Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38035 del 09/05/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38035 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: VERGA GIOVANNA

Data Udienza: 09/05/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MERAGI I A MASSI M IEJANO N. IL ,”/0/1982
FERRISE ANTONIO N. IL 26/10/1969
MERAGLIA ANTONIO DOMENICO N. IL 26/01/1966
PALMIERI RENATO N. IL 23/08/1954
MINNITI ELSA N. IL 01/08/1969
MERAGLIA DANIELA N. IL 24/03/1979
avverso la sentenza n. 362/2015 CORTE APPELLO di CATANZARO,
del 14/07/2017
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/05/2018 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA
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Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per

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RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 14.7.2017 la Corte d’Appello di Catanzaro in riforma della
sentenza del GIP di Lamezia Terme che il 24.2.2014 aveva condannato, per
quello che qui rileva MERAGLIA Massimiliano, MERAGLIA Daniela FERRISE
Antonio e MERAGLIA Antonio Domenico per associazione per delinquere,
MERAGLIA Daniela anche per riciclaggio e impiego di denaro , beni e utilità di
provenienza illecita, gli ultimi due anche per episodi di truffa in erogazioni

pubbliche e falso, dichiarava non doversi procedere nei confronti di FERRISE
Antonio, MERAGLIA Antonio Domenico, PALMIERI Renato e MINNITI Elsa in
ordine ai reati di truffa perché estinti per prescrizione e per l’effetto
rideterminava la pena, riteneva assorbito il reato di riciclaggio contestato a
MERAGLIA Daniela al capo 149) nel delitto di cui all’art. 648 ter c.p. contestato al
capo 150) e per l’effetto rideterminava la pena. Rideterminava la pena anche nei
confronti degli altri imputati confermando il giudizio di responsabilità.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
MERAGLIA Massimiliano, FERRISE Antonio, MERAGLIA Antonio Domenico,
PALMIERI Renato e MINNITI Elsa lamentano mancanza di motivazione con
riguardo alla assoluzione per insussistenza del fatto con riguardo al reato di falso
(violazione art. 479 c.p.) pronunciata nel processo conclusosi nelle forme del rito
ordinario nei confronti dei coimputati che non hanno optato per il rito abbreviato.
Rilevano che la questione era stata sottoposta alla Corte d’Appello come risulta
dal verbale del 4.7.2017 che attesta l’acquisizione del dispositivo della sentenza
del Tribunale di Lamezia Terme del 28.4.2017. Con detta decisione, medio
tempore divenuta definitiva sul punto, il Tribunale non solo ha dichiarato
l’insussistenza dei reati di falso ma ha anche assolto PRIOLO Antonella (Pubblico
Ufficiale) ed altri otto imputati con riguardo alla contestata associazione. In
ordine a quest’ultima decisione rilevano MERAGLIA Massimiliano, FERRISE
Antonio, MERAGLIA Antonio Domenico che non vi sarebbero più gli estremi per la
ritenuta aggravante ex art. 416 co 5 c.p., ritenuta nella sentenza impugnata, con
conseguente necessità di rivisitazione della pena
MERAGLIA Massimiliano lamenta anche vizio di motivazione in ordine alla
sussistenza del reato associativo ritenendo che si verta in ipotesi di reato
continuato e comunque contesta la sua partecipazione richiamando pronunce di
questa Corte che in fase cautelare avevano non sol annullato il provvedimento
cautelare degli arresti domiciliari, ma ritenuto l’insussistenza del fumus con
riguardo al decreto di sequestro. Lamenta anche il mancato accertamento della

pubbliche e falso, PALMIERI Renato e MINNITI Elsa per truffa in erogazioni

cessazione della permanenza del reato associativo evidenziando che i reati fine
hanno avuto termine nel 2008 . Contesta anche l’eccessività della pena
MERAGLIA Antonio Domenico evidenzia anche che l’assoluzione di MILO e
CATINO nel processo conclusosi con l’indicata sentenza del Tribunale dai reati di
cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. ha incidenza sulla sua partecipazione
associativa considerato che allo stesso è stato contestato di essere
particolarmente attivo nell’attività di riciclaggio realizzata dai predetti sodali.

sussistenza del reato associativo ritenendo che si verta in ipotesi di reato
continuato e comunque contesta la sua partecipazione evidenziando di essere un
imprenditore che ha sempre pagato i suoi debiti, prima ancora che sorgessero
problemi con la giustizia. Contesta anche l’entità della pena e il mancato
bilanciamento delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza
PALMIERI Renato e MINNITI Elsa lamentano anche omessa motivazione in ordine
alla loro partecipazione ai reati di falso. Contestano anche l’entità della pena e il
mancato bilanciamento delle circostanze attenuanti in termini di prevalenza.
MERAGLIA Daniela deduce:

vizio della motivazione in ordine all’elemento soggettivo dei reati
contestati considerato anche che il conto corrente della DI.EMME era di
fatto nella disponibilità del padre MERAGLIA Vincenzo Maurizio, situazione
che fa supporre che la stessa fosse una mera prestanome che agiva su
specifiche indicazioni del genitore. Con riguardo al reato associativo
evidenzia che non sono stati indicati elementi dai quali desumere la
stabilità del vincolo, ma solo episodi di natura contingente aventi rilievo al
più concorsuale, ma non associativo.

