Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38011 del 22/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38011 Anno 2018
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PISA
nei confronti di:
BUONACCORSI ROBERTO nato a VETRALLA il 07/03/1941

avverso l’ordinanza del 18/10/2017 del GIP TRIBUNALE di PISA
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
lette/ er-

..ile conclusioni del PG

ULL,

01/42

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o

Data Udienza: 22/05/2018

Ritenuto in fatto

1. Il G.I.P. presso il Tribunale di Pisa ha rigettato la richiesta di decreto penale nei
confronti di BUONACCORSI Roberto, imputato del delitto di cui all’art. 590 bis cod.pen.,
ritenendo che il P.M. richiedente non avesse fornito alcun parametro al quale ancorare
la valutazione di congruità della pena, individuata dallo stesso richiedente in euro

conversione di euro 250/die), sulla base degli atti che non consentivano di determinare
una situazione patrimoniale della imputata che giustificasse l’applicazione di una
somma diversa).
2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il Pubblico Ministero, rilevandone
in primo luogo l’abnormità e deducendo altresì violazione di legge.
Quanto al primo vizio, il deducente assume che la novella di cui alla legge 103 del
2017 che ha riguardato l’art. 459, cod. proc. pen., con l’inserimento del comma 1 bis,
avrebbe attribuito all’organo giudicante – nel caso specifico di irrogazione di una pena
pecuniaria in sostituzione di una detentiva – l’onere della conversione della stessa e
della individuazione del valore giornaliero per la moltiplicazione dei giorni di pena
detentiva richiesta. Ha, pertanto, ritenuto erroneo e contrastante con l’attuale
disciplina normativa l’assunto sul quale si è fondato il decreto di rigetto e cioè quello
secondo cui sarebbe onere del P.M. indicare la misura della pena pecuniaria richiesta in
sostituzione. Al contrario, in base ad una lettura sistematica della norma, alla luce del
comma 1 dello stesso art. 459, cod. proc. pen., al P.M. competerebbe soltanto di
indicare la pena detentiva da convertire, sulla quale sarà poi il giudice a svolgere la
sua valutazione di idoneità e adeguatezza.
2.1 Sotto altro profilo, il deducente ha contestato il provvedimento nella parte in
cui il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto preclusiva per lo svolgimento del
controllo devoluto la mancanza di elementi indicativi della condizione economica
complessiva dell’imputato, in difetto di accertamenti di carattere patrimoniale.
Secondo il ricorrente, al contrario, tale mancanza non potrebbe giustificare l’omessa
decisione sul punto, atteso che, nel caso in cui il giudicante non possegga parametri
economici di riferimento in base al fascicolo, l’unico valore congruo di conversione
dovrebbe essere quello minimo di euro 75,00, parametrato alle condizioni economiche
di un soggetto del quale non si conosce il reddito.
2.2 n ricorrente ha dedotto anche un terzo profilo di abnormità dell’atto, per
avere il giudice ritenuto sussistente un onere del P.M. richiedente di accertare
l’esistenza di un’equa afflittività della pena pecuniaria rapportata alle effettive
condizioni economiche dell’imputato, non essendo prevista nel rito monitorio la

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11.250,00 di multa (pari a 45 giorni di reclusione cui veniva riconosciuto un rapporto di

possibilità di invitare il P.M. a compiere indagini ulteriori non finalizzate ad una
integrazione istruttoria per l’accertamento del fatto o della responsabilità dell’imputato.
2.3 Infine, il ricorrente ha dedotto anche violazione di legge per avere il giudice
sostanzialmente disapplicato la norma di cui all’art. 459 comma 1 bis, cod. proc. pen.,
essendo suo preciso obbligo, nel caso di ritenuta non congruità del valore indicato dal
richiedente, procedere direttamente alla individuazione del valore giornaliero di
conversione o, per il caso di ritenuta problematicità dell’applicazione della norma
novellata, sollevare il relativo incidente di incostituzionalità.

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il GIP del Tribunale di Pisa ha preliminarmente richiamato la norma di cui
all’art. 450 comma 1 bis, cod. proc. pen., introdotta dalla legge n. 103 del 2017, a
mente della quale, “Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di
una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria,
individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo
moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui
al periodo precedente il giudice tiene conto della condizione economica complessiva
dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore
alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può
superare di tre volte tale ammontare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione
della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale”.
Ha, quindi, ritenuto la necessità di accertamenti che consentano la
commisurazione della pena alla concreta situazione patrimoniale dell’imputato e
affermato che il P.M. che intenda far ricorso al procedimento monitorio debba
necessariamente indicare la misura della pena pecuniaria eventualmente richiesta in
sostituzione di quella detentiva, rimanendo in capo al giudice la sola valutazione di
congruità della stessa, sia pure alla luce delle nuove regole di commisurazione
stabilite dal novellato art. 459 cod. proc. pen.
Il giudice, pur rilevando che il comma 1 bis della norma richiamata attribuisce al
giudice il potere di individuare il valore giornaliero nel caso di irrogazione di una
pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, ha tuttavia ritenuto che la lettura
della norma di nuova introduzione non possa essere disgiunta da quella del
precedente comma dello stesso articolo, in base al quale – per le ipotesi di pena
pecuniaria non sostituiva di quella detentiva – è tuttora sussistente l’onere del P.M.
di indicare la misura della pena, non modificabile dal giudice, il quale, nel caso in cui
la ritenga incongrua, può solo respingere la richiesta.
Una diversa interpretazione introdurrebbe, secondo il giudice per le indagini
preliminare del Tribunale di Pisa un’ingiustificata duplicità di situazioni: il vecchio
regime, in base al quale la richiesta del P.M. è ancora immodificabile da parte del

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Considerato in diritto

G.i.p., in caso di richiesta di decreto penale di condanna a pena pecuniaria non
sostitutiva di altra detentiva e quello di nuovo conio che consentirebbe, invece, al
giudice di determinare autonomamente la pena da irrogare, anche modificando
quella indicata dal P.M.
Nel provvedimento impugnato, peraltro, si rileva che – anche a voler riconoscere
in capo al giudice il dovere di operare la conversione – ciononostante spetterebbe
comunque al P.M. di verificare le condizioni economiche dell’imputato e del suo
nucleo familiare, essendo estraneo al rito monitorio un siffatto potere d’indagine in
capo al giudice.

rei in assenza di ogni accertamento dei parametri economici, poiché esso finirebbe
per disattendere la volontà del legislatore, quella cioè di adottare un nuovo criterio di
determinazione del parametro di conversione della pena, diverso dal tasso fisso.
3. L’ultimo motivo di ricorso non è deducibile in sede di legittimità.
Il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di
condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell’atto, configurabile solo
allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed
adeguatezza della pena, con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di
opportunità, concernenti la natura dell’istituto e la sua efficacia [cfr. Sez. 6 n. 23829
del 12/0572016, Rv. 267272; Sez. 4 n. 45683 del 18/09/2014, Rv. 261063; Sez. 6
n. 6663 in data 01/12/2015 Cc. (dep. 18/02/2016), Rv. 266111 (in fattispecie in cui
si è affermato che il rigetto fondato su ragioni che rientrano nell’esercizio delle
valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione anche in caso si
palese erroneità di dette valutazioni)].
4. La non impugnabilità dell’atto censurato, peraltro, non può essere superata,
nel caso di specie, ricorrendo alla categoria dell’abnormità evocata in ricorso, di
quella forma di patologia dell’atto giudiziario, cioè, priva di riconoscimento testuale
in un’esplicita disposizione normativa e frutto di elaborazione dottrinaria e
giurisprudenziale, con la quale «si è inteso porre rimedio, attraverso l’intervento
del giudice di legittimità, agli effetti pregiudizievoli derivanti da provvedimenti non
previsti nominatim come impugnabili, ma affetti da tali anomalie genetiche o
funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con
esso radicalmente incompatibili>> (cfr., in motivazione Sez. U. n. 20569 del
18/01/2018, Ksouri).
In ordine all’esatto inquadramento dell’istituto della abnormità ricorribile per
cassazione, questa Corte ritiene di dover riaffermare quello che può considerarsi
ormai il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità. Essa, nella
duplice accezione strutturale e funzionale, va ricondotta ad un fenomeno unitario,
caratterizzato dallo sviamento della funzione giurisdizionale, inteso non tanto quale
vizio dell’atto, che si aggiunge a quelli tassativamente stabiliti dall’art. 606, comma
1, cod. proc. pen., quanto come esercizio di un potere in difformità dal modello
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A tal proposito, si è ritenuto ingiustificato anche il richiamo al principio del favor

descritto dalla legge. L’ammissibilità, inoltre, deve essere individuata <>, ricordandosi che la categoria è stata creata
dalla giurisprudenza di legittimità per consentire di rimuovere un provvedimento non
inquadrabile nel sistema o che si pone di impedimento allo sviluppo processuale, ma
essa presenta indubbi caratteri di eccezionalità, in relazione alla deroga che viene
attuata al principio di tassatività delle nullità (art. 177 cod. proc. pen.) e dei mezzi di
impugnazione (art. 568 cod. proc. pen.) [cfr. Sez. U. n. 25957 del 26/03/2009, Toni

e altro].

individuazione dell’area del vizio rilevabile, occorre escludervi, da un lato, i c.d. vizi
innocui che costituiscono il vero e proprio limite logico della categoria (e si
riscontrano nei casi in cui vi é una irrilevanza sopravvenuta dell’anomalia, avendo il
giudice esercitato un potere che non gli spettava, ma senza che ciò abbia realizzato
una stasi del processo, anche ove una indebita regressione vi sia stata); dall’altro,
tutte le situazioni di illegittimità dell’atto, per le quali l’ordinamento ha previsto una
specifica sanzione processuale. Si è, infatti, precisato che non può ricorrersi alla
categoria dell’abnormità al fine di giustificare il ricorso immediato per cassazione
avverso atti affetti soltanto da nullità o comunque non condivisi (cfr., Sez. U, n. 33
del 22/11/2000, Boniotti), poiché ciò si tradurrebbe nella elusione del regime di
tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall’art. 568,
comma 1, cod. proc. pen.
Applicati tali principi giurisprudenziali allo specifico settore dei rapporti tra giudice
e pubblico ministero, il S.C. ha precisato che l’abnormità strutturale dell’atto è
riconoscibile soltanto nel «caso di esercizio da parte del giudice di un potere non
attribuitogli dall’ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di

deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel
senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione
processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè
completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite
(carenza di potere in concreto); laddove la abnormità funzionale di esso è
riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo.
Quest’ultima, peraltro, va limitata all’ipotesi in cui il provvedimento giudiziario
imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo
rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo, poiché solo <> (in
motivazione Sez. U. del 2009, Toni e altro, cit.).
Con specifico riferimento all’aspetto funzionale del vizio, peraltro, si è affermato
che esso va ravvisato anche quando l’atto, pur non estraneo al sistema normativo,

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A tal fine, il S.C., nella richiamata pronuncia, ha precisato che, per un’esatta

provoca indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso in contrasto
anche con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all’art.
111 Cost., comma 2 (cfr. in motivazione Sez. 6 n. 2325 dell’08/01/2014, Rv.
258252; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 CC. (dep. 01/02/2008), Battistella, Rv.
238240). E’ lo stesso giudice delle leggi, del resto, a sottolineare che il sistema è
complessivamente improntato, per esigenze di speditezza e di economia, al principio
di non regressione del procedimento (cfr. C. Cost., ord. n. 236 del 2206/2005).
5. Nel caso in esame, il deducente ha ravvisato tre profili di abnormità strutturale
del provvedimento censurato: il primo riguarda l’oggetto del controllo giudiziale, che

contestato che la mancanza di accertamenti sulle condizioni economiche
dell’imputato possa ritenersi preclusiva di un vaglio d’idoneità e congruità; il terzo
attiene, invece, al ravvisato onere del P.M. di procedere ad accertamenti sulle
condizioni economiche dell’imputato che il ricorrente assume estraneo al sistema
delineato dal legislatore per il rito monitorio.
I dedotti profili di abnormità sono insussistenti e le relative censure
manifestamente infondate.
6. La valutazione di questa Corte può prendere le mosse dal profilo funzionale
dell’abnormità, peraltro neppure adeguatamente argomentato da parte ricorrente,
dovendosi escludere che il rigetto della richiesta di decreto penale abbia determinato
uno stallo processuale o un’indebita regressione del procedimento, imponendo al
pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli. Al potere di rigetto
della richiesta da parte del G.i.p., normativamente previsto dall’art. 459 comma 3,
cod. proc. pen., fa seguito, infatti, sempre per espressa disposizione di legge
contenuta nella stessa norma, proprio la restituzione degli atti al pubblico ministero.
Peraltro, nella più recente pronuncia delle Sezioni Unite sul tema dei rapporti tra
pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che, in caso di
rigetto della richiesta d’introduzione del rito monitorio, le determinazioni che
potranno essere successivamente assunte dalla parte pubblica «non contrastano
con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di
essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 cod. proc. pen.>> (cfr., in
motivazione, Sez. U. del 2018, Ksouri, cit., con la quale è stata data soluzione
negativa, in adesione all’orientamento maggioritario, alla questione di diritto se sia
qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento
con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di
emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al
pubblico ministero, affinché questi valuti la possibilità di chiedere l’archiviazione del
procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis, cod. pen.).
Il principio così richiamato, del resto, si pone in linea di continuità con quanto la
stessa Corte Costituzionale ha precisato: la restituzione degli atti al pubblico
ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti,

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dovrebbe svolgersi solo su quella detentiva stabilita dal P.M.; con il secondo si è

poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai
rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie
(cfr. Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990).
7. Il provvedimento censurato non può considerarsi abnorme neppure rispetto al
suo contenuto.
Il tema chiama direttamente in causa il problema della individuazione dei limiti
del controllo giudiziale sulla richiesta di introduzione del rito monitorio e sul punto
specifico si rinvengono utili spunti di riflessione nella recente pronuncia delle Sezioni
Unite, da ultimo citata. In quella sede, il S.C. ha infatti precisato che l’ordinanza di

<>.
Proprio con riferimento alla congruità della pena, peraltro, questa Corte a sezioni
semplici ha più volte escluso l’abnormità dell’ordinanza di rigetto della richiesta di
introduzione del rito monitorio, in caso di ritenuta insussistenza dei presupposti per
la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria [cfr. sez. 6 n. 6663
dell’01/12/2015 Cc. (dep. 18/02/2016), Pm in proc. R., Rv. 266111 (in cui la Corte
ha affermato che il rigetto fondato su ragioni che rientrino nell’esercizio delle
valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione, anche in caso di
palese erroneità di tale valutazioni); sul punto, cfr. anche sez. 6 n. 23829 del
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giudice dall’ordinamento, sarebbe affetto da abnormità perché al di fuori della

12/05/2016,

P.M. in proc. C.,

Rv 267272; sez. 4 n. 45683 del 18/09/2014

richiamata da Sez. U. Ksouri (in fattispecie in cui la Corte ha escluso la abnormità del
provvedimento di restituzione degli atti giustificata dalla valutazione di incongruità
della pena richiesta in relazione alla gravità della violazione contestata)].
A ben vedere, dalla ricognizione sopra riproposta e dai principi elaborati dal S.C.
sulla scorta di essa, emerge un orientamento tutt’altro che restrittivo della
giurisprudenza circa la individuazione dei confini entro i quali può svolgersi il
controllo giudiziale sulla richiesta del P.M. di introduzione del rito speciale di cui agli
artt. 459 e ss., cod. proc. pen. Ciò costituisce prezioso spunto ai fini della presente

dell’interpretazione della norma applicata (che non costituisce oggetto specifico di
esame da parte di questa Corte, stante il vizio dedotto e deducibile), il
provvedimento con il quale il giudice ha ritenuto la mancanza di elementi per
valutare la congruità della pena indicata in sostituzione dal P.M. richiedente non
presenta alcuno dei profili strutturali dell’abnormità dedotta, ponendosi all’interno del
controllo giudiziale previsto dalla legge.
Né anomalia strutturale può ravvisarsi nella circostanza che il giudice abbia
ritenuto di non avere un potere di indagine suppletiva, inteso a colmare il rilevato
difetto di informazioni circa la situazione economica dell’imputata: la disciplina del
procedimento monitorio, infatti, non contempla alcun intervento giudiziale di
accertamento e/o verifica degli elementi trasmessi dal pubblico ministero, atteso che
l’art. 459 comma 3, cod. proc. pen., prevede unicamente il rigetto della richiesta o la
pronuncia di sentenza ex art. 129 codice di rito.
Lo stesso ricorrente, evidentemente consapevole di ciò, ha fatto ricorso ad un
argomento diverso, in base al quale – ove il giudice non disponga di elementi per
stabilire il tasso giornaliero di conversione – lo stesso andrebbe individuato in quello
minimo, con ciò convenendo implicitamente sul ritenuto difetto di poteri istruttori in
capo al giudicante. Anche tale aspetto è stato considerato dal giudice nel
provvedimento censurato, a proposito della introduzione – per questa via – di una
prassi che si tradurrebbe nella sostanziale disapplicazione della forbice legale
stabilita nell’art. 459 comma 1 bis, cod. proc. pen.
Conclusivamente, questa Corte ritiene che il provvedimento non si ponga in
termini di eccentricità rispetto al sistema, poiché il G.i.p., procedendo ad
un’interpretazione sistematica della norma di recente introduzione, ha ritenuto
permanente in capo al P.M. richiedente l’obbligo di quantitificare la pena da irrogare,
escludendo – come proposto dal ricorrente – che il controllo giudiziale sia limitato alla
indicazione della pena da sostituire, dovendo esso estendersi anche a quella
convertita e, di conseguenza, al criterio di individuazione del tasso di conversione.
Trattasi di decisione che attiene, con ogni evidenza, alla congruità della pena da
irrogare e che, pertanto, resta al di fuori del cono di operatività dell’eccezionale
mezzo di impugnazione azionato.
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disamina e consente di affermare che, a prescindere dalla correttezza

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso in Roma il 22 maggio 2018.

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