Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38002 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38002 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
ONORATO MATTE() nato il 01/02/1981 a TORRE DEL GRECO
ONORATO PASQUALE nato il 18/09/1978 a TORRE DEL GRECO

avverso la sentenza del 21/10/2016 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

Data Udienza: 07/03/2018

FATTO E DIRITTO

Il comune difensore di Matteo e Pasquale Onorato, con atto unico curato nell’interesse di
entrambi gli assistiti, ricorre per cassazione avverso la pronuncia indicata in epigrafe, emessa
nei confronti dei suddetti dalla Corte di appello di Trento; la declaratoria di penale
responsabilità degli imputati riguarda un addebito di concorso in lesioni personali.

trattamento sanzionatorio, segnatamente in ordine al riconoscimento delle attenuanti
generiche, da parte dei giudici di merito, in regime di mera equivalenza rispetto alle
circostanze di segno contrario.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza delle ragioni di
doglianza.
Va infatti ricordato che, in punto di giudizio di bilanciamento, le Sezioni Unite di
questa Corte hanno affermato come le relative statuizioni, implicando una valutazione
discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggano al sindacato di legittimità qualora non
siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente
motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione
dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della
pena irrogata in concreto (Cass., Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo). Nel caso
di specie, appaiono pertanto ineccepibili le determinazioni dei giudici di merito nel
fondare le proprie determinazioni, fra l’altro, sulle condanne pregresse di entrambi gli
imputati, nonché sulla peculiare gravità della condotta violenta posta in essere.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v. Corte Cost., sent. n.
186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle Ammende la somma di C
2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

La difesa lamenta vizi della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al

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