Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38007 del 22/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38007 Anno 2018
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RICERCHE CLINICHE PROF. MANFREDO FANFANI SNC

avverso la sentenza del 09/06/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha
concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato BERNARDINI DAIANA del foro di FIRENZE in difesa della parte
civile che insiste per l’inammissibilità del ricorso del responsabile civile come da
conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese.
E’ presente l’avvocato POMANTI PIETRO del foro di ROMA in difesa del responsabile
civile ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso come da conclusione scritte
che deposita.

Data Udienza: 22/05/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Firenze con sentenza pronunciata in data 9
Giugno 2017 confermava la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva
riconosciuto Fazzolari Luigi, medico presso l’Istituto Ricerche Cliniche
Prof.Manfredo Fanfani di Firenze, colpevole del reato di lesioni gravi ai
danni del paziente Gabbrielli Sergio che ad esso si era rivolto per un
accertamento diagnostico con infusione di liquido di contrasto e lo aveva

Il suddetto imputato e l’Istituto Ricerche Cliniche del prof. Manfredo
Fanfani, quale responsabile civile, erano stati condannati in solido al
risarcimento del danno in favore della parte civile costituita cui era stata
assegnata una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di
euro 30.000,00.
2. Sugli appelli proposti dall’imputato e dal responsabile civile il giudice
distrettuale,

nel

ricostruire

gli

esiti

dell’istruttoria

dibattimentale,

riconosceva la relazione causale tra l’inserimento della ago cannula nel
braccio destro del paziente e l’insorgenza del processo patogeno infettivo
che aveva determinato le lesioni personali e l’indebolimento dell’arto.
2.1 Quanto ai profili soggettivi riconosceva altresì la inosservanza di
regole di prudenza e di diligenza per il fatto che il sanitario, pure a
conoscenza del fatto che il paziente, già sottoposto ad intervento chirurgico
oncologico per la rimozione di linfonodi tumorali in area ascellare, aveva
avuto raccomandazione di non sottoporre il braccio destro a sollecitazioni,
sia pure per accertamenti diagnostici, in ragione dell’assenza di difese
immunitarie, ivi aveva deciso di realizzare il varco per la iniezione di liquido
di contrasto.
Quanto ai profili civili riconosceva la congruità della somma provvisionale
assegnata dl giudice di prima cure.
3.

Avverso detta pronuncia proponeva ricorso per cassazione il

procuratore speciale e difensore del responsabile civile Istituto Ricerche
Cliniche “Manfredo Fanfani” affidandosi a tre motivi di ricorso.
3.1 Con un primo motivo deduceva violazione di legge e difetto di
motivazione in relazione al riconoscimento del rapporto di causalità
materiale tra la condotta del sanitario e l’instaurazione del processo
infettivo, in relazione alla esistenza di una regola cautelare e alla
necessaria verifica della sua inosservanza, anche con riferimento alla
disposizione di cui all’art.590 sexies cod.pen. in ipotesi di osservanza delle
linee guida previste per trattamenti sanitari di quella specie.
1

condannato alla pena di mesi due di reclusione.

3.2 Con una ulteriore articolazione si doleva del fatto che il giudice di
appello, pure a fronte della richiesta di applicazione della causa di non
punibilità di cui all’art.131 bis cod.pen. proposta dalla difesa dell’imputato,
avesse del tutto omesso di provvedere, pervenendo in tal modo ad
ulteriore violazione di legge.
3.3 Con un terzo motivo di ricorso deduceva vizio motivazionale in
relazione alla mancata revoca della somma provvisionale assegnata dal

4. In data 27 Aprile 2018 depositava memoria difensiva la difesa della
parte civile GABBRIELLI Sergio la quale instava per la conferma della
sentenza impugnando segnalando la genericità e comunque la infondatezza
del primo motivo di ricorso a fronte di motivazione assolutamente puntuale
sulla ricorrenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato,
rappresentando la carenza di interesse del responsabile civile in relazione
al motivo di ricorso afferente alla causa di non punibilità di cui all’art.131
bis cod. pen. e la esaustività della motivazione del giudice di appello in
relazione alla misura della somma provvisionale riconosciuta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso del responsabile civile si presenta inammissibile in tutte e
tre le sue articolazioni.
2.11 primo motivo di ricorso invero si limita a enunciare i principi della
valutazione giudiziale elaborate dalla giurisprudenza di legittimità in
presenza di inosservanza ad una regola cautelare generale, in ipotesi di
reato colposo riconducibile ad una condotta omissiva, previa la concreta
individuazione di una regola cautelare e della verifica del
comportamento rimasto inattuato; successivamente l’argomentazione
difensiva si estende alla natura e ai caratteri del ragionamento
esplicativo e contro fattuale del giudice ai fini dell’accertamento della
imputazione causale dell’evento.
2.1 Orbene, a prescindere dal fatto che la imputazione attiene ad un
fatto colposo commissivo ben determinato, rappresentato dall’avere il
sanitario iniettato il liquido di contrasto propedeutico all’esecuzione di
una TAC senza osservare specifiche cautele e raccomandazioni, al cui
rispetto era stato espressamente invitato ad attenersi (e pertanto il
riferimento alla individuazione della regola cautelare e alle regole del
giudizio controfattuale risulta poco pertinente), l’articolazione si
2

giudice di primo grado, ovvero alla omessa rideterminazione della stessa.

