Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3800 del 12/12/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 3800 Anno 2015
Presidente: ZECCA GAETANINO
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI MILANO
Nei confronti di :
FAHDAD ABDERRAHIM N. IL 15.04.1983

avverso la sentenza del GUP presso IL TRIBUNALE DI PAVIA del 25/06/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI,
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Aldo Policastro che ha
chiesto l’annullamento limitatamente alla non disposta espulsione

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza resa ex art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata a
Fahdad Abderrahim la pena concordata di anni due e mesi dieci di reclusione
ed € 14.000,00 di multa per plurimi episodi di cessione di sostanza
stupefacente
2. Avverso tale decisione propone ricorso il PG presso la Corte d’Appello di
Milano, deducendo con un unico motivo la violazione di legge per la mancata
applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Il giudice ha applicato, su richiesta delle parti, una pena superiore ai due anni,
sicché non trova applicazione l’art. 445 c.p.p., comma 1 che per le condanne

Data Udienza: 12/12/2014

Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2014

non superiori ai due anni esclude l’applicazione delle misure di sicurezza.
Nella specie quindi il giudice avrebbe dovuto provvedere in ordine alla misura
di sicurezza dell’espulsione prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 86.
4. Ne consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla
omessa statuizione circa l’espulsione del Fahdad con la trasmissione degli atti
al Tribunale di Palermo perché provveda sul punto in quanto trattasi di una
misura di sicurezza, la cui concreta applicazione è sempre subordinata
all’accertamento in concreto della pericolosità sociale dell’imputato straniero
(Corte cost. n. 58/1995).
P.Q.M.
annulla la impugnata sentenza limitatamente alla omessa statuizione circa
l’espulsione del Fahdad e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di
Palermo perché provveda sul punto

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