Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38038 del 13/07/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38038 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: MESSINI D’AGOSTINI PIERO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
PALO GIUSEPPE

nato il 05/04/1966 a NAPOLI

PELLECCHIA DOMENICO nato il 19/11/1963 a NAPOLI
MAROTTA ANTONIO

nato il 28/11/1977 a NAPOLI

PIROZZI ANTONIO

nato il 05/09/1972 a NAPOLI

avverso la sentenza del 22/06/2016 della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Piero MESSINI D’AGOSTINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Giuseppina CASELLA, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore avv. Luigi MONACO per Pellecchia e Marotta, che ha concluso
per l’accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27/2/2017 la Corte di appello di Napoli confermava la
sentenza emessa il 5/7/2010 con la quale il Tribunale di Napoli aveva

Data Udienza: 13/07/2018

condannato alle pene ritenute di giustizia Giuseppe Palo, Domenico Pellecchia,
Antonio Marotta ed Antonio Pirozzi per il reato di associazione per delinquere,
finalizzata a commettere delitti di truffa e falso in danno di compagnie
assicuratrici nonché di falsa testimonianza, falso in atto pubblico e ricettazione,
con l’obiettivo di conseguire il pagamento di somme a titolo di risarcimento dei
danni asseritamente subiti in conseguenza

di sinistri stradali in realtà mai

verificatisi.
Pellecchia e Marotta venivano altresì condannati per il concorso in

una serie di false testimonianze.

2.

Propongono ricorso Giuseppe Palo, Domenico Pellecchia, Antonio

Marotta ed Antonio Pirozzi, a mezzo dei propri difensori di fiducia, chiedendo
l’annullamento della sentenza.

3. Con un unico atto, presentato nell’interesse dei ricorrenti Giuseppe Palo
ed Antonio Pirozzi, il loro difensore di fiducia avv. Giovanni Cantelli deduce
violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla responsabilità
degli imputati, confermata dalla Corte di appello con un acritico richiamo alle
argomentazioni del primo giudice ed una “motivazione riduttiva” sul rigetto delle
doglianze proposte con gli appelli.
La sentenza non ha concretamente analizzato la sussistenza degli elementi
costitutivi del reato associativo ed in particolare: la predisposizione comune dei
mezzi occorrenti per la realizzazione del programma criminoso; la permanente
consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio criminoso (Palo e
Pirozzi hanno ammesso di avere concordato con l’avv. Pellecchia false
deposizioni senza la piena consapevolezza di interagire con gli altri); la divisione
degli utili fra i vari associati e la divisione dei ruoli.
La Corte non ha spiegato per quale ragione nel caso di specie non sia
ravvisabile il solo concorso di persone nel reato.
Con un secondo motivo il difensore ha lamentato la mancanza e la
manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena: si
sono negate le attenuanti generiche sulla base dei soli precedenti penali degli
imputati, senza tener conto della loro confessione; la recidiva è stata ritenuta ed
applicata attraverso l’utilizzo di mere formule di stile.

4. Con il ricorso presentato nell’interesse di Antonio Marotta l’avv. Luigi
Monaco deduce violazione della legge penale e vizio motivazionale in ordine alla
ritenuta sussistenza dell’associazione per delinquere: ad esito del dibattimento è

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numerosi reati scopo, mentre Palo e Pirozzt erano ritenuti responsabili ancha di

emerso che i correi avevano la consapevolezza di rendere false dichiarazioni ma
non quella di partecipare ad un sodalizio associativo tendenzialmente
permanente o comunque stabile.
Nella sentenza non sono stati seguiti i criteri indicati dalla giurisprudenza
per distinguere il delitto di associazione per delinquere dal concorso di persone
nel reato continuato.
La Corte territoriale, inoltre, ha condiviso il percorso argomentativo del
primo giudice in ordine al ritenuto ruolo di organizzatore rivestito da Antonio
Marotta senza dar conto della osservazioni svolte nell’atto di appello.

Violazione della legge penale ed omessa motivazione sono i vizi denunziati
in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla misura della pena inflitta,
eccessiva in relazione al comportamento processuale dell’imputato, che in sede
di interrogatorio nella fase delle indagini ha parzialmente ammesso le proprie
responsabilità.

5. Di contenuto pressoché identico è il ricorso dell’avv. Monaco proposto
per Domenico Pellecchia, nel quale, però, non si tratta del ruolo di vertice
(promotore) che le sentenze di merito hanno attribuito al ricorrente.
Per lo stesso imputato ha presentato un distinto ricorso l’altro difensore di
fiducia avv. Raffaele Leone, sostenendo che la sentenza impugnata è nulla per
violazione della legge penale e vizio motivazionale in relazione ai reati contestati
a Domenico Pellecchia.
Richiamati i motivi di appello, si ribadisce che la sentenza di primo grado
“non consentiva una adeguata quanto indispensabile acquisizione probatoria e
motivazionale”, in mancanza di indizi gravi, precisi e concordanti e di riscontri
alle dichiarazioni dei testi, non indifferenti.
La Corte territoriale, richiamandosi acriticamente alle argomentazioni del
primo giudice, ha ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato
associativo, senza fornire sul punto adeguata motivazione, ad esempio in ordine
alla disponibilità in capo a tutti dei mezzi occorrenti per la predisposizione di un
programma criminoso ed alla consapevolezza in capo a ciascuno di far parte di
un sodalizio criminoso. La prova dell’esistenza dell’associazione non può essere
desunta dalla commissione dei reati fine.
Il vizio motivazionale della sentenza è stato dedotto anche in relazione al
trattamento sanzionatorio, avuto particolare riguardo al diniego delle attenuanti
generiche ed agli aumenti per la continuazione.

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i

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono tutti inammissibili sotto diversi profili.

2. Nell’esame delle impugnazioni va affrontata innanzitutto la questione
centrale, inerente alla sussistenza del reato associativo, proposta da tutti i
ricorrenti con analoghe argomentazioni.
2.1. Va premesso che dalla sola lettura delle sentenze e degli atti di

svolte con detti atti, sia in fatto sia in diritto, ed abbia compiuto un’autonoma
valutazione senza recepire acriticamente le motivazioni del primo giudice.
E’ ovvio che sarebbe priva di fondamento la pretesa che il giudice di
secondo grado, pur condividendo le motivazioni espresse nella decisione
impugnata, dovesse dalle stesse prescindere.
In proposito va ricordato che «la struttura motivazionale della sentenza si
salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo
argomentativo, quando le due decisioni di merito concordino nell’analisi e nella
valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni.
Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo
grado abbiano esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri
omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle
determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione e, a
maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi
nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed
ampiamente chiarite nella decisione di primo grado» (così Sez. 3, n. 44418 del
16/7/2013, Argentieri, Rv. 257595; nello stesso senso, da ultimo, v. Sez. 2, n.
50119 del 17/10/2017, Ripamonti, n.m., nonché Sez. 2, n. 3935 del 12/1/2017,
Di Monaco, Rv. 269078, in motivazione).
La correttezza della ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito è
contestata unicamente nel ricorso presentato dall’avv. Leone per Pellecchia, che
tuttavia non si confronta con la puntuale analisi dei risultati probatori, conseguiti
ad esito dell’istruzione dibattimentale, presente anche nella sentenza impugnata.
Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è innanzitutto e
indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle
ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le
argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta, come da ultimo
ribadito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sez. U., n. 8825 del
27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

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appello risulta evidente come la Corte territoriale abbia esaminato le doglianze

Neppure nel suddetto ricorso vi è uno specifico riferimento alla
motivazione della Corte territoriale in ordine ai singoli reati per i quali vi è stata
condanna, diversi da quello associativo, cosicché, per quanto riguarda quei capi,
l’impugnazione è in radice inammissibile.
Nello stesso atto, peraltro, erroneamente il difensore ha evocato la prova
logica (art. 192, comma 2, cod. proc. pen.) ovvero la necessità di riscontri (art.
192, comma 3, cod. proc. pen.), in presenza di prove dirette, costituite da
precise deposizioni, rese da testimoni indicati apoditticamente quali “non

