Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38041 del 13/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38041 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAIMONDO NICOLA nato 1’11/11/1973 a NAPOLI

avverso la sentenza del 27/02/2017 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppina CASELLA, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/2/2017 la Corte di appello di Napoli confermava
in punto di responsabilità la sentenza emessa 1’11/3/2016 con la quale il G.i.p.
del Tribunale di Napoli aveva condannato Nicola Raimondo alla pena ritenuta di
giustizia (ridotta dalla Corte) per tentata estorsione pluriaggravata continuata e
lesioni personali pluriaggravate (reati commessi in concorso con altri due
imputati, non ricorrenti) nonché per un’altra tentata estorsione pluriaggravata e
continuata, commessa con altra persona non identificata.

Data Udienza: 13/07/2018

2. Propone ricorso Nicola Raimondo, a mezzo del proprio difensore di
fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza sulla base di otto motivi
(erroneamente nel ricorso viene riportato come quinto motivo il sesto e così via).
2.1. Inosservanza di norme processuali ed illogicità della motivazione,
apparente in ordine alle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello laddove si
rilevava che il giudice di primo grado aveva affermato la responsabilità
dell’imputato sulla base solo delle dichiarazioni della persona offesa Vincenzo

vaglio critico.
Inoltre, illegittimamente quale riscontro delle dichiarazioni della persona
offesa, in relazione alla tentata estorsione

sub C), sono state utilizzate le

dichiarazioni della fonte diretta e viceversa.
2.2. Inosservanza di norme processuali ed illogicità della motivazione,
omessa in ordine alle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello nella parte
in cui si rilevava che la persona offesa aveva riferito notizie delle quali aveva
avuto conoscenza solo indiretta.
Il giudice di appello non ha risposto al rilievo difensivo inerente alla
circostanza che le dichiarazioni fornite dalla persona offesa fossero de relato.
2.3. Inosservanza di norme processuali ed illogicità della motivazione in
ordine alle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello nella parte in cui si
rilevava che il primo giudice aveva ignorato le circostanze che i condomini nulla
sapessero dell’ingresso di persone estranee e che sul posto mancava un sistema
di videosorveglianza.
2.4. Inosservanza di norme processuali e motivazione apparente in
ordine alle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello nella parte in cui si
rilevavano le modalità con le quali si era pervenuti all’identificazione di Nicola
Raimondo.
2.5. Inosservanza di norme processuali ed omessa motivazione in ordine
alle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello nella parte in cui si
contestavano le modalità con le quali era stato effettuato il riconoscimento
fotografico: nell’album visionato dalla persona offesa e dall’operaio Alvetta solo
Raimondo, fra undici uomini fotografati, era calvo.
2.6. Inosservanza di norme processuali ed omessa motivazione in ordine
alle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello nella parte in cui si rilevava
l’assenza del dolo agevolatore del clan e la presenza di un unico risalente
precedente penale, estraneo alla vita della criminalità organizzata di Marano.
2.7. Inosservanza di norme processuali e motivazione illogica ed
apparente in ordine alle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello nella

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Andreozzi, generiche e prive di riscontri oggettivi, non valutate con un sufficiente

parte relativa al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui
all’art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen., ben configurabile anche in presenza di
un danno morale: la Corte non ha spiegato per quale ragione con la somma
offerta il danno non sarebbe stato interamente risarcito.
2.8. Inosservanza di norme processuali e motivazione omessa ed illogica
in ordine alle censure mosse dalla difesa nell’atto di appello nella parte relativa al
mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: la Corte non ha
considerato la spontanea volontà riparatrice di Raimondo, gravato di un unico

condotte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per genericità o manifesta infondatezza di
tutti i motivi proposti.

2. Va premesso che contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è
innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica
indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il
dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta,
come da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Il ricorrente, invece, ha riproposto in larga parte, anche testualmente, le
doglianze svolte con l’appello ed ha di fatto sollecitato un nuovo giudizio di
merito, invocando una rilettura delle prove poste a fondamento della decisione
impugnata e l’autonoma adozione di diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore
capacità esplicativa; ciò è precluso in questa sede, poiché esula «dai poteri della
Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al
giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera
prospettazione di una diversa – e per il ricorrente più adeguata – valutazione
delle risultanze processuali» (Sez. 6, n. 27784 del 05/04/2017, Abbinante, Rv.
270398, in motivazione; nello stesso senso cfr., ad es., Sez. 6, n. 47204 del
07/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché, da ultimo, Sez., 2, n. 29442 del
01/06/2018, Carannante, n.m.).

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modesto precedente penale, ed erroneamente valorizzato la ripetitività delle

La sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine
alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno
manifeste) e di contraddittorietà.
Nel caso di specie la Corte ha anche specificamente affrontato le
doglianze difensive, disattendendole sulla base di argomentazioni espresse in
senso adesivo a quelle, assai ampie ed articolate, del primo giudice: è ovvio che
sarebbe priva di fondamento la pretesa che il giudice di secondo grado, pur
condividendo le motivazioni espresse nella decisione impugnata, dovesse

3. I primi tre motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente,
riguardando la censura alla motivazione sulla ricostruzione del fatto e sulla
valutazione delle prove: essi contrastano, oltre che con quelli già enunciati, con
un principio di diritto reiteratamente affermato dalla Suprema Corte in tema di
valutazione della prova.
Infatti, secondo il diritto vivente, il giudice può basare il proprio
convincimento anche sulla sola deposizione della persona offesa dal reato,
dovendo effettuare un riscontro della credibilità soggettiva ed oggettiva della
stessa attraverso la conferma del restante materiale probatorio (ma non a mezzo
dei riscontri esterni previsti dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.), accertando
con rigore, specie se si è costituita parte civile, l’intrinseca coerenza logica della
testimonianza della persona offesa, unitamente all’assenza di elementi che
inducano a dubitare dell’obiettività del dichiarante (cfr., ex plurimis, Sez. U., n.
41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214; più di recente v. Sez. 2, n. 43278
del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 25936 del
17/05/2018, Fanti, n.m.).
Nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno altresì statuito che «la
valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una
questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio
motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di
legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni»,
ipotesi che non ricorre nel caso di specie.
Infatti, prima il G.i.p. e poi la Corte di appello hanno valorizzato il
contenuto delle dichiarazioni di Vincenzo Andreozzi, non costituitosi parte civile,
risultando del tutto pertinenti i rilievi sulla costanza, coerenza e precisione del
racconto della persona offesa, rispetto alle quali – si legge nella sentenza
impugnata – “l’appellante non ha evidenziato alcun intento calunniatorio o
comunque di intrinseca inattendibilità”.

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prescindere dalle stesse.

Nel ricorso in esame si legge: “Mai questa difesa ha asserito che la
persona offesa avesse intento calunniatorio né tantomeno è stata censurata
l’inattendibilità del dichiarante” (pag. 13) ma, nel contempo, si deduce che la
Corte di appello avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni di Andreozzi “con un
maggior vaglio critico”.
Trattasi con tutta evidenza di una deduzione contraddittoria, del tutto
generica e comunque manifestamente infondata, alla luce dell’adeguata
motivazione sul punto fornita dai giudici di merito, anche in ordine alla ragione

2015, solo dopo quello verificatosi il 2 luglio 2015.
Il ricorrente, poi, censura la valutazione della prova indiretta come
elemento di riscontro, come se vi fosse un divieto di utilizzo della stessa, che
invece costituisce anche fonte autonoma di prova, disciplinata dall’art. 195 del
codice di rito.
La ricostruzione dei fatti in modo conforme da parte della fonte diretta e
di quella indiretta legittimamente è stata valutata un dato idoneo a corroborare
l’accusa: i giudici di merito hanno evidenziato la piena coerenza delle
dichiarazioni rese, quanto all’episodio di aprile, dall’operaio Alvetta (fonte
diretta) e da Vincenzo Andreozzi (fonte indiretta), quanto a quelli dei mesi
seguenti, dagli operai Speranza e Laezza (fonte diretta per le minacce ricevute a
maggio) e dalla stessa persona offesa (fonte indiretta per quelli di maggio e
fonte diretta per l’episodio finale del 2 luglio 2015, allorquando fu aggredita da
Raimondo e dai complici, subendo le lesioni riscontrate in ospedale).
La sentenza impugnata ha con adeguata motivazione spiegato la valenza
neutra dell’assenza di un impianto di videosorveglianza nell’area interessata dalle
irruzioni del ricorrente e dei correi nonché della mancata percezione da parte
degli abitanti di un condominio del principio di incendio verificatosi la notte del 4
giugno 2015 nel parcheggio del cantiere, che si trovava ad una distanza non
breve dallo stabile. La mattina seguente, peraltro, a seguito di un sopralluogo, i
Carabinieri verificarono che effettivamente sul posto vi erano tracce di
combustione, ulteriore elemento di riscontro richiamato dalla Corte di appello ed
obliterato nel ricorso.

4. Anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso, concernenti
l’individuazione di Nicola Raimondo quale uno dei soggetti responsabili degli atti
intimidatori e dell’aggressione a Vincenzo Andreozzi, sono generici perché
reiterativi e comunque privi di ogni fondamento.
La Corte di merito ha rilevato che la deduzione difensiva relativa alla
residenza del ricorrente nei pressi del cantiere è dato neutro e comunque non

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per la quale la persona offesa denunciò il primo episodio, avvenuto nell’aprile del

provato e che la descrizione da parte dell’operaio Alvetta e di Vincenzo Andreozzi
del soggetto responsabile fu molto precisa, valutazione quest’ultima
genericamente ed apoditticamente censurata dal ricorrente, che non si confronta
con un dato fondamentale rimarcato nella sentenza impugnata: la persona offesa
conosceva già in precedenza Nicola Raimondo, avendolo visto più volte, cosicché,
a fronte di tale dato, le modalità del positivo riconoscimento fotografico (avuto
riguardo alla presenza di un solo uomo calvo nell’album mostrato) diventano un
dato ben poco rilevante.

appello con riferimento alla individuazione fotografica da parte dell’operaio
Alvetta, che descrisse dettagliatamente i tratti somatici dell’uomo dal quale fu
minacciato e lo riconobbe nell’album fotografico senza alcuna esitazione.
La bontà del riconoscimento è poi avvalorata dalle modalità della
condotta, del tutto analoghe, poste in essere a distanza di un mese in un vicino
cantiere di Marano in danno della medesima società.
Nella sentenza impugnata è pure incidentalmente richiamata la
circostanza che Raimondo si è avvalso della facoltà di non rispondere: in
proposito va ribadito che nell’ordinamento processuale penale non è ovviamente
previsto un onere probatorio a carico dell’imputato, ma è pur sempre
prospettabile un onere di allegazione, in virtù del quale egli è tenuto a fornire le
indicazioni e gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze ignoti
che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n.
32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657; Sez. 2, n. 20171 del 07/02/2013,
Weng, Rv. 255916).

5. In ordine alla sussistenza della circostanza aggravante

ex art. 7

decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) va
evidenziato che nell’imputazione è stato contestato in primo luogo l’utilizzo del
metodo mafioso, in relazione al quale la Corte territoriale ha fornito adeguata
motivazione, attenendosi al principio consolidato nella giurisprudenza di
legittimità, secondo cui detta circostanza è configurabile anche a carico di un
soggetto che non faccia parte di un’associazione di tipo mafioso, ma ponga in
essere un comportamento minaccioso tale da richiamare alla mente ed alla
sensibilità del soggetto passivo quello comunemente ritenuto proprio di chi
appartenga ad un sodalizio del genere anzidetto e ad esercitare sulle vittime del
reato una particolare coartazione psicologica (Sez. 2, n. 8081 del 17/01/2018,
Gioffrè, n.nn.; Sez. 6, n. 14249 del 01/03/2017, Barbieri, n.m.; Sez. 2, n. 45321
del 14/10/2015, Capuozzo, Rv. 264900; Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015,

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La medesima valutazione è stata correttamente fatta dal giudice di

Campanella, Rv. 263525; Sez. 2, n. 38094 del 05/06/2013, De Paola, Rv.
257065).
Con la specifica motivazione della sentenza e con il richiamato principio
cui il ricorrente non si è per nulla confrontato.

6. Per negare il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62, primo comma
n. 6, cod. pen., il giudice di appello non ha affatto sostenuto che in presenza di
un danno morale non sia applicabile detta circostanza, ma ha ritenuto che,

danneggiamento dell’escavatore, al furto di attrezzi ed alle lesioni patite da
Vincenzo Andreozzi), la somma di 5.000 euro fosse inadeguata: la motivazione
non è né apparente né illogica e pertanto è in questa sede insindacabile (Sez. 2,
n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011,
Allegra, Rv. 251508).

7.

Anche il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente

motivato dalla Corte di appello.
La Corte territoriale si è attenuta al principio reiteratamente affermato
sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale dette attenuanti
non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale
“concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non
contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai
sensi dell’art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d’essere della relativa
previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso
più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione
di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che
di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto
adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar
luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza» (così Sez. 1,
n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme v., ex plurimis,
Sez. 2, n. 16823 del 06/04/2018, Ennacer, n.m.; Sez. 2, n. 35570 del
30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694).
Il ricorrente, oltre a quello dell’esistenza di un precedente datato per
traffico di sostanze stupefacenti, ha allegato di avere offerto una somma a titolo
di risarcimento.
Il dato del precedente penale, per quanto non recente né specifico, non
costituisce certamente un elemento favorevole all’imputato, mentre l’altro è
stato ritenuto implicitamente recessivo rispetto agli elementi negativi: ripetitività

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considerato anche detto pregiudizio, oltre a quello patrimoniale (conseguente al

e modalità della condotta indicative di una spiccata capacità criminale e intensità
del dolo.
Va ribadito altresì che, secondo il diritto vivente, nel motivare il diniego
delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (Sez. 2, n. 23326 del 04/05/2018, Coco, n.m.; Sez. 5, n. 43952 del

259899).

8. All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso il 13/7/2018.

Il Consigliere estensore

Pi so Messini D’Agostini

13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.

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