Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38017 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38017 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 06/03/2018

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Campanella Salvatore nato il 02.07.1965
Campanella Gaetano nato il 31.07.1983
avverso la sentenza n.7494/2013 della Corte d’appello di Milano, sezione 3a, del
01.07.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Olga
Mignolo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

MOTIVI della DECISIONE

11,

3. Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore
di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente
necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1): nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. per
inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 192 c.p.p.
e 628 co. 2 c.p. in relazione alla ritenuta sussistenza della prova che gli imputati

2): nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. per violazione
dell’art. 47 c.p. in relazione al mancato riconoscimento dell’errore sul fatto nel quale
incorsero gli imputati, nonché per mancanza e manifesta illogicità della
motivazione.
3): nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) per violazione
dell’art. 628 c.p. e carenza di motivazione in relazione al requisito dell’immediatezza
della condotta violenta.
4): nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) per violazione dell’art.
628 c.p. in relazione alla pretesa sussistenza della minaccia da parte di Campanella
Gaetano ai danni di Mulas Gianfranco e omessa motivazione sul punto
5): nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. b) ed e) c.p.p. per violazione
dell’art. 628 co. 3 n. 1 c.p. in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante
delle “più persone riunite” e mancanza di motivazione.
6): nullità della sentenza ai sensi dell’art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e
illogicità della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche e al diniego di concessione della circostanza attenuante di cui
all’art. 62 n. 4 c.p. con giudizio di prevalenza.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non consentiti nel giudizio di
legittimità.
In realtà sono stati riproposti, anche in termini grafici i medesimi motivi, per lo più
versati in fatto, sottoposti all’esame della Corte di merito che li ha esaminati e
respinti con motivazione pertinente e priva di vizi In particolare la Corte ha
esaminato il motivo relativo alla mancata prova dell’impossessamento alle pagg.4-6;
all’errore sul dolo alla pag 7 ; al tempo dell’impossessamento a pag.7-8; alla
minaccia proferita da Gaetano Campanella a pag.8; al mancato riconoscimento
delle generiche a pag 8-9 ,A pag 9 la Corte di merito ha anche espresso il suo
giudizio negativo sui parametri valutativi invocati dalla difesa e riconfermato la

2

sottrassero cose mobili altrui.

gravità indiscussa dei fatti con una compiuta e condivisibile valutazione scevra
davizi dell’argomentare. Il ricorso, di contro, è fondato esclusivamente su censure
aspecifiche e prive della necessaria correlazione con il contenuto della decisione
impugnata : il requisito della specificità dei motivi trova la sua ragione di
essere nella necessità di porre il giudice dell’impugnazione in grado di
individuare i punti e i capi del provvedimento impugnato oggetto delle
censure: inerisce al concetto stesso di “motivo” di impugnazione

25308, 06/04/2004, Maviglia, rv. 228926) tanto più che, una volta accertata
la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è
consentito alla Corte di cassazione prendere in considerazione, “sub specie” di vizio
motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata dal
ricorrente .
Alla luce dei principi suddetti il ricorso va dichiarato inammissibile:alla
dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti
ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che
pare congruo determinare in euro duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.
pen..
P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila, ciascuno, alla Cassa
delle ammende.
Motivazione semplificata
Così deriso i Roma , il 06 marzo 2018
Il Cons Lie

s tai »ore.,

Il Presidente

l’individuazione di questi punti ai quali la censura si riferisce (Sez. 4, n.

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