Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38019 del 06/03/2018
Penale Sent. Sez. 2 Num. 38019 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Valentini Barbara nata il 07.08.1962
avverso la sentenza n.506/2017 della Corte d’appello di Genova, sezione 3a, del
28.09.2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Olga
Mignolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per la parte civile, l’avv. Isidoro Sperti in sostituzione dell’avv. Patrizia Rava,
che ha concluso per la conferma della sentenza;
MOTIVI della DECISIONE
Data Udienza: 06/03/2018
Avverso la sentenza indicata in epigrafe ,che in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Imperia, emessa in data 25/10/2016, appellata da Valentini Barbara e dalla
parte civile “Condominio via Carducci 42”, ha assolto la Valentini dal reato di
cui all’art. 624 e 61 n. 11 c.p. perché il fatto non sussiste e determinato la pena per il
reato di cui al punto sub b) ,ritenuto il condominio persona offesa. in mesi dieci di
reclusione ed curo 150,00 di multa, propone ricorso l’imputata, per mezzo del suo
difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
a)
Violazione dell’art. 606 Cod.Proc.Pen. lett. b) per aver leso il diritto di difesa
dell’imputata avendo attribuito alle le fotocopie delle ricevute di pagamento prodotte dal
Trombetti lo stesso valore probatorio dell’originale;
b)
violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. e): mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità della motivazione. La ricorrente si duole che La Corte d’Appello , pur
richiamando integralmente la prima sentenza, a differenza di quest’ultima motivi la
propria pronunzia di colpevolezza sull’assunto che vi siano state somme (in entrata ed in
uscita) non contabilizzate e non inerenti il condominio, affermando che l’ammanco
presumibile è di € 80.000,00 circa, e ciò contrasta chiaramente con le risultanze
istruttorie.L’impugnata sentenza risulta, altresì, carente in punto motivazione per quel
che attiene la testimonianza del teste Tucci Stefano, inattendibile circa le modalità di
pagamento poste in essere dal Trombetti.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , perché è fondato esclusivamente su
censure aspecifiche e prive della necessaria correlazione con il contenuto della
decisione impugnata, compiutamente motivata con discorso giustificativo logico e
immune da interne contraddizioni ed ancorata agli elementi di fatto accertati.I1
requisito della specificità dei motivi trova la regola nell’art.581,co 1 lett.c) cod.proc.pen. e
la sua ragione di essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di
individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle censure: inerisce
al concetto stesso di “motivo” di impugnazione l’individuazione di questi punti ai quali la
censura si riferisce (Sez. 4, n. 25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926). Si tratta di un
requisito espressione di un’esigenza di portata generale, che implica, a carico della parte,
non solamente l’onere di dedurre le censure che intende muovere a uno o più punti e le
ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra /egem la decisione, al fine di consentire al
giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato
(Sez. 4, n. 24054, 01/04/2004, Distante, rv. 228586). Ciò vale anche per la censura
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necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
relativa alla testimonianza Tucci, posto che la novella codicistica, introdotta con la L. del
20 febbraio 2006, n. 46 ,che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di
motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi
di impugnazione, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur
sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati, che devono
essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso,
devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente
motivazione del provvedimento impugnato e nell’arnbito di una valutazione unitaria, e
devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso.
Resta, comunque, esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze
acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una
diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione
storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. Ciò
vale tanto più se si considera che la Corte di merito, con affermazione che vale quale
risultato di una prova di resistenza dell’elemento probatorio, ha precisato che :” In realtà
ciò che rileva ,pur nella genericità della testimonianza , è che Tucci afferma di aver
assistito ad un pagamento. In ogni caso, la testimonianza non è indispensabile poiché ciò
che si vuole dimostrare risulta autonomamente dalla fotocopia delle ricevute dei versamenti
prodotta dal Trombetti ”
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento
a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deci o in Roma, il 06 marzo 2018
Il Consigrer 152 ore
Il Presidente
incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla