Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38025 del 29/03/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 38025 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Licio Antonio, nato il 28.04.1950
avverso la sentenza 518/17 della Corte d’appello di Cagliari, I sezione penale, del
11.07.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Giulio
Romano , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
MOTIVI della DECISIONE
La sentenza indicata in epigrafe , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Cagliari del 24.10.2016, escluse l’aggravante e la recidiva contestata ,riduceva la pena
ad anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400 di multa in relazione alle
imputazioni di seguito indicate:
del reato previsto e punito dagli arti. 81, 110 e 648, 61 n. 2 del c.p., perché con più azioni esecutive di un
medesimo disegno criminoso, commesse in tempi diversi, ricevevano da persone non identificate, al fine di

1

Data Udienza: 29/03/2018

trarne profitto e nella consapevolezza dell’illecita provenienza:
– l’assegno n. 144156775-09 del Banco di Sardegna, emesso in data 20.07.2007 per Euro 2200,00;
l’assegno n. 144156776-10 del Banco di Sardegna, emesso in data 30.09.2007, per Euro 7500,00;l’assegno n. 144156777-11 del Banco di Sardegna, emesso in data 30.12.2007 per Euro 7’800,00;tutti i
tratti dal c/c n. 273 del Banco di Sardegna intestato a Gambuta Jolanda che ne aveva denunciato il furto
in data 03.05.2007, presso il Comando Stazione Carabinieri – Nuxis.Con l’aggravante di aver commesso il
fatto per eseguire la truffa ai danni di Ambu Antonio.Con la recidiva di cui all’art. 99 c.p. per Licio
Antonio.In luogo sconosciuto in data prossima al 20 luglio, 30 settembre e 30 dicembre dell’anno 2007.

Propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i motivi
di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173

a) Violazione di legge ex art. 606, lett. b), c.p.p. con riferimento alla genericità del capo
di imputazione ed alla prova della continuazione e del concorso di persone nel reato
contestato.
b)

inosservanza e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in

relazione, all’art. 111 cost., all’art. 392, comma 1, lett. f) e/o art. 392 comma 2 c.p.p.,
artt. 468 e 493 c.p.p., in relazione ai principi che governano il diritto di difesa, i dubbi
sulla responsabilità, l’acquisizione della prova scientifica, delle scritture comparative,
all’esclusione del contraddittorio con il consulente tecnico della difesa nel corso delle
operazioni peritali, inoltre travisamento della prova e, più in generale, illogicità,
apparenza e contraddittorietà della motivazione al riguardo; vizio di motivazione ex art.
606, comma 1, lett. e), c.p.p. in relazione all’art. 603 comma 3 c.p.p., per mancato
rispetto, da parte del giudice di appello, del dovere di riaprire l’istruttoria
dibattimentale per la rinnovazione di “fonti dichiarative” (consulenze del pm) ritenute
decisive.
c) violazione di legge e vizi motivazionali art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli
artt. 40, 42, 43 e 648 comma 1 e 2, c.p. in sé ed in combinato disposto con l’art. 192
c.p.p. quest’ultimo anche sotto l’aspetto dell’inosservanza ed erronea interpretazione
della legge penale in relazione ai criteri ermeneutici sottesi alla valutazione della prova
nonché per violazione degli artt. 125, 530 comma 2, 533, 546, lett. e), c.p.p. per
carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione anche sotto il profilo del
travisamento del fatto e della prova.
d)

violazione di legge e vizi motivazionali art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli

artt. 40, 42, 43 e 648 comma 1 e 2, c.p. in sé ed in combinato disposto con l’art. 192
c.p.p. quest’ultimo anche sotto l’aspetto dell’inosservanza ed erronea interpretazione
della legge penale in relazione ai criteri ermeneutici sottesi alla valutazione della prova
Sulla attendibilità’ della persona offesa, sull’elemento soggettivo del reato, sul

disp. att. c.p.p., comma 1:

comportamento dell’imputato e sulla derubricazione del reato ex art. 712 c.p.
e)

estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza

d’appello.
Il ricorso è del tutto infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
I motivi di ricorso sono in parte un nouum ( sub a e b)rispetto a quanto dedotto
in appello e pertanto inammissibili in questa sede, a norma dell’art.606 comma 3
cod.proc.pen. il motivo sub c) è la mera reiterazione di un motivo di appello, che

fondati, con una motivazione priva di vizi evidenti.Alle pagine 11/13,infatti, la
Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione,
anche con specifico riguardo alla ricettazione degli assegni bancari ed al
particolare regime di trasmissione che li caratterizza.
Il motivo di ricorso relativo alla prescrizione è meramente assertivo perché si
limita ad affermare, senza fornire alcuna prova, che il termine di prescrizione
sarebbe decorso il 31.05.2007 e che ciò emergerebbe dalle dichiarazioni rese
dalla p.o. Ambu Antonio, senza, peraltro, produrre in alcun modo tali
dichiarazioni
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile: ai sensi dell’articolo
616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la
parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle
spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della
Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte
costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si
stima equo determinare in euro 2000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata

Così deci o ip Roma , il 29 marzo 2018
Il Consig

re

Il Presidente

la Corte di merito, peraltro, ha compiutamente esaminato ritenendoli non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA