Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38037 del 20/06/2013
Penale Sent. Sez. 3 Num. 38037 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova
nel procedimento nei confronti di
Mastorci Dario, nato a Fivizzano il 22/12/1958
avverso la sentenza in data 03/10/2012 del G.I.P. del Tribunale di Massa
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza sul punto della confisca che chiede disporsi.
RITENUTO IN FATI-0
1. Con la sentenza impugnata il G.I.P. del Tribunale di Massa ha dichiarato
non doversi procedere nei confronti di Mastorci Dario in ordine al reato di cui
all’art. 30, comma 1 lett. h), della L. n. 157/1992, a lui ascritto per avere
esercitato la caccia con l’uso di mezzi vietati ed, in particolare, con un fucile
semiautomatico cal. 12, per essere detto reato estinto per oblazione.
Data Udienza: 20/06/2013
Il giudice di merito ha disposto la restituzione all’avente diritto del fucile in
sequestro, osservando che la condotta ascritta all’imputato non comporta la
confisca obbligatoria delle armi ai sensi dell’art. 30 della L. n. 157/1992 e che
non poteva neppure essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240,
primo comma, c.p., stante la dichiarazione di estinzione del reato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte di appello di Genova che la denuncia per errata
Si deduce che ai sensi della disposizione citata la misura di sicurezza
patrimoniale della confisca è imposta per tutti i reati concernenti le armi ed è
obbligatoria anche in caso di estinzione del reato.
3. Con memoria depositata il 19/06/2013 la difesa del Mastorci ha dedotto
l’infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. La confisca obbligatoria prevista dall’art. 6, primo comma, della legge 22
maggio 1975 n. 152, mediante rinvio al capoverso dell’art. 240 c.p., si riferisce a
tutti i reati concernenti le armi, ogni altro oggetto atto ad offendere, nonché le
munizioni e gli esplosivi.
All’imputato, però, non è stato contestato un reato concernente le armi,
bensì la violazione di prescrizioni in materia di caccia, con riferimento alle quali la
confisca obbligatoria delle armi è prevista dall’art. 28, comma 2, della L. n.
157/1992 solo nell’ipotesi di sentenza di condanna relativa ai reati di cui all’art.
30, comma 1 lett. a), b), c) d) ed e), come esattamente osservato nella
sentenza impugnata.
Né è consentita in materia penale l’applicazione analogica delle disposizioni
concernenti le misure di sicurezza patrimoniale a fattispecie diverse da quelle
previste dalla normativa di settore.
Tale principio di diritto, peraltro, è stato già reiteratamente affermato da
questa Suprema Corte con specifico riferimento alla disposizione citata dalla
pubblica accusa, in considerazione del principio di specialità della normativa sulla
caccia stabilita, con riferimento all’impiego di armi, dall’art. 30, comma 3,
seconda parte, della L. n. 157/1992 (sez. 3, sentenza n. 11580 del 04/02/2009,
Chirico, Rv. 243017, sentenze conformi: n. 15166 del 2003 Rv. 224709; n.
35637 del 2007 Rv. 237225) 52,1 3
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applicazione dell’art. 6 della L. n. 152/1975.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, ultimo comma, c.p.p..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso del P.G..
Così deciso il 20/06/2013