presenta del tutto generica, assertiva e non affronta alcuno degli
argomenti spesi dai giudici di merito per fondare il giudizio di
responsabilità del dott.FAZZOLARI sia in relazione alla ricorrenza di una
condotta imprudente e negligente, sia in relazione alla ricorrenza di una
relazione causale tra la condotta del sanitario e il processo infettivo
latore della patologia occorsa al paziente.
1 Va rammentato che in punto di vizio motivazionale, compito del
giudice di legittimità, allo stato della normativa vigente, è quello di

logica delle argomentazioni poste dal giudice di merito a sostegno della
propria decisione, non già quello di stabilire se la stessa proponga la
migliore ricostruzione dei fatti. Neppure il giudice di legittimità è tenuto
a condividerne la giustificazione, dovendo invece egli limitarsi a
verificare se questa sia coerente con una valutazione di logicità giuridica
della fattispecie nell’ambito di una adeguata opinabilità di
apprezzamento; ciò in quanto l’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) non
consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali
o una diversa interpretazione delle prove, essendo estraneo al giudizio
di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai
dati processuali (ex pluribus: Cass. n. 12496/99, 2.12.03 n. 4842, rv
229369, n. 24201/06). È stato affermato, in particolare, che la illogicità
della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma
1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare
percepibile “ictu oculi”, dovendo il sindacato demandato alla Corte di
Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della
decisione impugnata (Cass. SU n. 47289/03 rv 226074). 1.2 Detti
principi sono stati ribaditi anche dopo le modifiche apportate all’art. 606
c.p.p., comma 1, lett. e) dalla L. n. 46 del 2006, che ha introdotto il
riferimento ad “altri atti del processo”, ed ha quindi, ampliato il
perimetro d’intervento del giudizio di cassazione, in precedenza
circoscritto “al testo del provvedimento impugnato”. La nuova previsione
legislativa, invero, non ha mutato la natura del giudizio di cassazione,
che rimane comunque un giudizio di legittimità, nel senso che il controllo
rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre
la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione.
3.1 Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto
che la sentenza impugnata non presenta alcuno dei vizi dedotti dal
ricorrente, in quanto assolutamente coerente con le emergenze
3

accertare (oltre che la presenza fisica della motivazione) la coerenza

processuali, priva di contraddizioni e neppure specificamente contrastata
dal motivo di ricorso che si limita a riportare principi generali e non si
addentra in alcuno dei temi affrontati dalla decisione.
3.2 Quanto poi al riferimento relativo alla mancata verifica del rispetto
delle linee guida per gli effetti di cui all’art.590 sexies cod.pen. a seguito
delle modifiche introdotte dalla novella sulla riforma della responsabilità
del sanitario, a prescindere dalla palese genericità dell’assunto e
dell’assenza di qualsiasi riferimento alla esistenza di linee guida in

chiaramente escluso la riconducibilità dei profili di colpa ascritti al
sanitario al novero della imperizia, in presenza di errore occorso non già
in sede esecutiva, ma nella individuazione e nella scelta dell’arto del
paziente sul quale praticare il trattamento, indicando una colpa
cosciente evidentemente da ascriversi al campo della negligenza.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso con il quale il
ricorrente responsabile civile deduce un difetto di motivazione in punto
di riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art.131 bis
cod.pen.
4.1 Sotto un primo profilo il ricorso si appalesa inammissibile in
quanto investe la statuizione di condanna penale dell’imputato il quale,
riconosciuto colpevole del delitto di lesioni personali gravi non ha
proposto impugnazione, rendendo pertanto irrevocabile la suddetta
statuizione nei propri confronti, così da ritenersi non più suscettibile di
modifica.
4.1 Sotto diverso profilo il responsabile civile risulta privo di interesse
a dedurre il vizio denunciato. Invero la verifica dell’interesse alla
impugnazione rileva esclusivamente se il gravame è idoneo ad eliminare
una situazione pregiudizievole per l’impugnante, determinando una
situazione più favorevole di quella esistente (sez.III, 24.3.2010,
Abagnale, Rv.247685).
4.2 Nel caso in specie, premesso che l’imputato ha omesso di
impugnare la statuizione di condanna ed essa ha assunto definitività ai
fini penali, ai fini civili l’interesse del responsabile civile ad ottenere una
formula di proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’art.131 bis
cod.pen. risulta impedito dagli effetti riconosciuti dal legislatore alla
suddetta statuizione, laddove ai sensi dell’art.561 bis cod.pen. essa ha
effetto di giudicato nel giudizio civile “quanto all’accertamento del fatto,
alla sua illiceità penale e alla affermazione che l’imputato lo ha
4

materia di accertamenti diagnostici quali la TAC, il giudice di appello ha

commesso”, precludendo anche sotto questo versante alcun vantaggio
alla posizione del responsabile civile in ipotesi di accoglimento della
doglianza proposta.
5.

Quanto infine al terzo motivo di ricorso che aggredisce la

motivazione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione
relativa alla somma provvisionale e alla sua determinazione, è
orientamento assolutamente pacifico del giudice di legittimità che non è
impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in

provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale,
meramente delibativa, non suscettibile di passare in giudicato e non
necessariamente motivata (sez.III, 27.1.2015, D.G., Rv.263486; sez.VI,
14.10.2014, P.C. e G. 261535).

6. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile in tutte e tre le
sue articolazioni e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non
ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna
di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue
quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in
dispositivo nonché alla rifusione delle spese di difesa del grado della
parte civile costituita GABBRIELLI Sergio che liquida come indicato in
dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della
cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 22.5.2018

sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una

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