Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38021 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38021 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

Data Udienza: 12/06/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ESPOSITO LOREDANA N. IL 06/03/1970
avverso la sentenza n. 890/2011 CORTE APPELLO di SALERNO, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. c- ’21 A (-14 (°1 t 22
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che ha concluso per LI At Nlal-LAA x\,-/N
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 2 ottobre 2012, la Corte d’appello di Salerno ha
confermato quanto alla responsabilità penale, rideterminando la pena in diminuzione,
la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 4 novembre 2010, con la quale
l’imputata era stata condannata per avere realizzato, in esecuzione di un medesimo
disegno criminoso, in zona sismica, un manufatto su due livelli indicato nei capi di
imputazione di due procedimenti riuniti, con utilizzo di ferro e cemento, in mancanza

direttore dei lavori.
2. – Avverso la sentenza l’imputata ha proposto, tramite il difensore, ricorso per
cassazione, chiedendone l’annullamento.
2.1. – Con un primo motivo di doglianza, si rileva la violazione degli artt. 601,
178 e 179 cod. proc. pen., per omessa notificazione al difensore del decreto di
citazione per il giudizio d’appello. Rileva la ricorrente che, in data 29 marzo 2011,
aveva nominato quale ulteriore difensore di fiducia l’avvocato Vincenzo Bonelli, il
quale si affiancava all’avvocato Ernesto Sibili°. Il decreto di citazione per il giudizio
d’appello veniva poi regolarmente notificato al solo avvocato Ernesto Sibilio e non
anche all’avvocato Bonelli. All’udienza del 2 ottobre 2012 entrambi i difensori
risultavano assenti: l’avvocato Bonelli per omesso avviso e l’avvocato Sibilio perché
revocato con atto depositato presso la cancelleria. L’udienza si svolgeva, dunque,
nella contumacia dell’imputata, alla presenza di un difensore d’ufficio.
2.2. – Una seconda censura riguarda la violazione degli artt. 548, 585, 178 179
cod. proc. pen., per omessa notificazione al difensore dell’avviso di deposito della
sentenza, sul rilievo che l’avviso in questione era stato notificato al solo avvocato
Sibilio, già revocato, e non anche all’avvocato Bonelli, unico difensore di fiducia
rimasto, o al difensore d’ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. – Il primo motivo di impugnazione – con il quale si prospetta la nullità del
giudizio perché il decreto di citazione per il dibattimento d’appello è stato notificato ad
uno solo dei difensori, revocato prima dell’udienza, e non anche all’altro – è infondato.
3.1.1. – Secondo quanto affermato da Cass., sez. un. 16 luglio 2009, n. 39060,
rv. 244187, il difensore presente, tra due nominati dall’imputato non comparso, è
soggetto necessario e sufficiente per costituire la parte. E deve eccepire la nullità – da
considerarsi di ordine generale a regime intermedio – per il caso di mancato avviso

di permesso di costruire, senza il deposito di calcoli e progetti senza la nomina di

all’altro difensore, al più tardi immediatamente dopo gli atti preliminari, prima delle
conclusioni qualora il procedimento non importi altri atti, perché il suo svolgersi (in
udienza preliminare, riesame cautelare o giudizio) presume la rinuncia all’eccezione o
l’avvalersi delle facoltà di parte che hanno sanato la stessa nullità. Né di seguito si può
far valere l’interesse dell’imputato non comparso ad essere assistito anche dal
difensore non avvisato, perché tale interesse non è riconoscibile in sede
d’impugnazione del provvedimento conclusivo del giudice. A ciò si aggiunge che il

di un difensore tra due pone sullo stesso piano la sua facoltà di nomina e le facoltà
processuali della parte “difesa”, comunque costituita, eventualmente anche da un
sostituto di ufficio del difensore di fiducia regolarmente avvisato e non comparso.
Infatti, colui che è nominato sostituto d’ufficio del difensore di fiducia avvisato può
verificare in tempo reale se sia stato avvisato anche l’altro difensore e perché non sia
comparso, ed insomma cosa risulti dagli atti, eventualmente chiedendolo al giudice
come si evince dall’art. 420 ter, comma 5, cod. proc. pen. E deve farlo, proprio perché
la sua costituzione di parte, escludendo possibilità di rinvio a breve, lo investe dei
diritti e degli oneri del processo. Il sistema insomma non esclude, anzi presume il
colloquio della parte con il giudice che dispone degli atti, sia essa costituita
dall’imputato o dal difensore a seconda dell’onere di presenza, senza possibilità di
supporre ignoranza. L’esclusione del colloquio ha senso solo nel caso in cui il rapporto
non possa costituirsi per causa evidente di nullità assoluta, quale la mancata citazione
dell’imputato. In conclusione, la combinazione tra assenza volontaria dell’imputato e
l’inerzia del difensore dà luogo alla sanatoria della nullità: la legge non autorizza il
giudice alla valutazione d’interesse dell’imputato ad essere presente al compimento di
alcun atto del procedimento, affidato per legge al difensore in nome e per conto della
parte, bensì solo a stabilire, al momento della costituzione della stessa parte, se
l’imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo e non sia impedito a
comparire.
Il presupposto di tale argomentazione è che la nozione di “parte interessata”
vada interpretata riferendola al collegio difensivo e non separatamente al singolo
difensore che, anzi, deve tutelare l’intera posizione processuale da lui rappresentata
ed assistita nel superiore interesse del suo ministero. In altri termini, per “parte” deve
intendersi, nel rapporto esterno con altri soggetti, il complesso delle persone
accomunate da uno stesso interesse. Nel processo sono parti necessarie, intese
soggetti unitari del rapporto tra loro e con il giudice, l’accusa pubblica e la difesa. Le
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condizionamento della sanatoria all’interesse dell’imputato a rinunciare all’assistenza

due parti differiscono perché l’accusa è costituita sempre da una sola persona mentre
la difesa, si è visto, può essere costituita dal solo difensore o anche da due oltre
all’imputato (titolare del diritto) se compare.
3.1.2. – Peraltro, con la successiva sentenza sez. 6, 10 febbraio 2011, n. 8386,
si è affermato che la nullità conseguente all’omessa notificazione dell’avviso per il
giudizio all’unico difensore immanente, fiduciario o d’ufficio che sia, è di ordine
generale e assoluta (ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera c), e dell’art. 179 cod.

assolute quelle derivanti dall’assenza fisica non di un qualsiasi difensore nei casi in cui
è obbligatoria la presenza, ma «del suo» difensore. Tale nullità può, quindi, essere
dedotta anche con l’impugnazione della sentenza che ha concluso la successiva fase
processuale.
Questa precisazione indica l’ambito effettivo di efficacia della norma: posto,
cioè, un rapporto immanente di difesa tra l’imputato e un solo determinato difensore
(che ha assistito fino a quel momento la parte privata e, si presume, conosce il
procedimento ed è preparato ad assolvere al meglio il proprio incarico; un rapporto,
quindi, tra la persona della parte privata ed il suo difensore), se l’omessa notificazione
determina l’assenza fisica di quell’unico difensore si concretizza la nullità assoluta
indicata espressamente dall’art. 179 cod. proc. pen.
Nella stessa pronuncia si osserva, poi, che «siffatta conclusione pare
incidentalmente rinvenirsi anche nel contesto della motivazione di SU, sent. 39060 del
16.7 – 8.20.2005, Aprea che, insegnando l’irrilevanza della presenza fisica
dell’imputato per la sanatoria della nullità a regime intermedio conseguente all’omessa
notificazione dell’avviso al codifensore fiduciario, ha evidenziato la differenza con il
caso del mancato avviso all’unico difensore necessario a costituire la parte in
giudizio”, caso che nello svolgimento della motivazione ha ricondotto alla “nullità
insanabile” (paragrafo 2.2, pag. 6)». Se ne conclude che la nullità generale ed
assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. è configurabile nel solo caso in cui l’imputato sia
assistito da un unico difensore, sicché nessun contrasto vi è con l’appena richiamato
recente ed autorevole insegnamento delle Sezioni unite, relativo alla presenza di due
difensori.
3.1.3. – Dal complesso delle due pronunce emergono, in sintesi, i seguenti
principi di diritto: 1) l’omessa notificazione dell’avviso per il giudizio all’unico
difensore, di fiducia o d’ufficio che sia, quando ne determini l’assenza, integra una
nullità di ordine generale ed assoluta, ai sensi dell’art. 179 cod. proc. pen; tale nullità
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proc. pen.), in ragione della specifica dizione normativa, che qualifica come nullità

può quindi essere dedotta, nonostante sia intervenuta prima del giudizio, anche con
l’impugnazione della sentenza che ha concluso la successiva fase processuale; 2) nel
caso in cui vi siano, invece, due difensori di fiducia, è sufficiente ad evitare che si
verifichi la nullità di assoluta di cui sopra la circostanza che almeno uno dei due sia
stato regolarmente avvisato dell’udienza; in tal caso si configura, infatti, una nullità a
regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente, sia
questo di fiducia o d’ufficio.

Dalla stessa narrativa del ricorso emerge, infatti, che l’avviso dell’udienza è stato
ricevuto da uno solo dei due difensori di fiducia dell’imputata, il quale è stato revocato
solo dopo la ricezione di tale avviso. Ne consegue che la “parte” – che, come visto,
coincide con il collegio difensivo nel suo complesso – ha avuto piena e regolare
conoscenza della data dell’udienza, a nulla rilevando la revoca, solo successiva, di uno
dei due difensori; con l’ulteriore conseguenza che la comparizione in udienza del
difensore d’ufficio senza che questo abbia eccepito l’omesso avviso al difensore di
fiducia non revocato ha avuto l’effetto di sanare già in grado d’appello la relativa
nullità intermedia ai sensi dell’art. 184, comma 1, cod. proc. pen.
3.2. – Il secondo motivo di impugnazione – con cui si lamenta la violazione del
diritto di difesa per omesso avviso del deposito della sentenza sia al difensore d’ufficio
che era stata presente in udienza sia al difensore di fiducia che non era stato, invece,
presente – è manifestamente infondato, perché l’omessa notificazione al difensore di
fiducia dell’avviso contumaciale è stata sanata con la presentazione dell’impugnazione
a firma dello stesso difensore, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b) , cod. proc.
pen., il quale prevede che, se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l’atto
omesso o nullo era preordinato, la nullità è sanata. La richiamata disposizione trova,
infatti, applicazione anche nel caso di omessa notificazione dell’avviso di deposito della
sentenza, perché la funzione di tale notificazione è quella di consentire al destinatario
di esercitare il suo diritto di impugnazione. Né alcun rilievo assume l’omessa
notificazione dell’avviso in questione al difensore d’ufficio nominato nell’ambito
dell’udienza, perché questo ha esaurito le sue funzioni in tale ambito, essendovi un
difensore di fiducia nominato, ai sensi dell’art. 97, comma 6, cod. proc. pen.
4. – Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Il secondo di tali due principi è quello che trova applicazione nel caso di specie.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.

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