cfr. Sez. 6, n. 5902 del 13/10/2011 – dep. 15/02/2012, Adiletta, Rv. 252065),
si deve ritenere che tale principio valga nel caso in cui il giudizio sia celebrato dinanzi ad un
giudice funzionalmente competente, mentre il mutamento del giudice naturale integra una
nullità assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo ( in tal
senso, Sez. 2, n. 30445 del 5/7/2012, n.m.; Sez. 4, n. 41073 del 03/11/2010, Halilovic e
altri, Rv. 248773.
Del tema dell’incompetenza funzionale del GIP hanno già avuto modo di occuparsi le Sezioni
Unite della corte di legittimità, in relazione ad un caso in cui il GIP aveva definito il giudizio con
l’applicazione della pena a richiesta delle parti, a seguito di decreto di giudizio immediato, così
sostituendosi al giudice del dibattimento; nella circostanza le Sezioni Unite hanno ravvisato
un’ipotesi di incompetenza funzionale, ma hanno ritenuto di non poter rilevare la conseguente
nullità eccepita con il ricorso dall’imputato ricorrente (pur assoluta e rilevabile di ufficio in ogni
stato e grado del processo) in quanto preclusa dalla inammissibilità (originaria) del ricorso
riconducibile alla evidente mancanza di un concreto interesse al gravame, posto che,
trattandosi di applicazione di pena su richiesta, la pronuncia corrispondeva esattamente
all’accordo delle parti e, quindi, all’interesse che le parti stesse avevano ritenuto di potere
soddisfare con la richiesta di patteggiamento. Hanno affermato le Sezioni Unite il seguente
principio: “Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito
dell’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e segg., dopo
l’emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa
disciplina determina ai sensi dell’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p., comma 1
una nullità assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e,
quindi, anche nel giudizio di cessazione”; “In tema di applicazione della pena a richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e ss., poiché la decisione del giudice che ratifica l’accordo
corrisponde all’interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di
2

P.M. ha, così procedendo, evitato di far notificare all’imputato ed al suo difensore l’avviso di

patteggiamento, l’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si
lamenti unicamente l’incompetenza del giudice ad emetterla, è subordinata alla specifica
indicazione di un’utilità concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la
natura funzionale dell’incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilità di ufficio” (Sez.
U, n. 4419 del 25/01/2005 Cc. – dep. 08/02/2005 – Gioia ed altro, Rv. 229981). Fattispecie
nella quale l’imputato, dopo l’emissione del decreto di giudizio immediato, aveva
tempestivamente chiesto al g.i.p. – e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. –

rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice dei dibattimento; la Corte,
nell’enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullità preclusa dalla
inammissibilità dell’impugnazione dovuta a carenza di interesse.
Nella concreta fattispecie non si rilevano profili di inammissibilità del ricorso, nemmeno sotto
l’aspetto dell’interesse all’impugnazione, essendo stata fondatamente sollevata nel grado di
appello l’eccezione di nullità per incompetenza funzionale del giudice.
Dalla rilevata sussistenza della nullità in argomento consegue l’annullamento senza rinvio non
solo dell’impugnata sentenza ma anche di quella di primo grado. Restano assorbite tutte le
ulteriori censure. Va, quindi, disposta la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Orvieto per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla la impugnata sentenza senza rinvio e anche la sentenza di primo grado con
trasmissione atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto per ulteriore
corso.
Così deciso il 17.12.2014.

l’applicazione della pena a norma dell’art. 444 c.p.p., censurandone poi la decisione sull’unico

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