Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38028 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38028 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Quacquarelli Luigi, nato a Andria il 19/09/1979

avverso la sentenza in data 17/05/2012 della Corte di appello di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Vincenzo Papeo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATI-0

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino, giudicando a
seguito di annullamento con rinvio dalla Corte Suprema di cassazione, ha
confermato la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Torino in data 25/05/2009,
con la quale Quacquarelli Luigi era stato dichiarato colpevole dei reati: a) di cui
agli art. 110, 624, 625 n. 5) e 7) e 61 n. 5) c.p.; b) di cui agli art. 110, 61 n. 2)
e 617 bis, comma secondo, c.p., a lui ascritti per essersi impossessato, in

Data Udienza: 20/06/2013

concorso con altri, di 138 scatole di cartone contenenti 425 bottiglie di
champagne, che sottraeva dall’autocarro di proprietà della ditta Nicolas
International S.r.l., condotto da D’Hulster Dominique, nonché per avere
installato un apparato scanner ricetrasmittente portatile sintonizzato su una
frequenza utilizzata dalle Forze dell’ordine.
La precedente pronuncia della Corte territoriale, annullata da questa Corte,
aveva dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato.
Per quanto interessa in sede di legittimità la sentenza impugnata ha

sussistenza del reato di cui all’art. 617 bis c.p. e, con riferimento all’imputazione
di cui al capo a), aveva contestato la configurabilità dell’aggravante di cui all’art.
61 n, 5) c.p., chiesto la esclusione della recidiva e il riconoscimento delle
attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore,
che la denuncia per vizi di motivazione.
2.1 Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in
ordine alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui all’art. 617 bis c.p..
L’affermazione di colpevolezza è stata fondata su un generico accenno al
fatto, riferito nel verbale di arresto, che la ricetrasmittente di cui era in possesso
l’imputato sarebbe stata sintonizzata sulla frequenza in uso alle forze di polizia,
senza alcuna indicazione specifica in ordine a detta frequenza. La sentenza ha
affermato che tale indicazione non è stata ulteriormente approfondita a causa
della scelta processuale del rito abbreviato da parte dell’imputato. La decisione
dell’imputato di accedere al rito alternativo di cui all’art. 438 c.p.p., però, non fa
venir meno i più generali principi in tema di onere della prova, che incombe sulla
accusa. La Corte territoriale è pervenuta con motivazione carente, illogica e
contraddittoria, alla conferma della condanna dell’imputato in ordine a detto
reato, nonostante abbia riconosciuto la mancanza di approfondimenti circa la
rilevazione della frequenza sulla quale era sintonizzato l’apparecchio sequestrato.
2.2 Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in
ordine all’aggravante di cui all’art. 61 n. 5) c.p..
La sentenza ha affermato che la circostanza dell’ora notturna non è di per sé
idonea ad integrare l’aggravante contestata all’imputato, ma ne ha affermato
egualmente la sussistenza in base al rilievo che il furto è avvenuto allorché
l’autista si trovava a bordo del mezzo e stava effettuando il riposo notturno.
Il fatto che l’autista fosse addormentato a bordo dell’autocarro non poteva
ritenersi di ostacolo alla difesa da parte del soggetto passivo del furto. Il sonno
ed il tempo di notte non sono sufficienti ad integrare l’aggravante.

2

rigettato i motivi di gravame con i quali l’appellante aveva contestato la

2.3 Mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in
ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della
recidiva.
Il diniego delle attenuanti generiche si palesa in contrasto con le risultanze
processuali, quali la non particolare gravità del furto, considerato il valore
complessivo delle bottiglie di champagne sottratte, il carattere occasionale della
condotta delittuosa. L’imputato, peraltro, è persona tutt’altro che pericolosa,
svolgendo attività lavorativa in qualità di capo magazziniere ed era ricaduto

anni.
2.4 Assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della
attenuante del risarcimento del danno, di cui era stata prodotta prova dinanzi
alla Corte territoriale, ed alla mancata valutazione dello stesso in punto di
determinazione della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.
2.1 Osserva la Corte in ordine al primo motivo di ricorso che, ai fini della
configurazione del reato di cui all’art. 617 bis, comma secondo, c.p., è sufficiente
la messa in opera di un apparecchio idoneo ad intercettare le trasmissioni
operative delle forze dell’ordine, sicché è irrilevante l’accertamento della
frequenza su cui era sintonizzato detto apparecchio al momento del sequestro.
(cfr. sez. 1, sentenza n. 29515 del 17/06/2008, Vizza, Rv. 241235; conformi
sentenze: n. 25488 del 2004 Rv. 228895; n. 32915 del 2004 Rv. 229077; n.
5299 del 2008 Rv. 239115; n. 13745 del 2008 Rv. 239451).
2.2 Quanto al secondo motivo, la aggravante dell’aver profittato di
circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5, cod.
pen.) è integrata per il solo fatto, oggettivamente considerato, della ricorrenza di
condizioni utili a facilitare il compimento dell’azione criminosa. (sez. 1, n. 1319
del 2011, Pellegrino, Rv. 249420; conformi sentenze: n. 10268 del 1996 Rv.
206117; n. 44624 del 2004 Rv. 230244; n. 14995 del 2005 Rv. 231359).
Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno ritenuto che la circostanza
che il conducente dell’autocarro era addormentato, unitamente all’ora notturna,
integra l’aggravante dell’aver approfittato di circostanze di tempo e di persone,
essendo tale situazione idonea ad ostacolare la privata difesa.
2.3 Per quanto riguarda il diniego delle attenuanti generiche e la mancata
esclusione della recidiva si tratta di valutazione di fatto, che ha formato oggetto
di congrua motivazione mediante la valorizzazione di elementi ritenuti dal giudice
di merito ostativi alla concessione delle attenuanti ed alla esclusione

3

occasionalmente in una compagnia delinquenziale dalla quale si era affrancato da

dell’aggravante afferente alla persona del colpevole, quali il ritenuto inserimento
del Quacquarelli in ambienti dediti alla commissione di delitti contro il
patrimonio, la vicinanza temporale di un precedente reato della stessa indole ed
altro.
La valutazione contenuta nella sentenza sul punto, pertanto, non è
sindacabile in sede di legittimità mediante la indicazione di elementi diversi
ritenuti dal ricorrente favorevoli per l’imputato, peraltro esaminati dai giudici di
merito, che ne hanno escluso la rilevanza.

risarcimento del danno deve intervenire prima del giudizio.
Quanto alla pena, infine, la sentenza ha già rilevato che la stessa è stata
determinata in misura corrispondente al minimo edittale previsto per il reato di
cui al capo a).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/06/2013

2.4 Ai fini della configurabilità dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. Il

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