Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38044 del 06/03/2018


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 38044 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

ORDINANZA

Sul ricorso proposto da
Leoncavallo Michele, nato il 07.04.1968
Leoncavallo Romano nato il 25.10.1964
avverso la sentenza n.17143/2017 del Tribunale di Roma, del 24.10.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
MOTIVI della DECISIONE
Avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha applicato ai due Leoncavallo la
pena concordata di anni quattro e mesi uno di reclusione ed curo 1400,00 di multa
ciascuno in ordine alla imputazione di rapina ed altro, propongono ricorso i due
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Data Udienza: 06/03/2018

imputati, per mezzo del comune difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att.
c.p.p., comma 1:
a) Violazione dell’art.606 comma 1 lett,c) cod.proc.pen.per inosservanza
dell’art.558 cod.proc.pen.non essendo stato dato avviso al difensore di fiducia
della presentazione dell’imputato per il rito direttissimo dell’udienza del
05.10.2017;

motivazione in ordine alla congruità della pena;
c) Violazione dell’art.606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen per inosservanza del
disposto dell’art.62 n.4 cod.pen.
I motivi di ricorso sono manifestamente infondati e ,pertanto, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile.
Esclusa ogni rilevanza dei motivi 2 e 3 perché attinenti al merito e comunque
formulati in termini del tutto generici tali da non consentire l’individuazione esatta
del contenuto della doglianza, rileva che la consolidata giurisprudenza di questa
Corte ha ,da tempo, deciso che in tema di patteggiamento la procedura dettata
dagli artt.444 e segg. cod.proc.pen. è tale per cui la stipulazione del patto fra
l’imputato, personalmente (o a mezzo di procuratore speciale), e il pubblico
ministero, comporta implicitamente la rinuncia a qualsivoglia eccezione di natura
processuale, vertendo il patto esclusivamente in ordine alla entità della pena e alla
considerazione delle eventuali circostanze. Nella fattispecie, relativa a ricorso per
cassazione proposto dal difensore cui non sarebbe stato dato alcun avviso della
data dell’udienza di convalida dell’arresto, questa Corte, alla stregua dell’enunziato
principio, ha chiarito che l’omessa citazione rituale del difensore di fiducia diviene
irrilevante a fronte della volontà libera e dichiarata di patteggiare la pena purché sia
assicurata la presenza di un difensore (anche di ufficio) che garantisca la
conformità del patto alla legge. Ciò in quanto la volontà di stipulare il patto
medesimo è prerogativa esclusiva dell’imputato rispetto alla quale (salvo il caso di
procura speciale) il difensore non può surrogarsi .(Tra le tante, n. 1445 del
24/03/2000 Cc. (dep. 30/05/2000 ) Rv. 216318 ) .Da ultimo la suddetta chiara
indicazione giurisprudenziale è stata ripresa dal legislatore che ,all’art. 1, comma
51, della legge 23 giugno 2017, n. 103, ha interpolato l’art. 448 cod. proc. pen.
inserendovi la nuova disposizione del comma 2-bis, che restringe la possibilità
di impugnare la sentenza di patteggiamento di primo grado disponendo che il

) Violazione dell’art.606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen per l’assenza di

pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la
sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al
difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione
giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta di
quattro tassative ipotesi di ricorso per cassazione che configurano la
previsione come una norma speciale rispetto al canone generale delineato
nell’art.606 cod.proc.pen. L’ampio ricorso all’istituto del ricorso per cassazione

vigore nell’agosto 2017 ad intervenire con l’espressa previsione contenuta nell’art.
448 comma 2 bis cod.proc.pen., sicché, a seguito della nuova previsione, va
ribadito, pur continuando a sussistere l’obbligo in capo al giudice di pronunciarsi
sulla insussistenza di condizioni per proscioglimento, il mancato assolvimento di
detto obbligo ovvero il difetto della pronuncia sul punto non può essere fatto valere
con il successivo ricorso per cassazione e rimane in concreto non più sanzionabile.
Inoltre, con la modifica dell’art. 610 cod.proc.pen. e l’introduzione del comma 5 bis
si prevede che la corte di cassazione dichiari senza formalità di procedura
l’inammissibilità del ricorso proprio nei casi di impugnazioni avverso la sentenza di
patteggia_mento aventi ad oggetto motivi non deducibili. L’istituzione di tale forma di
declaratoria si ispira alla necessità di alleggerire il carico delle udienze dinanzi la
Suprema Corte sicché si è prevista espressamente l’ipotesi di un provvedimento
emettibile de plano senza formalità di procedura e, quindi, in assenza di
contraddittorio e senza alcun obbligo di dare avvisi alle parti. Espressamente in
questi termini si esprime la Relazione finale della Commissione Canzio incaricata di
predisporre lo schema di modifica legislativa; difatti si afferma che: “A fini deflativi,

si è ritenuto di prevedere una disciplina semplificata di dichiarazione di
inammissibilità nei casi in cui l’invalidità dell’atto possa emergere senza valutazioni
che superano l’oggettività delle situazioni per i ricorsi contro le sentenze di
patteggiamento o di concordato sui motivi, per la quasi totalità dei quali 11 la Corte di
cassazione, secondo i più recenti rilievi statistici, delibera la inammissibilità, con
dispendio di tempi e costi organizzativi, pure a fronte della già disposta soluzione
negoziale del caso”. Ne deriva che non è necessario acquisire il parere del
Procuratore Generale e di citare il difensore; trattandosi poi di inammissibilità
dichiarata de plano deve necessariamente ritenersi, al proposito, che valga quale
riferimento normativo circa la forma e struttura del provvedimento la disciplina
dettata dall’art. 591 secondo comma cod.proc.pen., riferito appunto a tutte le
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avverso sentenza di patteggiamento ha indotto il legislatore della riforma entrata in

ipotesi in cui il giudice dell’impugnazione, sia essa ordinaria o straordinaria, sia
esso di appello o di cassazione, dichiara l’inammissibilità e con il quale si stabilisce
appunto che la forma del provvedimento adottabile è l’ordinanza.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi
atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria

pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila ,ciascuno, alla Cassa
delle ammende.
Così declo i Roma , camera di consiglio del 06 marzo 2018

che pare congruo determinare in curo duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.

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