Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3800 del 15/11/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 3800 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROTOLO ANTONINO N. IL 03/01/1946
avverso il decreto n. 1785/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO,
del 11/04/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
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lett&seutite le conclusioni del PG Dott. (\(,- („Q„,
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Data Udienza: 15/11/2013

N.31131/12-RUOLO N.4 C.C.N.P. (2373)

RITENUTO IN FATTO
1.ROTOLO Antonino, detenuto presso la casa di reclusione di Opera e sottoposto
al regime di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., impugna innanzi a questa Corte per il
tramite del suo difensore il decreto dell’Il aprile 2012, con il quale il Tribunale di
sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile il reclamo da lui proposto
avverso un non meglio precisato provvedimento emesso dal Magistrato di

Ord. Pen.), per non essere stati indicati i motivi a sostegno dello stesso.

2.Deduce erronea applicazione della legge penale e motivazione illogica e
contraddittoria, in quanto il provvedimento impugnato aveva ad oggetto la
restrizione della libertà di corrispondenza, la quale comportava la necessità di un
vaglio critico da parte del giudice, si che il Magistrato di sorveglianza non poteva
disporre una censura sulla base di un troppo ampio ed indeterminato criterio di
mero sospetto, essendo necessario accertare che il tenore letterale delle
espressioni usate fosse palesemente slegato dal contesto; nel caso di specie il
non inoltro di una missiva in partenza disposto dal Magistrato di sorveglianza di
Milano era stato disposto in quanto la missiva in partenza conteneva frasi dal
contenuto ambiguo e criptico, che potevano celare messaggi diretti all’esterno e
pericolosi per l’ordine e la sicurezza; trattavasi di motivazione priva di ogni
concreto fondamento e di ogni reale vaglio critico, si che era da ritenere nella
specie eluso lo stesso obbligo di motivazione; egli aveva dovuto pertanto
proporre un reclamo “alla cieca”, in quanto non gli era stato comunicato alcun
elemento relativo alle ragioni del trattenimento, in tal modo rendendo
impossibile l’esercizio del suo diritto di difesa; era quindi necessario che egli
fosse rimesso in termini, onde consentirgli di articolare tramite il suo difensore i
motivi a sostegno del gravame.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da ROTOLO Antonino è fondato.

2.Ai sensi dell’art. 18 ter primo comma lettera b), terzo comma e quinto comma
della legge 26.7.1975 n.354, introdotto con l’art. 1 della legge 8.4.2004 n. 95, è
consentito sottoporre la corrispondenza dei detenuti a visto di controllo e che la
stessa sia trattenuta per esigenze di indagini, per esigenze investigative e di
prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell’Istituto
penitenziario in cui il detenuto è rinchiuso.
1

sorveglianza in materia di limitazioni e controlli della corrispondenza (art. 18 ter

Detta norma va necessariamente coordinata con quella di cui all’art. 41 bis
secondo comma della medesima legge n. 354 del 1975, la quale, nel disciplinare
le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto sottoposto al regime
differenziato di cui all’art. 41 bis Ord. Pen., prevede espressamente, al comma 2
quater lettera e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per
esigenze di ordine o di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del
detenuto con la criminalità organizzata esterna.

di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile “de plano” il reclamo
proposto dal ricorrente in materia di limitazioni e controlli della corrispondenza
per mancanza dei motivi a sostegno del reclamo non è condivisibile sia perché,
come esattamente rilevato dal P.G. presso questa Corte nel parere depositato il
14 giugno 2013, risultava allegato al reclamo un foglio a firma del ricorrente,
contenente i motivi a sostegno dell’impugnazione del divieto di inoltro di giornali
a testata locale, sia perché è da ritenere che, nella materia disciplinata dall’art.
18 ter Ord. Pen., concernente il tema delle limitazioni e dei controlli della
corrispondenza, il reclamo al Tribunale di sorveglianza deve in ogni caso essere
trattato secondo la procedura di cui all’art. 14 ter comma 3 Ord. Pen. e cioè
mediante la partecipazione del difensore e del P.M. e concedendo all’interessato
ed all’amministrazione penitenziaria la possibilità di presentare memorie,
trattandosi di materia che coinvolge pur sempre il diritto alla libertà e segretezza
della corrispondenza, garantito dall’art. 15 della Costituzione anche ai detenuti.

4.Da quanto sopra consegue l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato, con rinvio degli atti al Tribunale di sorveglianza di Milano, affinché si
pronunci sul reclamo proposto dal ROTOLO secondo la procedura di cui all’art. 14
ter commi 2 e segg. Ord. Pen.

P.O.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso il 15 novembre 2013.

3.Fatte tali premesse, va rilevato che il provvedimento, con il quale il Tribunale

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