Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 380 del 29/09/2017


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 380 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: ESPOSITO ALDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SALLUSTIO LUIGI GIANNI nato il 22/09/1944 a TRANI

avverso l’ordinanza del 14/01/2017 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRANI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ESPOSITO;

Data Udienza: 29/09/2017

RITENUTO IN FATTO

Con l’ordinanza indicata in epigrafe il G.I.P. del Tribunale di Trani, quale
giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza proposta da
Sallustio Luigi Gianni, ha applicato l’indulto nella misura di mesi due e giorni
venti di reclusione ed euro sessantasei di multa.
Avverso questa ordinanza il Sallustio, a mezzo del proprio difensore, ricorre
per Cassazione per violazione di legge, deducendo che il giudice dell’esecuzione

della sentenza della Corte di cassazione n. 43585 del 24/06/2016 emessa nei
suoi confronti, in punto di correzione della ricostruzione dell’oggetto della
contestazione e di precisazione dell’esatta determinazione della data di
commissione del reato, ricollegabile ad eventi verificatisi anteriormente al
02/05/2006 e, pertanto, coperti da indulto. Pertanto, l’indulto deve ritenersi
applicabile per l’ulteriore pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro
ottocento di multa, comminata per il delitto di estorsione.
Nei motivi aggiunti sono ribadite le ragioni dell’ammissibilità del ricorso e
della sua fondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente, rileva il Collegio che, all’applicazione dell’amnistia e
dell’indulto in sede esecutiva si provvede con la procedura de plano prevista
dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 672, comma 1, cod.
proc. pen.. Nei riguardi del relativo provvedimento è previsto un particolare
mezzo di reclamo, costituito dall’opposizione dinanzi allo stesso giudice
dell’esecuzione, che introduce un procedimento che deve svolgersi con
l’osservanza delle norme di garanzia del contraddittorio e dei diritti della difesa,
secondo lo schema definito dall’art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 12594 del
13/03/2015, Abbate, Rv. 262889; Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre,
Rv. 263975).
Avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione, sia che questi abbia
deciso de plano ai sensi dell’art. 667 cod. proc. pen., sia che abbia provveduto
irritualmente ex art. 666 cod. proc. pen., è riconosciuta solo la facoltà di
proporre opposizione; il ricorrente è stato, quindi, privato della fase della
rivalutazione del provvedimento da parte del giudice dell’esecuzione, il quale, al
contrario del giudice di legittimità, ha cognizione piena delle doglianze ed è il
giudice deputato a prendere in esame tutte le questioni che il ricorrente non è
stato in grado di sottoporre ad un giudice di merito, in una materia in relazione
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non aveva valutato la motivazione – con particolare riferimento al par. 5.2.1. –

alla quale il legislatore ha previsto la fase dell’opposizione proprio per la sua
peculiarità (Sez. 1, n. 25226 del 13/03/2015, La Torre, Rv. 263975; Sez. 1, n.
37343 del 26/9/2007, Olivieri, Rv. 237508).
Conseguentemente, l’impugnazione va qualificata come opposizione, con
conseguente trasmissione degli atti al giudice dell’esecuzione.

P. Q. M.

Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Trani
Così deciso in Roma il 29 settembre 2017.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

A do Espdlito

Angela Tardio

_

Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti al

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