Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3800 del 22/12/2015


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3800 Anno 2016
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
1. SCRUCI LUCIANO N. IL 9.09.1949
2. SCRUCI GIUSEPPE N. IL 22.02.1974
Nei confronti di :
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
avverso la ordinanza della CORTE D’APPELLO DI ROMA dell’ 8/05/2014 ;
sentita la relazione fatta dal Consi g liere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le
conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha chiesto il ri g etto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impu g nata ordinanza la Corte di Appello di Roma ha ri g ettato l’istanza di
riparazione per in g iusta detenzione subita da Luciano e Giuseppe Scruci in
carcere dal 19 a g osto 2002 al 29 ma gg io 2003 e nel periodo successivo sino al 14
lu g lio 2003 in reg ime di arresti domiciliari nel corso del processo penale in cui
erano stati imputati, unitamente ad altre persone, del reato previsto dall’art. 74
d.P.R. n. 309/1990 e di vari episodi delittuosi riconducibili all’ipotesi prevista
dall’art. 73 stesso d.P.R., processo conclusosi favorevolmente per entrambi g li
imputati con sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile il 15 dicembre 2009
2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione con g iunto entrambi
g li Scruci deducendo violazione di le gg e e vizio della motivazione, in particolare
laddove la Corte di merito aveva ritenuto la sussistenza di un comportamento
connotato da colpa g rave e idoneo ad incidere sull’errore del g iudice.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. I ricorsi sono infondati e devono essere ri g ettati.
Va premesso che, come è noto, il rapporto tra g iudizio penale e g iudizio per
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Data Udienza: 22/12/2015

P.Q.M.
2

l’equa riparazione, è connotato da totale autonomia ed impegna piani di indagine
diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel
processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale
probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato
dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al
giudice della riparazione la rivalutazione dei fatti non nella loro valenza indiziarla
o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in
ragione di una macroscopica negligenza od imprudenza dell’imputato, l’adozione
della misura, inducendo in errore il giudice.
Nella specie, è quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato
in modo congruo e logico in ordine alla condotta degli istanti ed alla sua idoneità
ad ingenerare nel giudice che ha emesso il provvedimento restrittivo della libertà
personale il convincimento di un loro probabile coinvolgimento nei fatti criminali
contestati.
Ebbene, la Corte territoriale, facendo buon governo dell’applicazione delle norme
in materia e con motivazione logica ed ampia, ha evidenziando le ragioni che
hanno indotto al rigetto della richiesta.
In particolare la Corte di merito ha evidenziato la sussistenza di una condotta
altamente equivoca degli indagati che, conversando con soggetti dediti alla
commercializzazione dello stupefacente utilizzavano frasi e locuzioni da cui poteva
dedursi il loro pieno coinvolgimento nel traffico delle sostanze illecite.
A fronte di tale esaustiva motivazione, le censure formulate dai ricorrente sono
caratterizzate da genericità, con richiami ai principi che governano la materia
della riparazione, ma senza specifici argomenti idonei a confutare la ricostruzione
dei fatti e la loro valutazione, effettuata dalla Corte di Appello. Va ricordato come
questa corte di legittimità ritenga dolosa, non solo la condotta diretta, secondo il
criterio penalistico, alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei
termini fattuali ossia l’azione in concreto preordinata all’adozione o al
mantenimento della misura cautelare, ma anche quella che, valutata con il
parametro dell’id quod plerumque accidit sia tale da creare una situazione di
allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della
sicurezza collettiva. Inoltre che si ritenga gravemente colposo il comportamento
di colui il quale per negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi o regolamenti
crei una situazione che renda prevedibile, anche se non voluto, l’intervento
dell’autorità giudiziaria (cfr. Cass. Sez. Un. Sentenza n. 43 del 13/12/1995 Cc.
(dep. 09/02/1996), Rv. 203637, ric. Sarnataro; Cass. Sez. Un., Sentenza n.
34559 del 26/06/2002 Cc. (dep. 15/10/2002), Rv. 222263, ric. Di Benedictis).
Invero, il sistema della riparazione, come delineato dalla Corte regolatrice, è
permeato dal principio solidaristico, in forza del quale il diritto alla riparazione, in
ogni sua estrinsecazione, inerisce oggettivamente al limite della non interferenza
causale della condotta del soggetto passivo della custodia. Questa Suprema
Corte, già con sentenza n. 6628 del 2009, espressamente richiamata dalle
Sezioni Unite n. 32383 del 27.05.2010, ha considerato che il principio solidaristico
sotteso all’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, “trova il suo
naturale contemperamento nel dovere di responsabilità che incombe in capo a
tutti i consociati, i quali evidentemente non possono invocare benefici tesi a
ristorare pregiudizi da essi stessi colposamente o dolosamente cagionati”.
Pertanto, in tale prospettiva, deve ritenersi che le descritte condotte dei
ricorrenti, correttamente sono state ritenute integrare un comportamento
gravemente colposo ostativo alla riparazione, perché idoneo a concorrere a
determinare l’errore del giudice al momento dell’adozione della misura e del suo
mantenimento, tanto da inibire il riconoscimento della riparazione, in ragione del
venire meno del fondamento solidaristico dell’istituto.
Consegue, a norma dell’art. 616 cod .proc .pen
la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal
Ministero resistente, liquidate come da dispositivo.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed in
solido alla rifusione delle spese in favore del Ministero resistente che liquida in
complessivi C 1500,00.
Così deciso nella camera di consiglio del 22 dicembre 2015

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

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