Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38005 del 22/05/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 38005 Anno 2018
Presidente: MONTAGNI ANDREA
Relatore: BELLINI UGO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BONTEMPI EMILIANO nato a COLLEBEATO il 13/07/1948

avverso la sentenza del 28/02/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per
intervenuta prescrizione.
E presente l’avvocato GALLICO GIORGIO del foro di BRESCIA in difesa di BONTEMPI
EMILIANO che insiste per l’accoglimento del ricorso, in subordine si associa alle
richieste del Procuratore Generale.

Data Udienza: 22/05/2018

N.

RG.

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BONTEMPI Emiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di
Brescia che confermava la decisione del Tribunale di Brescia che lo aveva riconosciuto, nella sua qualità di presidente del C.d.A. della ditta Bontempi s.r.I., responsabile del reato di lesioni personali gravi con l’aggravante della inosservanza
delle norme sulla sicurezza del lavoro ai danni di Marelli Franco che aveva subito
l’amputazione parziale del quarto dito della mano destra mentre er intento a la-

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale per omessa integrale valutazione delle risultanze probatorie, travisamento della prova e in ordine alla sussistenza del rapporto di causalità materiale; deduce altresì violazione di legge e contraddittorietà della motivazione nella parte in cui la sentenza
impugnata esclude l’applicazione della pena pecuniaria in luogo di quella detentiva.

3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato
essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 12
Giugno 2017, ai sensi dell’art.157 c.p.p. che prevede un termine massimo di anni sei per la prescrizione dei delitti, aumentato di un ulteriore anno e mezzo in
ragione degli atti interruttivi nel frattempo intervenuti ai sensi dell’art.161 II
comma cod.proc.pen. e tenuto conto del periodo di sospensione di giorni sessanta per rinvio del dibattimento per ipotesi di legittimo impedimento della difesa
dell’imputato.
3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di
legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione
tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II
comma c.p.p., né d’altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta-

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Qhi~nente clilatorie r, ma nono espressione di difese tecniche

degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di violazione di
legge dedotta.

4. Conclusivamente va pronunciato l’annullamento della sentenza impugnata
essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

1

vorare con una segatrice a nastro.

N.

RG.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 22 Maggio 2018.

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