Vizio della motivazione in ordine all’entità della pena

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il motivo di ricorso con cui MERAGLIA Massimiliano, FERRISE Antonio, MERAGLIA
Antonio Domenico, PALMIERI Renato e MINNITI Elsa lamentano mancanza di
motivazione con riguardo alla assoluzione per insussistenza del fatto
relativamente al reato di falso (violazione art. 479 c.p.) pronunciata nel processo
conclusosi nelle forme del rito ordinario nei confronti dei coimputati che non
hanno optato per il rito abbreviato è fondato.
Come denunciato in ricorso nel giudizio di appello è stata prodotta la sentenza,
sul punto passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Lamezia Terme, a
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Anche MERAGLIA Antonio Domenico lamenta vizio di motivazione in ordine alla

seguito di giudizio ordinario, ha pronunciato sentenza di assoluzione per
insussistenza del fatto con riguardo al reato di falso (violazione dell’art. 479 c.p.)
e ha assolto il pubblico ufficiale Priolo Antonella e altri otto imputati dal reato di
partecipazione alla contestata associazione con conseguente rilevanza in ordine
alla sussistenza della contestata aggravante del numero delle persone.
Sul punto, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 81 del 2006
Rv. 232637; Sez. 2 n. 292 del 2014 Rv. 257993) , non può che ribadirsi che,

un imputato invochi e produca una sentenza passata in giudicato con la quale un
concorrente nel medesimo reato a lui addebitato sia stato assolto, è tenuto, onde
evitare che si produca una situazione tale da giustificare una futura richiesta di
revisione, a verificare la possibile incidenza della decisione irrevocabile e
precipuamente degli elementi di fatto in essa risultanti sulla posizione del
soggetto nei cui confronti egli deve pronunciarsi.
Orbene, nella fattispecie in esame la Corte territoriale non si è attenuta
all’enunciato principio non avendo in alcun modo preso in considerazione la
sentenza prodotta dagli appellanti: s’impone pertanto l’annullamento della
decisione impugnata sul punto con rinvio alla Corte di appello di Catanzaro che
dovrà procedere a nuovo esame in ordine alla responsabilità degli imputati con
riguardo al contestato reato di falso e alla sussistenza dell’aggravante del
numero delle persone con riguardo al reato associativo.
Con riguardo alle doglianze sollevate da MERAGLIA Massimiliano, MERAGLIA
Daniela e MERAGLIA Antonio Domenico in ordine alla sussistenza del reato
associativo e alla loro partecipazione deve rilevarsi che i ricorrenti,
reiterando doglianze già espresse in sede di gravame, si sono limitati a
censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio,
rinnovando contestazioni, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente
scandagliate dai giudici dell’appello, senza coinvolgere la motivazione offerta
dalla sentenza impugnata, in una effettiva ed autonoma critica impugnatoria,
finendo, per questa via, per formulare censure in concreto prive del requisito
della specificità. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo
consolidata nell’affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e
ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non
specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata
non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non
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fermo restando l’autonomia di ciascun rapporto processuale, il giudice, qualora

può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di
aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla
inammissibilità della impugnazione.
I fatti, d’altra parte, sono pacifici, ed altrettanto non contestabili, sul piano della
coerenza e correttezza delle motivazioni, sono le sentenze di merito, sia per ciò
che attiene alla relativa qualificazione giuridica, sia per quanto riguarda la
partecipazione dei ricorrenti. Giova qui ribadire che la funzione dell’indagine di

risultati dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi
ricostruttiva dei fatti, bensì quella, del tutto diversa, di accertare se gli elementi
probatori posti a base della decisione siano stati valutati seguendo le regole della
logica e secondo linee argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul
piano della consequenzialità, le conclusioni tratte, verificando la congruenza dei
passaggi logici. Ne consegue che, ad una logica valutazione dei fatti operata dal
giudice di merito, non può quello di legittimità opporne un’altra, ancorché
altrettanto logica (Cass. 5.12.02 Schiavone; Cass. 6.05.03 Curcillo).
Orbene, nel caso in esame palese è la natura di merito delle argomentazioni
difensive, giacché volte le medesime, a fronte ad un’esaustiva motivazione del
giudice territoriale, a differentemente valutare gli elementi di prova
puntualmente da esso richiamati e valorizzati, onde poi accreditare uno
svolgimento della vicenda del tutto alternativo a quello logicamente accreditato
con la sentenza impugnata.
Analoghe considerazioni valgono anche rispetto alle censure avanzate da
MERAGLIA Daniela in ordine alla carenza dell’elemento soggettivo con riguardo ai
reati fine a lei ascritti. Anche in questo caso la ricorrente si è limitata a
sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio acquisito e valutato
conformemente dai due giudici del merito, reiterando più o meno
pedissequamente doglianze già esaminate ed incensurabilmente disattese dalla
Corte di appello.
La pronuncia di annullamento con riguardo al reato di falso dalla sussistenza
dell’aggravante del numero delle persone con riguardo al reato associativo
assorbe i restanti motivi di ricorso che investono il trattamento sanzionatorio e la
partecipazione di PALMIERI e MINNITI nel reato di falso.
Devono essere demandate al giudice del rinvio le richieste avanzate dalla parte
civile Banco Pop. Scarl.

P.Q.M.
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legittimità sulla motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di MERAGLIA Massimiliano, FERRISE
Antonio, MERAGLIA Daniela, MERAGLIA Antonio Domenico limitatamente alla
sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 co 5 bis c.p.; annulla la sentenza
impugnata nei confronti di MERAGLIA Antonio Domenico, FERRISE Antonio,
PALMIERI Renato e MINNITI Elsa limitatamente ai reati di falso con rinvio ad
altra sezione della Corte d’Appello di Catanzaro. Dichiara inammissibili nel resto i
ricorsi di MERAGLIA Massimiliano, MERAGLIA Antonio Domenico e MERAGLIA

Così deliberato in Roma il 9.5.2018

Daniela.

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