Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38016 del 12/06/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38016 Anno 2013
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
GENOVA
nei confronti di:
ARESTI VALENTINA SERENA N. IL 17/09/1980
avverso la sentenza n. 8500/2010 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
01/03/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 6I o AC41 4 1 i ° al°
che ha concluso per 1′ A-Co L.L1r1 t rl

Udito, per la parte civile, l’Avv
UditgAdifensorgAvv. n

-Wittuo,4

Data Udienza: 12/06/2013

RITENUTO IN FATTO
1. – Con sentenza del 1 marzo 2012, il GUP del Tribunale di Genova, a seguito
di giudizio abbreviato, ha, per quanto qui rileva, condannato l’imputata alla pena di
giorni 12 di reclusione ed euro 120,00 di multa, con conversione della pena detentiva
nella pena pecuniaria di euro 456,00 per una pena complessiva finale di euro 576,00
in relazione al reato di cui all’art. 2 del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 638 del 1983, relativamente all’omissione delle ritenute

2. – La sentenza è stata impugnata dal Procuratore generale della Repubblica
presso la Corte d’appello di Genova, sul rilievo che il GUP avrebbe inflitto una pena in
violazione di legge, in quanto inferiore al minimo legale di giorni 15 di reclusione
imposto dall’art. 23 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. – Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte d’appello di Genova è
fondato.
Infatti, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte
(ex plurimis, sez. 2, 27 gennaio 2010, n. 5973; sez. 5, 25 ottobre 2005, n. 46790;
sez. 6, 3 dicembre 2003, n. 4917/2004), il limite minimo di quindici giorni, previsto
per la reclusione dall’art. 23, primo comma, cod. pen. è assoluto e perciò irriducibile,
sia ai fini della pena da infliggersi in concreto sia ai fini dei calcoli intermedi; né il
predetto limite può essere superato per effetto dell’applicazione delle diminuzioni
previste per i riti speciali.
4. – La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata senza rinvio,
limitatamente alla misura della pena detentiva. Questa deve essere determinata in 15
giorni di reclusione e convertita, utilizzando il criterio di ragguaglio utilizzato dal Gup,
in ragione di euro 38,00 al giorno, in euro 570,00 di multa, cui vanno aggiunti gli
ulteriori C 120,00 di multa già determinati come tali in sentenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla misura della
pena detentiva, che determina in giorni 15 di reclusione e converte in euro 570,00 di
multa.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.

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