delle confessioni, totali o parziali, degli imputati.
2.2. Il punto relativo alla sussistenza, nel caso in esame, del reato
associativo e non del concorso di persone nel reato continuato sarebbe stato
affrontato dalla Corte d’appello – come si legge in alcuni ricorsi – con una
motivazione “riduttiva” (ma trattasi di un eventuale vizio non riconducibile al
paradigma dell’art. 606, comma 1 lett. e) , cod. proc. pen.) ovvero mancante e
manifestamente illogica (ma così vengono evocati due vizi incompatibili l’uno con
l’altro).
Invero la motivazione della sentenza impugnata (pag. 10-12) è adeguata,
immune da vizi logici o contraddittorietà, avuto riguardo sia alla ricostruzione dei
fatti sia all’applicazione dei principi di diritto affermati dalla costante
giurisprudenza di legittimità, in parte obliterati o non correttamente interpretati
dai ricorrenti, che pure hanno ricordato come, in linea generale, il reato di cui
all’art. 416 cod. pen. si caratterizza per tre elementi fondamentali: a) un vincolo
associativo, tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a
durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; b)
una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi criminosi presi di
mira; c) l’indeterminatezza del programma criminoso.
Va precisato, infatti, che i requisiti della stabilità del vincolo associativo e
dell’indeterminatezza del programma criminoso possono essere legittimamente
desunti dal susseguirsi ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle
condotte integranti i reati-fine ad opera di soggetti stabilmente collegati; nel
contempo il vincolo associativo non deve presentare carattere di assoluta
stabilità, essendo sufficiente che esso non sia programmaticamente circoscritto
alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, sicché il rapporto di
interazione criminosa può essere limitato anche ad un breve periodo di tempo
(Sez. 6, n. 15573 del 28/02/2017, Di Guardo, Rv. 269952; Sez. 2, n. 53000 del
04/10/2016, Basso, Rv. 268540; Sez. 5, n. 18756 del 08/10/2014, dep. 2015,
Buondonno, Rv. 263698; Sez. 6, n. 10886 del 28/11/2013, dep. 2014, Grasso,
Rv. 259493; Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255914).

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indifferenti”, di una mole di documenti acquisiti sui vari falsi sinistri stradali e

Sotto il profilo soggettivo, il dolo del delitto di associazione a delinquere è
integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione
del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può desumersi in
modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione dell’attività delittuosa in
modo conforme al piano associativo (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La
Chimia, Rv. 257845; Sez. 6, n. 9117 del 16/12/2011, dep. 2012, Tedesco, Rv.
252388; Sez. 1 , n. 30463 del 07/07/2011, Can, Rv. 251012).
Pertanto, «ai fini della configurabilità del delitto di associazione per

pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie
indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte dei singoli associati, di far
parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad operare nel tempo per
l’attuazione del programma criminoso comune» (Sez. 2, n. 20451 del
03/04/2013, Ciaramitaro, Rv. 256054).
Il discrimine tra la fattispecie plurisoggettiva e quella concorsuale, dunque,
va individuato nella necessaria finalizzazione dell’accordo associativo alla
costituzione di una struttura (almeno tendenzialmente) permanente, nella quale i
singoli associati divengono – ciascuno nell’ambito dei propri compiti, assunti od
affidati – parti di un tutto, e si propongono di commettere una serie
indeterminata di delitti.
Prive di pregio, dunque, sono quelle deduzioni dei ricorrenti che escludono
la sussistenza del reato associativo solo perché gli imputati non avevano gli
stessi mezzi, svolgevano compiti diversi e non percepivano i medesimi utili.
E’ evidente come la suddivisione dei compiti nel caso in esame si attagli
perfettamente alla fattispecie associativa: ciascuno degli imputati era ben
consapevole del proprio ruolo e di quello svolto dagli altri componenti del
sodalizio, che costruì a tavolino decine di falsi sinistri per truffare le compagnie
assicuratrici, non esitando in numerose occasioni a promuovere azioni giudiziarie
nelle quali gli avvocati Pellecchia e Marotta si avvalsero delle false dichiarazioni
rese da Giuseppe Palo ed Antonio Pirozzi, i quali – come ricordato nella sentenza
impugnata – assunsero la veste di testimone, persona offesa o danneggiante
complessivamente in una cinquantina di procedimenti.
Proprio la serialità delle condotte, poste in essere per oltre un anno e
mezzo da un numero ristretto di soggetti con analoghe modalità organizzative e
con gli strumenti evidenziati dai giudici di merito, è fortemente indicativa
dell’esistenza dell’associazione.
In proposito va ribadito che – diversamente da quanto sostenuto nel
ricorso dell’avv. Leone – è consentito al giudice, pur nell’autonomia del reato
mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell’esistenza del sodalizio

