Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3801 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3801 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
LIPARI PIETRO N. IL 07.11.1983

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI PALERMO del 19/12/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, sentite le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto l’annullamento con
rinvio della impugnata sentenza

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza la Corte d’appello di Palermo ha confermato la
sentenza in data 21 gennaio 2011 del GUP presso il Tribunale di Trapani
appellata dall’imputato Lipari Pietro. Questi era stato tratto a giudizio e
condannato alla pena di un annoXdi reclusione per il reato di cui all’art. 73
comma 1 e 5 d.P.R. n. 309 del 1990
2. Avverso tale decisione propone ricorso a mezzo del proprio difensore il Lipari
deducendo la nullità della gravata sentenza per erronea applicazione della
legge penale in relazione all’art. 192 comma 2 cod. proc. pen.; la illogicità
della motivazione in relazione alla mancata esclusione della contestata
recidiva e quanto alla determinazione della pena (esclusione della
continuazione)
3. Sono pervenute note difensive da parte della difesa dell’imputato con cui si
richiede l’applicazione dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 nel testo da
ultimo modificato dalla legge n. 79 del 2014
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I proposti motivi di ricorsi sono infondati avendo le sentenza di merito
congruamente e logicamente motivato in ordine a tutti gli aspetti evidenziati
dal ricorrente, pervenendo in particolare all’affermazione di penale

Data Udienza: 12/12/2014

Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2014

responsabilità del Lipari sulla base degli esiti della perquisizione sulla
autovettura a bordo della quale viaggiava l’imputato e della considerazione
che pur trattandosi di tossicodipendente, ciò non escludeva la detenzione al
fine di spaccio “desumibile dalla trasferta eseguita dal Lipari medsimo a
Palermo per un acquisto sicuramente ingente di droghe”. Come pure
congruamente motivata appare la mancata esclusione della recidiva ed il non
riconoscimento della continuazione tra la condotta oggi contestata e quella di
cui alla sentenza del 19.2.2009 del GUP di Trapani, trattandosi di “fatti
commessi sino al gennaio 2007 e quindi ben lontani dalla data di commissione
del reato per cui oggi si procede (6.11.2009).
5. La gravata sentenza va comunque annullata. Vanno infatti affrontate le
questioni concernenti il novum normativo, rilevante ai fini della presente
fattispecie, costituito dalla novellazione dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e
della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 1014 – nonché degli
interventi normativi ad essa seguiti, introdotti per porre rimedio alle criticità
conseguenti alla pronuncia del giudice delle leggi ed a ripristinare
sostanzialmente, nel solco di tale pronuncia, la normativa in vigore alla data
di pubblicazione della decisione stessa. In particolare il comma 5 dell’art. 73
era stato già modificato dal decreto legge n. 146 del 2013 convertito nella
legge 21 febbraio 2014 n. 10; un’ulteriore modifica è stata poi apportata dalla
legge n. 79 del 16 maggio 2014, consistita nella mitigazione della risposta
sanzionatoria (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da C 1032,00 ad
C 10.329,00), senza alcuna distinzione tra “droghe leggere” e “droghe
pesanti”, distinzione, invece, ormai tornata in vigore per i fatti non lievi, a
seguito del richiamato intervento del giudice delle leggi e che, nell’originaria
formulazione dell’art. 73 del T.U., connotava anche il trattamento
sanzionatorio per i fatti di lieve entità. Tale ultima disciplina – a differenza di
quella di cui alla legge n. 10 del 2014 – deve indubbiamente ritenersi più
favorevole rispetto a quella vigente all’epoca del commesso reato (che
prevedeva una pena edittale maggiore sia nel minimo che nel massimo) e che
ha comportato per il caso di specie l’irrogazione di una sanzione sulla base di
parametri oggi non più “legali”
6. Si impone, pertanto, per quanto detto, l’annullamento con rinvio della
sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, quindi, ai sensi dell’art.
624 cod.proc.pen., il capo concernente la penale responsabilità è divenuto
irrevocabile.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio sul punto
ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo. Rigetta il ricorso nel resto.
Visto l’art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine alla
affermazione di responsabilità dell’imputato

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