Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3801 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 3801 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PERRI NATALE N. IL 09/01/1964
avverso l’ordinanza n. 7248/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/05/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
D AfL CffL
1ette/60144e le conclusioni del PG Dott.
tu,
LA t1
14t0 o
t

t

~

Data Udienza: 15/11/2013

N.32445/12-RUOLO N.5 C.C.N.P.(2374)

RITENUTO IN FATTO
1.PERRI Natale impugna innanzi a questa Corte per il tramite del suo difensore
l’ordinanza del 23 maggio 2012, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma
ha respinto l’appello da lui proposto avverso il provvedimento del Magistrato di
sorveglianza di Viterbo in data 20 ottobre 2011, di applicazione nei suoi confronti
della misura di sicurezza della libertà vigilata per anni 2 , disposta con sentenza

condannato alla pena di anni 13 di reclusione per i reati di associazione per
delinquere di stampo mafioso, per il reato di associazione intesa al commercio di
sostanze stupefacenti ed altro.

2.11 Tribunale ha ritenuto la sussistenza attuale della pericolosità sociale del
PERRI sulla base della natura dei reati per i quali era intervenuta la condanna;
sulla circostanza che egli non prestava alcuna attività lavorativa e manteneva un
tenore di vita elevato ed incongruo, con conseguente applicabilità nei suoi
confronti della misura di sicurezza di cui sopra, avendo inoltre una nota della
stazione carabinieri di Corigliano Calabro in data 22 dicembre 2012 segnalato la
sussistenza di un collegamento tra il libero vigilato e la cosca mafiosa
denominata “locale di Corigliano” e la sua frequentazione costante ed attuale di
pericolosi pregiudicati, responsabili di gravissimi reati mafiosi.

3.PERRI Natale formula due doglianze:
I)-erronea applicazione di legge e vizio motivazionale in quanto i presupposti
legittimanti la conferma del provvedimento applicativo della misura di sicurezza
della libertà vigilata per anni 2 non potevano consistere nella presunzione di
pericolosità derivante dal titolo del reato per il quale egli era stato condannato,
in quanto era richiesto che il Magistrato di sorveglianza rappresentasse concreti
fatti e circostanze emerse al momento in cui si provvedeva all’applicazione della
misura di sicurezza; pertanto la successiva manifestazione di pericolosità sociale,
che non era stata nella specie avvalorata dalla descrizione di concreti e specifici
comportamenti, non poteva essere rilevata per la prima volta in sede di gravame
innanzi al Tribunale di sorveglianza; invero la nota della stazione dei carabinieri
di Corigliano Calabro era del 22 novembre 2011, si da non avere tenuto conto
che egli era stato scarcerato il 31 ottobre 2011 e che non aveva avuto il tempo di
trovare lavoro, da lui in effetti rinvenuto solo il 9 dicembre 2011; pertanto il
Tribunale di sorveglianza non aveva proceduto alla rivalutazione ed al riesame
degli stessi elementi di fatto acquisiti dal Magistrato di sorveglianza ed aveva
1

della Corte d’appello di Catania in data 1 marzo 2007, con la quale egli era stato

giustificato il mantenimento di una misura di sicurezza violando le norme sul
contraddittorio e sul diritto di difesa del condannato;
II)-motivazione illogica, in quanto non sussisteva la ritenuta attualità della sua
pericolosità sociale, atteso che, a distanza di 21 giorni dal suo ritorno in libertà,
dopo una detenzione di anni 9 e mesi 8, non aveva ancora trovato un onesto
lavoro non certo per sua volontà, essendo egli riuscito a reperire un’occupazione
solo il 9 dicembre 2011, in tal modo avendo proseguito il percorso riabilitativo
avviato in costanza di detenzione; era poi del tutto generico quanto riferito sul

ed incongruo e circa la sua costante frequentazione di pregiudicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da PERRI Natale è fondato.

2.Con esso il ricorrente lamenta l’insussistenza a suo carico di elementi adeguati
per farlo ritenere in atto persona socialmente pericolosa, si da consentire
l’applicazione suoi confronti della misura di sicurezza della libertà vigilata per
anni 2.

3.Ritiene invero questa Corte che anche nell’ipotesi prevista dall’art. 417 cod.
pen., alla stregua del quale, in caso di condanna per il delitto di associazione di
stampo mafioso, è sempre ordinata una misura di sicurezza, l’applicazione in
concreto di una misura di sicurezza diversa dalla confisca presuppone in ogni
caso l’accertamento di un’attuale pericolosità del condannato ai sensi dell’art.
203 c.p., la quale deve essere desunta dalle circostanze indicate nell’art. 133
c.p., globalmente valutate nel loro insieme.
Il giudice è quindi tenuto in ogni caso a verificare la sussistenza delle condizioni
che consentano di ritenere la personalità dell’imputato caratterizzata in concreto
dalla pericolosità, intesa come accentuata possibilità di commettere in futuro altri
reati, tenendo conto non solo della gravità dei fatti reati commessi, ma anche dei
fatti successivi e del comportamento tenuto dal condannato durante e dopo
l’espiazione della pena (cfr., in termini, Cass. Sez. 1 n. 11055 del 2/3/2010,
Mazzurco, Rv.246789).

4.Tanto premesso, va rilevato che il provvedimento impugnato non ha indicato
una serie convergente ed univoca di elementi, idonei a dimostrare la persistenza
di un’attuale pericolosità sociale del PERRI, avendo fatto principale riferimento
alla natura dei reati per i quali era stato condannato (associazione a delinquere
di stampo mafioso ed associazione intesa al commercio di stupefacenti) e per i
2

suo conto dai carabinieri di Corigliano Calabro circa il suo tenore di vita elevato

quali detta misura di sicurezza gli era stata applicata; non ha tenuto conto del
comportamento tenuto dal ricorrente nell’ambito della struttura carceraria, nella
quale ha espiato la pena; non ha valutato la circostanza, secondo cui egli, subito
dopo la sua scarcerazione, avvenuta il 30 ottobre 2011, si era dato alla ricerca di
un lavoro, da lui infatti reperito il 9 dicembre 2011.
Alla luce degli elementi di cui sopra, appare pertanto generico quanto riferito sul
suo conto dai carabinieri della stazione di Corigliano Calabro con la nota del 22
novembre 2011, circa il mancato svolgimento da parte sua di attività lavorativa e

riferimento a fatti successivi a quelli tenuti presenti dal Magistrato di
sorveglianza con il provvedimento del 20 ottobre 2011, impugnato dal ricorrente
innanzi al Tribunale di sorveglianza di Roma.

5.11 provvedimento impugnato va pertanto annullato, con rimessione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Roma affinché, in piena autonomia di giudizio,
esamini nuovamente l’appello proposto dal ricorrente, tenendo conto dei rilievi
come sopra formulati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
sorveglianza di Roma.
Cosi deciso il 15 novembre 2013.

circa la sua frequentazione di pregiudicati, anche per avere detta nota fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA