Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38027 del 20/04/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38027 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Tropea Francesco nato il 23.12.1956
avverso la sentenza n.1973/2012 della Corte d’appello di Roma, sezione 3a, del
15.02.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Fulvio
Baldi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 20/04/2018

Avverso la sentenza indicata in epigrafe , che in riforma della sentenza del Tribunale di
Roma del 23.09.2011 ed in accoglimento dell’appello del P.M. ha affermato la penale
responsabilità del Tropea per la rapina in danno della Banca Popolare di Lodi del
10.11.2009, condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1000,00 di
multa propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i
motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173
disp. att. c.p.p., comma 1:

2 cod.proc.pen. attesa la carenza di motivazione in ordine all’affermazione di
responsabilità. Le individuazione dell’imputato attraverso l’esame delle foto e dei
fotogrammi della rapina ,in atti, non hanno fornito riscontri probatori sicuri.
Non è stata motivato il mancato riconoscimento delle generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché è fondato esclusivamente su
censure aspecifiche e prive della necessaria correlazione con il contenuto della
decisione impugnata compiutamente motivata con discorso giustificativo logico e
immune da interne contraddizioni ed ancorata agli elementi di fatto accertati.
Il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di essere nella
necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di individuare i punti e i
capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce al concetto
stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la
censura si riferisce (Sez. 4, n. 25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si
tratta di un requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica,
a carico della parte, non solamente l’onere di dedurre le censure che intende
muovere a uno o più punti e le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra

legem la decisione, al fine di consentire al giudice dell’impugnazione di
individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato (Sez. 4, n. 24054,
01/04/2004, Distante, IrV. 228586).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile: alla dichiarazione di
inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la
colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore
della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.

?

a) violazione dell’art.606 comma 1 lett.e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 192 e 530 co

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Motivazione Semplificata

Così d’ciso Roma ‘ il 20 aprile 2018

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