Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38027 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38027 Anno 2013
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: LOMBARDI ALFREDO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Tropea Telemaco Marco, nato a Soverato il 23/04/1973

avverso la sentenza in data 12/03/2012 del G.U.P. del Tribunale di Catanzaro

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alfredo Maria Lombardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vito
D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza perché l’azione penale non poteva essere esercitata;
udito per l’imputato l’avv. Francesco Sassi, che ha concluso chiedendo
raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il G.U.P. del Tribunale di Catanzaro ha
dichiarato non luogo a procedere nei confronti di Tropea Telemaco Marco in
ordine a numerosi episodi di cessione di sostanze stupefacenti di cui alla tabella
11 del DPR n. 309/1990, richiamata dall’art. 73, comma 4, del Testo unico nella

Data Udienza: 20/06/2013

formulazione previgente alla L. n. 49/2006, per essere i reati estinti per
prescrizione (capi da 1) a 10) e 12) dell’imputazione).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, tramite il difensore,
che formula numerose censure avverso la decisione impugnata, sintetizzabili
nella denunciata violazione del divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p..
Si deduce che il Tropea, a seguito di intercettazioni telefoniche e ambientali
acquisite fino al 17/05/2004, riassunte nell’avviso ex art. 415 bis c.p.p., e di

sostanze stupefacenti. Dopo la notifica del decreto che disponeva il giudizio
immediato, il Tropea aveva formulato richiesta di applicazione della pena
sull’accordo delle parti e, a seguito del consenso del P.M., il processo era stato
definito con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro in data 24/09/2004,
divenuta irrevocabile, che aveva disposto, ex art. 444 c.p.p., l’applicazione di
anni uno, mesi due di reclusione ed C 2.788,00 di multa per i reati di cui in
rubrica (art. 73, commi 1 e 4, del DPR n. 309/1990).
Si deduce, quindi, che il processo per il quale è stata emessa sentenza di
non luogo a procedere per prescrizione si fonda sulle stesse fonti di prova di cui
alla sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p..
Il P.M., pertanto, non avrebbe potuto esercitare l’azione penale per gli stessi
fatti già oggetto della precedente pronuncia, né il G.I.P. avrebbe potuto emettere
sentenza di non luogo a procedere per prescrizione, bensì per precedente
giudicato.
Peraltro, i reati di cui alla precedente sentenza di applicazione della pena
dovevano essere dichiarati estinti per decorso del termine di cinque anni dalla
sentenza.
Analoga pronuncia di non luogo a procedere per precedente giudicato
doveva essere emessa, infine, anche con riferimento al reato di cui al capo 11)
dell’imputazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato.
2. Il G.U.P. ha esaminato l’eccezione per violazione del bis in idem formulata
dalla difesa del ricorrente, disattendendola sulla base dei rilievi riportati in nota a
pag. 2 della sentenza, con i quali si osserva che il reato riguardante la pronuncia
di applicazione della pena sull’accordo delle parti risulta commesso nel maggio
2004, mentre i reati di cui al presente procedimento sono stati commessi fino ad
aprile 2004.
Tali rilievi si palesano esatti.
2

servizi di appostamento, venne tratto in arresto e trovato in possesso di

La sentenza di applicazione della pena sull’accordo delle parti emessa in
data 24/09/2004, citata dal ricorrente, si riferisce esclusivamente ad un episodio
di detenzione di sostanze stupefacenti commesso in data 14/05/2004, mentre le
imputazioni di cui alla sentenza impugnata riguardano fatti antecedenti
commessi tra il novembre 2003 e l’aprile 2004.
Nessuna rilevanza, ai fini della configurabilità del bis in idem, ha ovviamente
la comunanza delle fonti probatorie tra il fatto già giudicato e quelli per i quali si
è proceduto successivamente.

606, ultimo comma, c.p.p. con le conseguenze di legge.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/06/2013

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.

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