Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38045 del 27/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 38045 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: GENTILE MARIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Palmieri Gaetano, nato il 24/11/1946

avverso la sentenza del 12/07/2012 della Corte di Appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Mario Gentile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale dott.
Aldo Policastro che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

Udito per la parte civile l’avv. //
Udito l’avv. Corrado CarrubbA ldifensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 27/06/2013

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

La Corte di Appello di Milano, con sentenza predibattimentale emessa

de plano il 12/07/2012, in riforma della sentenza del tribunale di Monza, in data
15/01/2009 – appellata da Gaetano Palmieri, imputato dei reati di cui agli artt.
51, comma 4, d.lgs. 22/1997 (fatti commessi negli anni 2004/2005); 259 d.lgs
,
152/2006 (fattot commessgt il 25/01/2006 ed il 31/01/2006), il tutto come
contestato in atti e condannato alla pena complessiva di mesi due di arresto ed

Gaetano Palmieri perché i reati erano estinti per prescrizione.

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di
legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
2.1. In particolare il ricorrente esponeva che la decisione impugnata,
assunta nella forma di sentenza predibattimentale i era illegittima perché violava
il principio del contraddittorio.

3.11 ricorso è fondato.
La Corte territoriale ha definito il giudizio di 2° grado, mediante sentenza
predibattimentale, ex art. 469 cod. proc. pen.
Trattasi di sentenza inficiata da nullità assoluta.
All’uopo va ribadito ed affermato il principio di diritto secondo cui la
disciplina del proscioglimento predibattimentale de plano, ex art. 469 cod. proc.
pen., è inapplicabile nel giudizio di appello, poiché incidente negativamente
sull’intervento e sull’assistenza dell’imputato.
Invero, il rinvio alle norme sul giudizio di 1° grado di cui all’art. 598 cod.
proc. pen. non comprende l’eccezionale procedura prevista dall’art. 469 cod.
proc. pen. [sez. III sent. n. 8831 27/02/2009, sez. III sent. n. 43310 del
29/01/2005, sez. H sent. N. 40095 del 0971072001, sez. V sent. N. 44619 del
16/12’20051

4.Va annullata, pertanto, la sentenza della Corte di Appello di Milano, in
data 12/07/2012 con rinvio a detta Corte, altra sezione per il giudizio di Appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione Corte di Appello di
Milano.
2

C 35.000,00 di ammenda – dichiarava non doversi procedere nei confronti di

Così deciso il 27 Giugno 2013.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA