Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 38000 del 07/03/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 38000 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MICHELI PAOLO

Data Udienza: 07/03/2018

ORDINANZA

sui ricorsi proposti da:
CASILI ANTONINO nato il 08/01/1975 a MELITO DI PORTO SALVO
CASILI PIETRO nato il 15/08/1962 a CONDOFURI

avverso la sentenza del 14/07/2016 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere PAOLO MICHELI;

1

à

FATTO E DIRITTO

difensori di Antonino e Pietro Casili, con atti distinti, ricorrono per cassazione avverso la
pronuncia indicata in epigrafe, emessa nei confronti dei loro assistiti dalla Corte di appello di
Reggio Calabria; la declaratoria di penale responsabilità degli imputati riguarda un addebito di
cui all’art. 416-bis cod. pen.

con riguardo al trattamento sanzionatorio, anche in ordine al disconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche. Ciò, fra l’altro, a seguito del precedente annullamento di una prima
Sentenza di secondo grado da parte di questa Corte, limitatamente alla determinazione della
pena inflitta ai due ricorrenti.
Il ricorso deve ritenersi inammissibile, per manifesta infondatezza delle ragioni di
doglianza.
Infatti, per costante giurisprudenza di legittimità, «la graduazione della pena, anche
rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed
attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così
come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.
pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova
valutazione della congruità della pena» (Cass., Sez. III, n. 1182/2008 del 17/10/2007,
Cilia, Rv 238851). Va parimenti ricordato che «la sussistenza di circostanze attenuanti
rilevanti ai fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere
esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per
ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato» (Cass., Sez.
VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419; v. anche Cass., Sez. II, n. 3609 del
18/01/2011, Sermone, Rv 249163, secondo cui «ai fini della concessione o del diniego
delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può essere sufficiente in tal senso»).
Nel caso di specie, appare pertanto in linea con i principi appena illustrati la
decisione dei giudici di merito di fondare le proprie determinazioni

quoad poenam sulla

capacità a delinquere dimostrata da entrambi i prevenuti, resisi responsabili di un delitto
di estrema gravità. La pena base, peraltro, risulta espressamente fissata sui minimi
edittali, mentre il precedente annullamento in sede di legittimità derivava solo dalla presa
d’atto di una intrinseca contraddittorietà fra il proposito della Corte territoriale –

Entrambi gli atti di impugnazione lamentano violazione di legge e vizi della motivazione

annunciato in motivazione – di adeguare in melius il trattamento sanzionatorio e la scelta
finale di confermare le pene irrogate in primo grado. Va infine sottolineato che nessuno
dei dme ricorrenti segnala, in concreto, quali elementi positivi dovrebbero oggi essere
meritevoli di valutazione in favore all’uno od all’altro ai fini della concessione delle
attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna di entrambi i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella

Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000) – a versare in favore della Cassa delle
Ammende la somma di € 2.000,00 ciascuno, così equitativamente stabilita in ragione dei
motivi dedotti.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi, e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 07/03/2018.

determinazione della causa di inammissibilità, in quanto riconducibile alla loro volontà (v.

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