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delinquere, è necessaria la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia

criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle
loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto
l’operatività dell’associazione medesima (Sez. U., n. 10 del 28/03/2001, Cinalli,
Rv. 218376; Sez. 6, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270370;
Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Ficara, Rv. 266670; Sez. 2, n. 2740 del
19/12/2012, Di Sarli, dep. 2013, Rv. 254233).
In un caso che presenta molte analogie con quello in esame (Sez. 2, n.
53000 del 04/10/2016, Basso, Rv. 268540) si è affermato che, ai fini della

dedurre i requisiti della stabilità del vincolo associativo, trascendente la
commissione dei singoli reati-fine, e dell’indeterminatezza del programma
criminoso, che segna la distinzione con il concorso di persone, dal susseguirsi
ininterrotto, per un apprezzabile lasso di tempo, delle condotte integranti detti
reati ad opera di soggetti stabilmente collegati (fattispecie in cui la Corte ha
confermato la sussistenza di un’associazione per delinquere finalizzata alla
commissione di frodi in assicurazione, osservando che, a fronte della gestione di
un numero cospicuo di sinistri simulati, i compartecipi certamente erano
consapevoli che lo studio professionale di uno di loro fungeva da struttura
organizzata per la commissione delle frodi).
La sentenza impugnata, dunque, ha fatto corretta applicazione del
principio, costante nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il
discrimine tra partecipazione al reato associativo e concorso di persone nel reato
continuato va individuato nella natura dell’accordo criminoso, che nel secondo
caso si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale a
realizzare la commissione di più reati determinati, commessi i quali le singole
volontà non convergono più verso uno scopo unitario; nella partecipazione al
reato associativo, invece, l’accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più
vasto programma di azioni antigiuridiche indeterminate da compiere
nell’indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i
partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere
associato per dare esecuzione al progetto condiviso.
In definitiva, è proprio il diverso livello qualitativo dell’accordo tra i
soggetti che consente di differenziare i due istituti, entrambi caratterizzati da un
collegamento nelle volontà e nelle azioni degli autori del reato, che dà luogo, nel
concorso di persone nel reato, ad un’unione occasionale in vista del
perseguimento di uno scopo specifico, nel delitto associativo ad un vincolo
stabile e duraturo nella comune consapevolezza della sua permanenza anche a
prescindere dagli esiti delle iniziative criminose progettate o in corso (ex plurimis
v. Sez. 2, n. 17147 del 28/03/2018, Andolina, n.m.; Sez. 2, n. 4145 del

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configurabilità di un’associazione per delinquere, legittimamente il giudice può

09/02/2018, Nicolosi, n.m; Sez. 5, n. 1373 del 25/10/2017, dep. 2018, Litrico,
m.n.; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Torchia, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del
11/10/2013, dep. 13/01/2014, Debbiche Helmi, Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783
del 16/04/2013, De Caro, Rv. 255471).
2.3. Priva di pregio è la doglianza proposta nell’interesse di Antonio
Marotta in relazione al ritenuto ruolo di organizzatore dell’associazione, in
relazione al quale la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, evidenziando
che il ricorrente, unitamente a Domenico Pellecchia, promuoveva i giudizi contro

mettendo a disposizione la propria competenza professionale e svolgendo un
ruolo essenziale ed infungibile, vista anche la sospensione del collega dall’ordine
professionale (v. Sez. 6, n. 11995 del 15/12/2017, dep. 2018, Miranda, n.m.;
Sez. 4, n. 58407 del 18/10/2017, Zonno, n.m.; Sez. 4, n. 34988 del
15/01/2016, Romagnoli, n.m.; Sez. 5, n. 39378 del 22/06/2012, Marini, Rv.
254317; Sez. 5, n. 37370 del 07/06/2011, Bianchi, Rv. 250491).

3. Manifestamente infondati sono i motivi proposti da tutti i ricorrenti in
tema di trattamento sanzionatorio.
Il diniego delle attenuanti generiche è stato puntualmente e
adeguatamente motivato dalla Corte di appello, che ha fatto preciso riferimento
alle modalità del fatto ed alla personalità degli imputati, gravati tutti di rilevanti
precedenti penali, circostanza che da sola rende legittima la decisione del giudice
di merito (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 52523 del 03/11/2016, Cicchi, Rv. 268411,
in motivazione; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, De Cotiis, Rv. 265826).
Va ribadito, inoltre, che, secondo il diritto vivente, nel motivare il diniego
delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in
considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o
rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti
decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale
valutazione (Sez. 2, n. 23326 del 04/05/2018, Coco, n.m.; Sez. 5, n. 43952 del
13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv.
259899).
La Corte territoriale si è anche attenuta al principio reiteratamente
affermato sul tema dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale dette
attenuanti non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale
“concessione” del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non
contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai
sensi dell’art. 133 cod. pen.: «posto che la ragion d’essere della relativa
previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso

8

le compagnie per ottenere il risarcimento dei danni per i sinistri mai verificatisi,

più favorevole all’imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione
di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che
di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto
adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar
luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di
giustificarne sotto ogni possibile profilo, l’affermata insussistenza» (così Sez. 1,
n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315; in senso conforme v., ex plurimis,
Sez. 2, n. 16823 del 06/04/2018, Ennacer, n.m.; Sez. 2, n. 35570 del

In punto di applicazione della recidiva la deduzione proposta nel ricorso di
Palo e Pirozzi è del tutto generica.
La motivazione della sentenza impugnata è adeguata laddove si è ritenuto,
alla luce degli specifici precedenti penali degli imputati e del dato temporale, che
il nuovo delitto fosse sintomatico di pericolosità e di una persistente e maggiore
capacità a delinquere degli imputati, con una valutazione in linea con il diritto
vivente, secondo il quale il giudice, ai fini dell’applicazione della recidiva, deve
verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di
riprovevolezza e pericolosità, dovendosi tenere conto «della natura dei reati, del
tipo di devianza di cui sono il segno, della qualità dei comportamenti, del
margine di offensività delle condotte, della distanza temporale e del livello di
omogeneità esistente fra loro, dell’eventuale occasionalità della ricaduta e di ogni
altro possibile parametro individualizzante significativo della personalità del reo e
del grado di colpevolezza» (Sez. U., n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv.
247839).
La difesa non ha indicato alcun elemento concreto idoneo ad inficiare la
decisione della Corte territoriale, insindacabile nel merito.
Sull’entità della pena la Corte ha evidenziato la mitezza del trattamento
sanzionatorio adottato dal Tribunale: la pena base per il più grave reato
associativo è stata contenuta per tutti nel minimo edittale e gli aumenti per la
continuazione sono stati “irrisori”.
Va comunque ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione
agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e
133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di
cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui
determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2,
n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016,
dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario,

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30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694).

Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre, considerato che le pena
sono state determinate nei termini già indicati.

4. Non può essere rilevata in questa sede l’estinzione per sopravvenuta
prescrizione in relazione a taluni reati scopo: secondo il diritto vivente, infatti,
l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche per manifesta infondatezza dei
motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude
pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare l’estinzione del reato per

Unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 6903 del 27/5/2016, dep.
2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.
266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del
27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in
senso conforme, da ultimo, v. sent. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli,
Rv. 268822).

5. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.
616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del
procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della
somma di C 2.000 ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della cassa
delle ammende.
Così deciso il 13/7/2018.

Il Consigliere estensore
Piero Messini D’Agostini

prescrizione a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni

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