Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38045 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 38045 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 06/03/2018

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da
Braidich Donovan , nato il 25.12.1996
avverso la sentenza n. 3530/2017 della Corte d’appello di Milano

del

27.09.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
MOTIVI della DECISIONE
Avverso la sentenza indicata in epigrafe propone ricorso l’imputato per mezzo del

suo difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti
strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
Violazione dell’art.606 comma 1 lett.e cod.proc.pen. attesa la illogicità della
motivazione con la quale si è negata la prevalenza delle generiche. Pur in presenza
della confessione dell’imputato.
Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorrente censura la motivazione della Corte che ha negato la prevalenza delle

dell’imputato quale elemento positivo di giudizio perché seguita all’arresto in
flagranza di quest’ultimo , dopo un lungo inseguimento conclusosi solo per la
collisione dell’auto del rapinatore contro un ostacolo , in assenza di un qualsivoglia
connotazione di resipiscenza , mentre, secondo il ricorrente l’ammissione di
responsabilità ha un rilievo processuale oggettivo. Tuttavia la Corte, proprio con
riguardo a tale aspetto, ha escluso che la confessione determinata dall’arresto in
flagranza potesse in qualche misura vincere il giudizio negativo determinato dai
numerosi precedenti specifici penali e giudiziari dell’imputato.
La motivazione della Corte, pertanto, di senso diverso da quello prospettato dalla
difesa, si appalesa coerente e completa e scevra da vizi. Il ricorso va, pertanto,
dichiarato inammissibile. La relativa declaratoria può essere effettuata de plano, a
mente dell’art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 23
giugno 2017,n. 103.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria
che pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle
ammende.
Così deciso Roma, camera di consiglio del 06 marzo 2018

generiche ritendo del tutto ininfluente , a tal fine, l’ammissione di responsabilità

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