Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38005 del 16/05/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 38005 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: FIALE ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FARIERI GIUSEPPE N. IL 20/10/1972
avverso la sentenza n. 233/2010 TRIBUNALE di MODICA, del
15/06/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO FIALE
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Ews.to bektfqa

Data Udienza: 16/05/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Modica, con sentenza del 15.6.2012, ha affermato la responsabilità
penale di Farieri Giuseppe in ordine ai reati di cui:
– – all’art. 44, lett. a), d.P.R. n. 380/2001 [per avere effettuato il cambio di
destinazione d’uso di un fabbricato, originariamente destinato a “magazzino e
locale tecnico” in “officina di elettrauto ed ufficio e deposito ricambi dell’attività di
elettrauto” in contrasto con le previsioni del piano regolatore generale vigente nel
Comune di Ispica, che destinava la zona ad usi agricoli indifferenziati (zona E) acc. il 5.2.2009);
– – agli artt. 94 e 95 d.P.R. n. 380/2001 [per avere iniziato la costruzione di una
tettoia avente superficie di mq. 22,31, in pilastrini e travetti in ferro, senza la
preventiva autorizzazione dell’ufficio del Genio civile]
e, unificati i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., lo ha
condannato alla pena complessiva di euro 12.000,00 di ammenda, ordinando la
demolizione della tettoia ai sensi dell’art. 98 del T.U. n. 380/2001.

.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Farieri, il quale ha eccepito, sotto i
profili della violazione di legge e del vizio di motivazione:
– – la insussistenza e la inconfigurabilità del reato di cui all’art. 44, lett. a), del d.P.R. n.
380/2001, poiché l’intervento edilizio contestato (per il quale in data 19.3.2008 era stata
presentata domanda di autorizzazione edilizia per manutenzione ordinaria e
straordinaria) avrebbe riguardato un immobile “a destinazione libera”, in quanto costruito
in epoca anteriore sia all’emanazione delle norme che hanno introdotto l’istituto della
licenza edilizia sia all’adozione del P.R.G. del Comune di Ispica, che ha posto le previsioni
di zonizzazione che si assumono violate;
– – la illegittimità dell’ordine di demolizione della tettoia, erroneamente correlato alla
contestata violazione della normativa antisismica;
– – la carenza assoluta di motivazione in ordine al mancato riconoscimento di circostanze
attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Solo il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, infatti, il potere-dovere del
giudice di ordinare, ai sensi dell’art. 98, 3 0 comma, del d.P.R. n. 380/2001, la
demolizione dell’immobile in caso di condanna per i reati previsti dallo stesso T.U.
sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza
delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali, quale quella
contestata nella fattispecie in esame [vedi Cass., Sez. III: 3.7.2007, n. 37322, Borgia;
19.12.2003, n. 48685, Munafò; 17.1.2001, n. 317, Di Ienno; 15.3.1994, n. 3113,
Campisi].
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio,
limitatamente all’ordine di demolizione in essa disposto, che va eliminato.
2. Il ricorso, invece, deve essere rigettato nel resto.
2.1 La destinazione d’uso è un elemento che qualifica la connotazione
dell’immobile e risponde agli scopi di interesse pubblico perseguiti dalla pianificazione.
Essa, infatti, individua il bene sotto l’aspetto funzionale, specificando le destinazioni di
zona fissate dagli strumenti urbanistici in considerazione della differenziazione
infrastrutturale del territorio, prevista e disciplinata dalla normativa sugli standard,
diversi per qualità e quantità proprio a seconda della diversa destinazione di zona.

Soltanto gli strumenti di pianificazione, generali ed attuativi, possono decidere, fra
tutte quelle possibili, la destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, poiché alle varie e
diverse destinazioni, in tutte le loro possibili relazioni, devono essere assegnate – proprio
in sede pianificatoria – determinate qualità e quantità di servizi. L’organizzazione del
territorio comunale e la gestione dello stesso vengono realizzate attraverso il
coordinamento delle varie destinazioni d’uso e le modifiche non consentite di queste

1

3. Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e la concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena non erano stati richiesti dalla difesa,
sicché il Tribunale non aveva alcun obbligo di motivazione.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto ordine di
demolizione, che elimina.
Rigetta il ricorso nel resto.
ROMA, 16.5.2013
Il Consigliere rel.

Il Presidente
-Cet-2 1/1-

incidono negativamente sull’organizzazione dei servizi, alterando appunto la possibilità di
una gestione ottimale del territorio.
Deve ricordarsi, comunque, che il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente
rilevante è solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista
urbanistico (ciò che si è appunto verificato nel caso in esame), tenuto conto che
nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diversi
regimi urbanistici (anche ai fini contributivi), stanti le sostanziali equivalenze dei carichi
urbanistici nell’ambito della medesima categoria [vedi Cons. Stato, Sez. V: 3.1.1998, n.
24 e 13.2.1993, n. 245; nonché Cass., Sez. III: 7.12.2006, n. 594/2007 e 22.11.2001,
n. 45119].
2.2 Per individuare in concreto il mutamento della precedente destinazione d’uso,
merita adesione il principio affermato dalla giurisprudenza amministrativa [vedi, ad
esempio, Cons. Stato, Sez. V: 24.10.1996, n. 1268 e 3.1.2001, n. 3] secondo il quale
deve tenersi conto:
— della destinazione indicata nell’ultima licenza o concessione edilizia relativa all’edificio
[vedi C. Stato, sez. V, 9.2.2001, n. 583] oppure della tipologia dell’immobile, dovendo
considerarsi irrilevante la utilizzazione di fatto;
— delle attitudini funzionali che il bene stesso viene ad acquisire attraverso l’esecuzione
dei nuovi lavori.
La normativa da applicarsi all’intervento modificativo (anche per la determinazione
del contributo di costruzione e per l’eventuale conguaglio del contributo originariamente
versato) è quella vigente al momento in cui detto intervento viene attuato – in base al
principio tempus regit actum – sicché può ritenersi “libero” soltanto il mutamento senza
modifiche di carattere edilizio intervenuto nella vigenza della legge n. 1150/1942, come
modificata dalla legge n. 765/1967, che non imponeva alcuna previa autorizzazione nel
caso in cui il cambio di destinazione venisse attuato senza opere.
Nella fattispecie in esame, invece, il mutamento di destinazione è stato attuato in
epoca successiva all’entrata in vigore sia della legge statale n. 10/1977 sia della
normativa regionale e di quella comunale di recepimento, sicché per l’intervento
effettivamente eseguito in nessun caso poteva intervenire alcun valido titolo abilitante,
stante il contrasto con le previsioni di piano e, conseguentemente, con la determinazione
degli standard.

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