Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38047 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38047 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 06/03/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Zaroniu Dumitru, nato il 20.08.1972
avverso l’ordinanza n.1275/2017 del Tribunale del riesame di Torino

del

20.10.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito lette le richieste il Pubblico Ministero in persona del

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Sostituto

Procuratore generale, Olga Mignolo , che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso

MOTIVI della DECISIONE

Zaroniu Dumitru ricorre , per mezzo del suo difensore di fiducia, avverso l’ordinanza

emessa dal GIP del Tribunale di Cuneo del 10.10.2017 in ordine al reato di tentata
rapina impropria , deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
Insussistenza dei gravi indizi, dovendosi parlare , per come si sono svolti i fatti, di
desistenza volontaria e non di tentata rapina; motivazione contraddittoria in ordine
alle esigenze della custodia non essendo state individuate le persone offese e non
essendo state individuate le reali ragioni di inadeguatezza della custodia domiciliare.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità.
Il ricorrente non ha prospettato doglianze di legittimità , attinenti a vizi della
motivazione ma soltanto censure relative al merito della decisione presa dal Tribunale
del riesame sia in ordine alla ricostruzione dei fatti , che a parere del ricorrente
dovevano essere valutati in termini diversi sia in ordine alla opportunità che a Zaroniu
potesse essere riconosciuta la possibilità di rimanere presso il domicilio in custodia.
La prospettata diversa qualificazione giuridica dei fatti procede da una inammissibile
valutazione alternativa dei fatti che non si giustifica con vizi intriseci alla motivazione
ma con l’opportunità di preferire una valutazione più aderente agli interessi
dell’imputato. Tuttavia, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte,
esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di
fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv.
207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 – 06/02/2004, Elia, Rv.
229369). Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne’ deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione

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di cui in epigrafe, che ha confermato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere

sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
apprezzamento: ciò in quanto l’art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non
consente alla Corte di una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla
correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Sono,poi, del tutto generici i rilievi difensivi sull’adeguatezza della misura in
concreto applicata, adeguatezza che , a tenore della giurisprudenza di questa

riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell’indagato degli
obblighi e delle prescrizioni che alla misura cautelare siano eventualmente
collegati

e rispetto al quale assume particolare rilievo la pericolosità

dell’indagato (Sez. 6,n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in curo duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di curo duemila alla Cassa delle
ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 co-l-ter disp-att.
cod.proc.pen.
Così d is i Roma , camera di consiglio del 06 marzo 2018

Corte,deve essere valutata, così come ha fatto il Riesame di Torino anche con

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