Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38049 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38049 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Nappo Ciro, nato il 16.08.1973
avverso l’ordinanza n.5126/2017 del Tribunale del riesame di Napoli , del
16.10.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito lette le richieste il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
generale, Olga Mignolo , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

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Data Udienza: 06/03/2018

MOTIVI della DECISIONE
Il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in
carcere,n.4356/2017, emessa dal GIP del Tribunale di quella città a carico di Nappo
Ciro, in ordine ai reati di associazione a delinquere di stampo camorrista. Avverso tale
provvedimento propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia,
deducendo, sotto il profilo della assenza di gravità indiziaria i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att.

Violazione dell’art.606 comma 1 lett.b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza ed
erronea applicazione di norme giuridiche ; mancanza e contraddittorietà della
motivazione . Deduce il ricorrente che la missiva rinvenuta nel covo di Nappo Ciro ha
un significato diverso da quello di reggente del clan Gionta attribuitogli dal Tribunale
mentre è chiaro che per l’autore della missiva

Nappo Ciro, si fa promotore di

estorsioni i cui proventi non vengono riconosciuti al suddetto clan ma servono al
Nappo per sovvenzionare la propria latitanza ; prive di riscontri sono rimaste le
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che attribuiscono al Nappo un ruolo di
reggente della cosca Gionta , mentre dal contenuto delle intercettazioni telefoniche
emerge che Nappo ha operato estorsioni inc contrapposizione ad analoga attività posta
in essere dagli emissari del clan Gionta e tale circostanza è in palese contrasto con la
tesi che l’imputato è un soggetto di riferimento per gli adepti di quel clan.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il ricorrente, infatti, si limita a contrapporre alle valutazioni date dal Tribunale del
materiale probatorio sul quale è basato il provvedimento impugnato, le proprie
valutazioni nell’intento di ottenere l’approvazione e condivisione della Corte di
legittimità .
Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, esula dai poteri della
Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento
della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.
Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n.
4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei
fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il
quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo
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c.p.p., comma 1:

convincimento.La novella codicistica, introdotta con la L. del 20 febbraio 2006, n. 46
,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il
riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non
ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di
legittimità, sicchè gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente
allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere
elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente

motivazione del provvedimento impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e
devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze
acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una
diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa
ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle
fonti di prova.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile: alla dichiarazione di
inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere
la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co-l-ter disp-att.
cod. proc.pen.
Così d cis in Roma , camera di consiglio del 06 marzo 2018
Il Con iglie

M.B.

ecore

Il Presidente

incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla

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