Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 380 del 17/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 380 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: DI SALVO EMANUELE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARI VALERIO N. IL 12/06/1982
avverso la sentenza n. 138/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
BOLZANO, del 12/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI
SALVO;

Data Udienza: 17/09/2013

A

Cari Valerio ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d’appello
di Trento, in data 12-4-12 , che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la
quale l’imputato è stato condannato per i reati di cui agli artt 337 cp e 4 1. 110/75
Il ricorrente deduce accidentalità del contatto fra il ricorrente, che voleva soltanto
uscire dal veicolo incidentato, e il carabiniere intervenuto; ravvisabilità della
scriminante di cui all’art 4 d. dlg. lt . 14-9-44 n 288; giustificabilità del possesso del
coltello rinvenuto sulla sua auto, dove egli lo custodiva per occultarlo ai figli.
Il ricorso è basato su motivi che non rientrano nel numerus clausus delle censure
deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di
ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui
determinazioni , al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da
motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell’iter logico-giuridico
seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum .Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha evidenziato come dalla deposizione del Carabiniere Claudini sia emerso
che l’imputato gli sferrò un pugno alla spalla, proferendo frasi di minaccia. Gli
operanti hanno poi riscontrato che il coltello era stato fissato sotto il sedile della
vettura, in una posizione tale da essere sempre a portata di mano , per ogni
evenienza.
Dalle cadenze motivazionali della sentenza d’appello è quindi enucleabile una
ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado
preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alla conferma della
sentenza di prime cure attraverso una disamina completa ed approfondita delle
risultanze processuali , in nessun modo censurabile sotto il profilo della correttezza
logica ,e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di
contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede .
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell’art 606 co 3 cpp , con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di euro mille , determinata secondo equità, in favore della Cassa delle
ammende
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende
Così deciso in Roma, all ‘udienza del 17-9-13.

OSSERVA

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