Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38013 del 06/03/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 38013 Anno 2018
Presidente: GALLO DOMENICO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Bidiciotto di Biolchi Massimiliano & C Snc
nei confronti di
Severgnini Luigi Pietro nato il 13.7.1967
avverso la sentenza n.28/2016 della Corte d’appello di Milano, sezione IV, del
21.11.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per la ricorrente, l’avv. Bidiciotto di Biolchi Massimiliano &, C snc, che ha insistito
per l’accoglimento del ricorso;

Data Udienza: 06/03/2018

MOTIVI della DECISIONE

Avverso la sentenza indicata in epigrafe che, in riforma della sentenza del Tribunale di
Milano del 15.07.2015 nei confronti di Severgnini Luigi Pietro , ha dichiarato
l’improcedibilità del reato per tardività della querela propone ricorso la parte civile per
mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo l’erronea applicazione della legge penale
con riguardo all’art.61 n.11 e 646 cod.pen. ed il connesso vizio di motivazione , motivi

comma 1.
Il ricorso è del tutto infondato difettando, per la p.c. l’interesse ad impugnare la sentenza
e pertanto va dichiarato inammissibile.
Secondo la giurisprudenza di legittimità più qualificata, che questo collegio condivide e fa
propria , ritenendo che occorra darvi continuità, la parte civile è priva di interesse a
proporre impugnazione ( sia appello che ricorso per cassazione) avverso la sentenza di
proscioglimento dell’imputato per improcedibilità dell’azione penale dovuta a difetto di
querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad
arrecare vantaggio al proponente ai fini dell’azione civilistica. SS.UU n. 35599 del 2012
Vale,a tale proposito evidenziare che la sentenza di non doversi procedere per
mancanza di querela ha carattere meramente processuale, non contiene un
accertamento mediante prove del fatto storico-reato, sì limita a statuire su un
aspetto processuale (la non ricorrenza di una condizione di procedibilità) che non
consente l’accertamento in fatto, e non è idonea a fondare l’efficacia del giudicato
nei processi civili, amministrativi e disciplinari in base agli artt.652-654 cod.
proc. pen
Le Sezioni Unite,con la sentenza citata, risolvendo un contrasto manifestatosi nella
giurisprudenza di legittimità sulla questione concernente la ricorrenza o meno
dell’interesse della parte civile a proporre ricorso avverso la declaratoria di
improcedibilità per difetto di querela, hanno affermato che la presenza della parte
civile nel processo penale ha la finalità esclusiva di preservare e perseguire la
responsabilità civile dell’imputato: la partecipazione della p.c. al giudizio penale in tanto
e giustificata ed ammessa processualmente in quanto si riconnetta alla giurisdizione
limitata spettante al giudice penale sulla domande di risarcimento e restituzione
formulate dalla parte civile nei confronti dell’imputato: e tale cognizione presuppone,
appunto, l’accertamento del fatto reato con effetti diretti ovvero incidentali nei confronti
del prevenuto.
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enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p.,

Ne consegue che l’interesse ad impugnare, ex art. 568, comma 4, cod. proc. pen., ad
opera della parte civile di sentenza di rito di non doversi procedere va valutato e
configurato in relazione a dette peculiarità proprie dell’azione civile promossa nel giudizio
penale.
Detto interesse deve essere apprezzabile non solo in termini di attualità ma
anche di concretezza; esso deve essere correlato agli effetti primari e diretti
del provvedimento da impugnare e sussiste se il gravame sia idoneo a

situazione pratica più vantaggiosa rispetto a quella determinatasi con la
pronuncia giudiziale. D’altro canto, la concretezza dell’interesse è ravvisabile
non solo quando l’impugnante, attraverso l’impugnazione, si riprometta di
conseguire effetti processuali diretti vantaggiosi, ma anche quando miri ad
evitare conseguenze extrapenali pregiudizievoli ovvero ad assicurarsi effetti
extrapenali più favorevoli, come quelli che l’ordinamento fa derivare dal
giudicato delle sentenze di condanna o di assoluzione dell’imputato nei
giudizi di danno (artt. 651, 652 cod. proc. pen.) o in altri giudizi civili o
amministrativi (art. 654 cod. proc. pen.).
Sotto tale prospettiva, la decisione processuale in esame non comporta per la parte civile
alcun effetto preclusivo di accertamento in sede civile (art. 652 cod. proc. pen.) né
pregiudizievole di alcun genere . Egualmente, risulta assicurata in sede civile per il
danneggiato la risarcibilità totale dei danni patrimoniali ed anche non patrimoniali
subiti, dovendo, per quest’ultimi, il giudice civile, nell’applicazione dell’art. 185 cod.
pen., accertare in via incidentale se ricorrano o meno gli estremi di un reato al fine
appunto della liquidazione dei danni morali (v. così, Sez. 3 civ., n. 1947 del 14/05/1977,
Rv. 385671; Sez. 3 civ., n. 15022 del 21/11/2000, Rv. 541961; Sez. 3 civ., n.13972 del
30/06/2005, Rv. 582748).
In realtà l’impugnazione della parte civile di una pronuncia penale meramente
processuale, in assenza di una impugnativa del P.M. che apra la via alla valutazione di
responsabilità si palesa priva di ogni idoneità ad apportare al proponente effetti di
vantaggio o non pregiudizievoli di qualunque genere, non configurandosi alcuna utilità,
ai fini dell’azione civilistica intentata, che, in modo concreto e attuale, immediato e
diretto, risulti connessa all’accoglimento dell’impugnazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento

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costituire, attraverso l’eliminazione del contesto pregiudizievole, una

a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro duemila, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro duemila alla Cassa delle ammende.

Così deci o in lj ma , il 06 marzo 2018

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