Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38042 del 13/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38042 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
VENERE ERMES

nato 1’01/10/1991 a TARANTO

ZINGARIELLO PIETRO

nato il 04/03/1992 a TARANTO

LACAVA ANTONIO

nato 1’08/04/1975 a TARANTO

avverso la sentenza del 03/07/2017 della CORTE DI APPELLO DI LECCE – SEZ.
DISTACCATA DI TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;

Data Udienza: 13/07/2018

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppina CASELLA, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3/7/2017 la Corte di appello di Lecce – sezione
distaccata di Taranto – confermava in punto di responsabilità la sentenza emessa
1’1/7/2016 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Taranto aveva condannato alle
pene ritenute di giustizia Ermes Venere per due reati di danneggiamento
1

(

aggravato, lo stesso imputato e Pietro Zingariello per concorso in rapina e lesioni
aggravate, Antonio Lacava per concorso in detenzione di sostanza stupefacente
del tipo hashish.

2. Propongono ricorso Ermes Venere, Pietro Zingariello e Antonio Lacava,
a mezzo dei propri difensori di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza.

3. Il difensore di Ermes Venere e Pietro Zingariello deduce violazione della

3.1. Con un primo motivo, comune ai due ricorrenti, la sentenza viene
censurata in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di rapina in luogo di
quello di furto con strappo: dalle intercettazioni emerge che l’intendimento degli
imputati era quello di effettuare uno “scippo”, come tale ricordato
successivamente; anche la persona offesa, nella denuncia, riferì di essere stata
scippata della borsa e che solo successivamente era caduta a terra.
3.2. Con un secondo motivo, proposto solo nell’interesse di Ermes
Venere, la difesa deduce che la colpevolezza dello stesso è stata provata “in base
a sillogismi privi della necessaria pregnanza”.
3.2. Con un terzo motivo, la difesa si duole della eccessività della pena
inflitta, che poteva essere ridotta, con il riconoscimento anche delle attenuanti
generiche, stante l’età dei due imputati, il contegno processuale assunto ed il
positivo comportamento assunto dopo l’applicazione della misura cautelare degli
arresti domiciliari.

4. Con distinto ricorso proposto a mezzo del proprio difensore di fiducia,
Antonio Lacava chiede l’annullamento della sentenza per violazione della legge
penale e processuale e vizio motivazionale.
La Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della detenzione e
cessione della sostanza stupefacente solo sulla base dell’esito dell’attività di
intercettazione, nonostante gli interlocutori avessero parlato in termini criptici.
Lacava ed il concorrente nel reato Grossi hanno spiegato nello stesso
modo il significato dei dialoghi intercettati, mentre le sentenze dei giudici di
merito “non danno conto del criterio logico fattuale giuridico per cementare il
parlare dei Venere [gli acquirenti] con quanto il Grossi ed il Lacava stavano
facendo”. Le telefonate intercettate “si prestano a più e diverse letture” e non vi
sono dati oggettivi idonei a dimostrare che Lacava consegnò hashish ad Ermes
ed Anselmo Venere.

2

legge penale e vizio di motivazione.

In ogni caso la sentenza sarebbe “affetta da nullità e contraddittorietà”
anche in relazione alla mancata applicazione della ipotesi di cui all’art. 73,
comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Tutti i ricorsi sono inammissibili sotto diversi profili.

inerente alla qualificazione giuridica del fatto, è privo del benché minimo
fondamento, alla luce delle puntuali argomentazioni della sentenza impugnata,
con le quali la difesa, estrapolando alcune frasi dalle conversazioni intercettate e
dalla denuncia della persona offesa, non si è nella sostanza confrontata.
I giudici di appello, disattendendo la doglianza difensiva pedissequamente
riproposta con il ricorso in esame, hanno evidenziato come la vittima, un’anziana
donna, riferì di essere stata “strattonata da dietro e sbattuta contro un muro da
un giovane sconosciuto, il quale mi strappava la borsa che avevo al braccio”.
A causa dell’aggressione (e non già indipendentemente dalla stessa), la
donna cadde a terra accusando un forte dolore alla gamba, fu soccorsa e
trasportata in ospedale, ove le furono riscontrate una lesione al femore e ferite
lacero contuse sul capo ed al braccio sinistro.
Detta ricostruzione – hanno osservato i giudici di merito con logica
motivazione – è riscontrata dal “compiaciuto racconto” dell’episodio fatto da
Veneri con tale Gianluca in una conversazione intercettata: “ti ricordi quando
facemmo lo scippo con Pietro Zingarello…alla vecchia che si fece male proprio?
Che quel […] la strascinò sulle stradine….”.
Ovviamente – ha osservato la Corte territoriale – la qualificazione giuridica
del fatto non può essere affidata all’espressione di Ermes Venere, il cui complice
sorprese da dietro la donna 77enne, la strattonò sbattendola contro il muro: si
tratta di una dinamica che con tutta evidenza impone di escludere la possibilità
di ravvisare la figura del furto con strappo, non ravvisabile «in tutte le ipotesi in
cui la violenza, comunque “indirizzata”, sia stata esercitata […] per vincere la
resistenza della parte offesa, giacché in tal caso sarebbe la violenza stessa – e
non lo “strappo” – a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la
sottrazione, determinando automaticamente il refluire del fatto nello schema
tipico del delitto di rapina» (Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, dep. 2015,
Bocchetti, Rv. 262281, in conformità alla consolidata giurisprudenza di
legittimità).

3

2. Il motivo proposto nell’interesse di Ermes Venere e Pietro Zingariello,

3. Il motivo proposto nell’interesse del solo Ermes Venere, inerente alla
condanna per i due reati di danneggiamento, è palesemente generico e
conseguentemente inammissibile, ai sensi degli artt. 591, comma 1, lettera d) e
581, comma 1, lettera c), del codice di rito.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e
indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le
argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, come da ultimo
ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n. 8825 del

Il motivo di ricorso contrasta con detto principio.
A fronte del motivo di appello, invero anch’esso generico (come già
ritenuto dalla Corte territoriale per il gravame inerente ad uno dei due reati), la
sentenza impugnata ha esaminato in modo approfondito, logico e adeguato le
risultanze istruttorie (pag. 12-18), che costituiscono un compendio probatorio
imponente a carico di Veneri, non inficiato neppure in minima parte dalla
generica censura difensiva riproposta in questa sede, con un sostanziale copiaincolla dell’atto di appello, che ha ignorato totalmente le puntuali argomentazioni
del giudice di appello.

4.

Manifestamente infondato è il motivo inerente al diniego delle

attenuanti generiche, che è stato puntualmente e adeguatamente motivato dalla
Corte di appello, che ha fatto preciso riferimento alle modalità del fatto ed alla
personalità dei due imputati.
Va ribadito che, secondo il diritto vivente, nel motivare il diniego delle
attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (in questo senso, di recente, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017,
Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;
Sez. 4, n. 19027 del 12/10/2016, dep. 2017, P.; Sez. 2, n. 267204 del
20/05/2016, Matera).
La deduzione in punto di trattamento sanzionatorio è assai generica. In
ogni caso la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle
diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella
discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena
base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne
discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad

4

27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia
frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36103 del
27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014,
Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, considerato
anche che la pena, dopo la riduzione in grado di appello, è stata determinata in
misura assai prossima al minimo edittale (v. Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016,
dep. 2017, S., Rv. 269196).

“specificità estrinseca”, ossia della esplicita correlazione dei motivi di
impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della
sentenza impugnata, che anche in ordine a questo capo d’imputazione ha fornito
una motivazione approfondita, logica, adeguata, del tutto esente da
contraddizioni, con argomentazioni ignorate dal ricorrente.
Diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte ha riportato e
commentato stralci di conversazioni intercettate dai quali, in assenza di
linguaggio realmente criptico, è emerso il chiaro riferimento alla cessione di
hashish, con radicale esclusione di una benché minima plausibilità di
interpretazioni alternative, compresa quella offerta da Lacava e dal concorrente
nel reato circa una presunta fornitura di legname.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione del
linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato,
costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la
quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può
essere sindacata in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità
ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. U., n.
22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,
D’Andrea, Rv. 268389; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650) o
in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di
merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la
difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, dep.
2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014,
Napoleoni, Rv. 259516).
Nel caso di specie la motivazione dei giudici di merito è congrua e
adeguata; l’assenza di prove di diversa natura non è circostanza in grado di
inficiare il risultato probatorio costituito dalle risultanze delle intercettazioni,
valutate con particolare rigore ed attenzione dai giudici di merito, come si
conviene nel caso in cui si sia in presenza della cosiddetta droga parlata,
secondo l’insegnamento della Suprema Corte (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017,

5

5. Anche nel ricorso di Antonio Lacava è ravvisabile un difetto di

Albano, Rv. 270299; Sez. 3, n. 16792 del 25/03/2015, Di Bello, Rv. 263356;
Sez. 3, n. 11655 del 11/02/2015, Nava, Rv. 262981; Sez. 6, n. 5073 del
19/12/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258523; Sez. 4, n. 46194 del
05/07/2013, Myslihaka, Rv. 257641).
Il dato più significativo obliterato o non colto dal ricorrente è quello dello
stretto rapporto fra i venditori (Lacava e Grossi) e gli acquirenti (Ermes Venere
ed Anselmo Venere): la sentenza, infatti, ha richiamato vari dialoghi e incontri
fra i due Venere e Luca Grossi e soprattutto, sulla base delle chiare risultanze

a bordo dell’autovettura di Ermes Venere (che con lo zio Anselmo gli aveva
chiesto di procurargli uno o due panetti di stupefacente), si recò da Lacava a
prelevare un panetto di hashish, che poi consegnò agli acquirenti.
La Corte ha puntualmente motivato (pag. 24) pure in ordine alla
esclusione della ipotesi attenuata ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n.
309: anche su questo punto il ricorso è del tutto generico (con conseguente
inammissibilità del motivo), avendo la difesa dedotto apoditticamente la “nullità
e contraddittorietà” della sentenza, le cui argomentazioni non sono state
esaminate e confutate dalla difesa.

6. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 13/7/2018.

delle intercettazioni, ha ricostruito l’episodio del 22/2/2014, allorquando Grossi,

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